Art. 26 
 
 
                   Compiti dell'organismo preposto 
                     al benessere degli animali 
 
  1.  L'organismo  preposto  al  benessere  degli  animali   di   cui
all'articolo 25 svolge almeno i seguenti compiti: 
  a) consiglia il personale che si occupa degli animali su  questioni
relative  al  benessere  degli  animali  in   relazione   alla   loro
acquisizione, sistemazione, cura e impiego; 
  b) consiglia il personale  nell'applicazione  del  principio  della
sostituzione,  della  riduzione  e  del  perfezionamento,  lo   tiene
informato  sugli  sviluppi   tecnici   e   scientifici   e   promuove
l'aggiornamento  professionale  del  personale  addetto  all'utilizzo
degli animali; 
  c) definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio,
di comunicazione e di verifica  legati  al  benessere  degli  animali
alloggiati o utilizzati nello stabilimento; 
  d) esprime un parere motivato  sui  progetti  di  ricerca  e  sulle
eventuali successive modifiche, dandone comunicazione al responsabile
del progetto; 
  e) inoltra le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca  di
cui agli articoli 31 e 33, dandone comunicazione al responsabile  del
progetto; 
  f) segue lo sviluppo e l'esito  dei  progetti  di  ricerca  tenendo
conto degli effetti sugli animali utilizzati nonche'  individuando  e
fornendo consulenza su elementi che contribuiscono  ulteriormente  ai
principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; 
  g) fornisce consulenza in merito  ai  programmi  di  reinserimento,
compresa l'adeguata socializzazione degli animali che  devono  essere
reinseriti. 
  2. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 1,  lettera  d),
l'organismo preposto al benessere degli animali valuta: 
  a) la corretta applicazione del presente decreto; 
  b) la rilevanza tecnico-scientifica del progetto; 
  c) gli obblighi derivanti dalle normative europee e  internazionali
o farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei  farmaci  e  i  saggi
tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali; 
  d) la possibilita' di sostituire una o piu'  procedure  con  metodi
alternativi di cui all'articolo 1, comma 2; 
  e) l'adeguata formazione e la congruita'  dei  ruoli  professionali
del personale utilizzatore indicato nel progetto; 
  f) la valutazione del danno/beneficio. 
  3. I componenti dell'organismo assolvono il loro mandato in  regime
di riservatezza. 
  4. L'organismo riporta in appositi registri, messi  a  disposizione
dell'autorita'  competente,  le  consulenze  fornite  e  le  relative
decisioni e provvede alla loro conservazione per un periodo di almeno
sei anni.