Art. 20 
 
 
        Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo 
 
  1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  si
provvede, in coerenza con  l'istituzione  dell'Agenzia,  al  fine  di
evitare   duplicazioni   e   sovrapposizioni    di    competenze    e
responsabilita',  a   riordinare   e   coordinare   le   disposizioni
riguardanti il Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, con conseguente  soppressione  di  non  meno  di  sei
strutture di livello dirigenziale non generale. 
  2. Con modalita' stabilite nel regolamento di cui al  comma  1,  la
Direzione generale per la  cooperazione  allo  sviluppo  coadiuva  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e
i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed  in  particolare
nei seguenti: elaborazione di  indirizzi  per  la  programmazione  in
riferimento ai  Paesi  e  alle  aree  di  intervento;  rappresentanza
politica  e  coerenza  dell'azione  dell'Italia   nell'ambito   delle
organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali;  proposta
relativa ai contributi volontari alle organizzazioni  internazionali,
agli interventi di emergenza umanitaria e  ai  crediti  di  cui  agli
articoli  8  e  27;  valutazione  dell'impatto  degli  interventi  di
cooperazione  allo  sviluppo  e  verifica  del  raggiungimento  degli
obiettivi programmatici, avvalendosi, a quest'ultimo fine,  anche  di
valutatori indipendenti esterni, a carico delle  risorse  finanziarie
dell'Agenzia  sulla  base  di  convenzioni  approvate  dal   Comitato
congiunto di cui all'articolo 21. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 4-bis, della  citata
          legge 23 agosto 1988, n. 400 e' il seguente: 
              "4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".