Art. 19 
 
Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione
  della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e
  2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008. 
  1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa
nazionale in  materia  di  inquinamento  acustico  con  la  direttiva
2002/49/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  25  giugno
2002,  relativa  alla  determinazione  e  alla  gestione  del  rumore
ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, dell'8 maggio 2000,  relativa  all'emissione  acustica
ambientale delle  macchine  e  attrezzature  destinate  a  funzionare
all'aperto, il Governo e' delegato ad adottare, entro  diciotto  mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi  per  il  riordino  dei  provvedimenti  normativi
vigenti in materia di tutela dell'ambiente  esterno  e  dell'ambiente
abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle  sorgenti  sonore
fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c)  e  d),
della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 
  2. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati  nel
rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi di cui
agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  nonche'
secondo i seguenti principi e criteri specifici: 
    a) coerenza dei piani  degli  interventi  di  contenimento  e  di
abbattimento  del  rumore   previsti   dal   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con  le  mappature
acustiche  e  con  le  mappe  acustiche  strategiche  previsti  dalla
direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1,  lettere  o),
p) e q), 3 e 4 nonche' agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 194, nonche'  con  i  criteri  previsti  dal  decreto
emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n.
447 del 1995, e successive modificazioni; 
    b)  recepimento  nell'ambito  della  normativa  nazionale,   come
disposto dalla direttiva 2002/49/CE  e  dal  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 194,  dei  descrittori  acustici  diversi  da  quelli
disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei  relativi
metodi di determinazione a completamento  e  integrazione  di  quelli
introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995; 
    c)  armonizzazione  della  normativa  nazionale   relativa   alla
disciplina  delle  sorgenti  di  rumore  delle   infrastrutture   dei
trasporti e degli impianti industriali e  relativo  aggiornamento  ai
sensi della legge n. 447 del 1995; 
    d) adeguamento della  normativa  nazionale  alla  disciplina  del
rumore  prodotto  nell'ambito  dello  svolgimento   delle   attivita'
sportive; 
    e) adeguamento della  normativa  nazionale  alla  disciplina  del
rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici; 
    f) adeguamento della disciplina dell'attivita' e della formazione
della figura  professionale  di  tecnico  competente  in  materia  di
acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995  e
armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del  mercato
interno, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e successive modificazioni; 
    g) semplificazione delle procedure autorizzative  in  materia  di
requisiti acustici passivi degli edifici; 
    h) introduzione nell'ordinamento nazionale  di  criteri  relativi
alla sostenibilita' economica degli obiettivi della legge n. 447  del
1995 relativamente agli interventi di contenimento e di  abbattimento
del  rumore  previsti  dal  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  29
novembre 2000, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  285  del  6
dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11
della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico adeguamento
ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE; 
    i) adeguamento della disciplina  riguardante  la  gestione  e  il
periodo  di  validita'   dell'autorizzazione   degli   organismi   di
certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE,  alla  luce  del
nuovo iter  di  accreditamento  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  luglio  2008,
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato; 
    l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne
le competenze delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che  mettono  a
disposizione  sul  mercato  macchine  e  attrezzature   destinate   a
funzionare all'aperto; 
    m) adeguamento  del  regime  sanzionatorio  in  caso  di  mancato
rispetto del livello  di  potenza  sonora  garantito  previsto  dalla
direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalita'  di  utilizzo  dei
proventi  derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni   previste
dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262. 
  3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare e del Ministro per gli affari europei, di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro  della
salute, con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  dello  sviluppo  economico,  acquisito  il   parere   della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. 
  4. Dall'attuazione della delega legislativa prevista  dal  presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento
dei  compiti  ivi  previsti  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 19: 
              La  direttiva  2002/49/CE  Direttiva   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla
          gestione del rumore ambientale e' pubblicata nella G.U.C.E.
          18 luglio 2002, n. L 189. Entrata in vigore  il  18  luglio
          2002. 
              La  direttiva  2000/14/CE  Direttiva   del   Parlamento
          europeo  e   del   Consiglio   sul   ravvicinamento   delle
          legislazioni degli  Stati  membri  concernenti  l'emissione
          acustica  ambientale   delle   macchine   ed   attrezzature
          destinate  a  funzionare  all'aperto  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 3 luglio 2000, n. L 162. Entrata in  vigore  il  3
          luglio 2000. 
