Art. 20 Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attivita' giudiziali 1. L'attivita' stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attivita' giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, e' di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.