Art. 27 
 
                              Trasferte 
 
  1.  All'avvocato,   che   per   l'esecuzione   dell'incarico   deve
trasferirsi fuori  dal  luogo  ove  svolge  la  professione  in  modo
prevalente,  e'  liquidato  il  rimborso  delle  spese  sostenute   e
un'indennita' di trasferta. Si tiene conto del  costo  del  soggiorno
documentato dal professionista, con il limite di un  albergo  quattro
stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10  per  cento
quale rimborso delle spese accessorie; per le spese  di  viaggio,  in
caso  di   utilizzo   di   autoveicolo   proprio,   e'   riconosciuta
un'indennita' chilometrica pari di regola a un quinto del  costo  del
carburante  al  litro,  oltre  alle  spese  documentate  di  pedaggio
autostradale e parcheggio.