              Il testo degli articoli 2 e 3 della  Legge  26  ottobre
          1995, n. 447  (Legge  quadro  sull'inquinamento  acustico),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30  ottobre  1995,  n.
          254, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 2. Definizioni. 
              1. Ai fini della presente legge si intende per: 
              a)  inquinamento  acustico:  l'introduzione  di  rumore
          nell'ambiente abitativo o  nell'ambiente  esterno  tale  da
          provocare fastidio o disturbo al riposo ed  alle  attivita'
          umane, pericolo per la salute umana,  deterioramento  degli
          ecosistemi,   dei   beni    materiali,    dei    monumenti,
          dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o  tale  da
          interferire  con  le  legittime  fruizioni  degli  ambienti
          stessi; 
              b) ambiente abitativo:  ogni  ambiente  interno  ad  un
          edificio  destinato  alla  permanenza  di  persone   o   di
          comunita' ed utilizzato per  le  diverse  attivita'  umane,
          fatta eccezione per gli  ambienti  destinati  ad  attivita'
          produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui  al
          D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 , salvo per  quanto  concerne
          l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali
          in cui si svolgono le attivita' produttive; 
              c) sorgenti sonore fisse: gli  impianti  tecnici  degli
          edifici e le altre installazioni unite agli immobili  anche
          in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;  le
          infrastrutture   stradali,    ferroviarie,    aeroportuali,
          marittime,   industriali,   artigianali,   commerciali   ed
          agricole; i parcheggi; le aree adibite  a  stabilimenti  di
          movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto  di
          persone e merci; le aree adibite ad  attivita'  sportive  e
          ricreative; 
              d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non
          comprese nella lettera c); 
              e) valori limite di emissione:  il  valore  massimo  di
          rumore che puo'  essere  emesso  da  una  sorgente  sonora,
          misurato in prossimita' della sorgente stessa; 
              f) valori limite di immissione: il  valore  massimo  di
          rumore che puo' essere  immesso  da  una  o  piu'  sorgenti
          sonore nell'ambiente  abitativo  o  nell'ambiente  esterno,
          misurato in prossimita' dei ricettori; 
              g) valori  di  attenzione:  il  valore  di  rumore  che
          segnala la presenza di un potenziale rischio per la  salute
          umana o per l'ambiente; 
              h) valori di qualita': i valori di rumore da conseguire
          nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le  tecnologie
          e le metodiche di risanamento disponibili,  per  realizzare
          gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge. 
              2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h),
          sono  determinati  in  funzione   della   tipologia   della
          sorgente, del periodo della giornata e  della  destinazione
          d'uso della zona da proteggere. 
              3. I valori limite di immissione sono distinti in: 
              a) valori limite assoluti, determinati con  riferimento
          al livello equivalente di rumore ambientale; 
              b)  valori  limite   differenziali,   determinati   con
          riferimento alla differenza tra il livello  equivalente  di
          rumore ambientale ed il rumore residuo. 
              4.  Restano  ferme  le   altre   definizioni   di   cui
          all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 57 dell'8 marzo 1991. 
              5. I provvedimenti per la limitazione  delle  emissioni
          sonore sono di natura amministrativa, tecnica,  costruttiva
          e gestionale. Rientrano in tale ambito: 
              a)  le  prescrizioni   relative   ai   livelli   sonori
          ammissibili, ai metodi  di  misurazione  del  rumore,  alle
          regole applicabili alla fabbricazione; 
              b) le procedure  di  collaudo,  di  omologazione  e  di
          certificazione che attestino la  conformita'  dei  prodotti
          alle prescrizioni relative ai livelli  sonori  ammissibili;
          la marcatura dei  prodotti  e  dei  dispositivi  attestante
          l'avvenuta omologazione; 
              c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti  in
          interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle
          sorgenti e in interventi passivi, adottati  nei  luoghi  di
          immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al
          ricettore o sul ricettore stesso; 
              d) i piani dei trasporti urbani ed i piani  urbani  del
          traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali  ed
          i piani del  traffico  per  la  mobilita'  extraurbana;  la
          pianificazione   e   gestione   del   traffico    stradale,
          ferroviario, aeroportuale e marittimo; 
              e) la pianificazione  urbanistica,  gli  interventi  di
          delocalizzazione  di  attivita'  rumorose  o  di  ricettori
          particolarmente sensibili. 
