Art. 27 
 
 
                       Registri degli animali 
 
  1. Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore tiene  presso  ogni
stabilimento un registro non  modificabile,  di  tipo  informatico  o
cartaceo, approvato dall'autorita' competente. 
  2.  Il  registro  di  cui  al  comma  1  contiene,  ai  fini  della
tracciabilita' degli animali, le seguenti informazioni: 
  a) il codice del lotto o codici di identificazione individuale,  le
specie  e  il  numero  di  animali  allevati,   acquisiti,   forniti,
utilizzati in procedure, rimessi in liberta' o reinseriti; 
  b) la provenienza degli  animali,  specificando  altresi'  se  sono
allevati per essere usati nelle procedure; 
  c) la persona (fisica o giuridica) o le persone da cui gli  animali
sono acquisiti; 
  d) le date in cui gli animali sono acquisiti, forniti,  liberati  o
reinseriti; 
  e) il nome e l'indirizzo del destinatario degli animali; 
  f) la data, le specie e il numero di animali deceduti  o  soppressi
in ciascuno stabilimento, specificando per gli  animali  deceduti  la
causa della morte, se nota; 
  g) nel caso degli utilizzatori, le date  di  inizio  e  di  termine
delle procedure e i progetti nei quali gli animali sono usati. 
  3. Il registro di cui al comma 1, aggiornato a cadenza settimanale,
e' messo a disposizione dell'autorita' competente ed e' tenuto per un
minimo di cinque anni.