              6. Ai fini della presente  legge  e'  definito  tecnico
          competente la figura professionale idonea ad effettuare  le
          misurazioni, verificare l'ottemperanza ai  valori  definiti
          dalle  vigenti  norme,  redigere  i  piani  di  risanamento
          acustico, svolgere le relative attivita' di  controllo.  Il
          tecnico competente deve essere in possesso del  diploma  di
          scuola media superiore ad indirizzo tecnico o  del  diploma
          universitario ad indirizzo scientifico ovvero  del  diploma
          di laurea ad indirizzo scientifico. 
              7. L'attivita' di tecnico competente puo' essere svolta
          previa presentazione di  apposita  domanda  all'assessorato
          regionale competente in  materia  ambientale  corredata  da
          documentazione comprovante l'aver svolto attivita', in modo
          non occasionale,  nel  campo  dell'acustica  ambientale  da
          almeno quattro anni per i diplomati e da  almeno  due  anni
          per i laureati o per i titolari  di  diploma  universitario
          (2). 
              8. Le attivita' di cui al comma 6 possono essere svolte
          altresi' da coloro che, in possesso del diploma  di  scuola
          media superiore, siano  in  servizio  presso  le  strutture
          pubbliche territoriali e vi svolgano la  propria  attivita'
          nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in
          vigore della  presente  legge  nonche'  da  coloro  che,  a
          prescindere dal titolo di  studio,  possano  dimostrare  di
          avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente
          legge,  per  almeno  cinque  anni,  attivita'   nel   campo
          dell'acustica ambientale in modo non occasionale . 
              9. I soggetti che effettuano i controlli devono  essere
          diversi da quelli che svolgono  le  attivita'  sulle  quali
          deve essere effettuato il controllo." 
              "Art. 3. Competenze dello Stato. 
              1. Sono di competenza dello Stato: 
              a) la determinazione, ai sensi della L. 8 luglio  1986,
          n. 349  ,  e  successive  modificazioni,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'ambiente, di concerto con il  Ministro  della
          sanita' e sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2; 
              b) il coordinamento  dell'attivita'  e  la  definizione
          della  normativa  tecnica   generale   per   il   collaudo,
          l'omologazione, la certificazione e la  verifica  periodica
          dei prodotti ai fini del contenimento  e  dell'abbattimento
          del rumore; il  ruolo  e  la  qualificazione  dei  soggetti
          preposti a tale attivita' nonche', per gli aeromobili,  per
          i  natanti  e  per  i  veicoli  circolanti  su  strada,  le
          procedure  di  verifica  periodica  dei  valori  limite  di
          emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per
          i  veicoli  circolanti  su  strada,  avviene   secondo   le
          modalita' di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992,
          n. 285 , e successive modificazioni; 
              c) la determinazione, ai sensi  del  D.P.R.  24  luglio
          1977, n. 616 , con decreto del Ministro  dell'ambiente,  di
          concerto con  il  Ministro  della  sanita'  e,  secondo  le
          rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici,
          con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con  il
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          delle   tecniche   di   rilevamento   e   di    misurazione
          dell'inquinamento acustico, tenendo conto  delle  peculiari
          caratteristiche del rumore emesso dalle  infrastrutture  di
          trasporto; 
              d)  il  coordinamento  dell'attivita'  di  ricerca,  di
          sperimentazione tecnico-scientifica ai  sensi  della  L.  8
          luglio  1986,  n.  349  ,  e  successive  modificazioni,  e
          dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e di diffusione
          dei   dati.   Al   coordinamento   provvede   il   Ministro
          dell'ambiente, avvalendosi a tal fine  anche  dell'Istituto
          superiore  di  sanita',  del  Consiglio   nazionale   delle
          ricerche  (CNR),  dell'Ente  per   le   nuove   tecnologie,
          l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia  nazionale  per
          la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore
          per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),  del
          Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi
          (CSRPAD) del Ministero dei trasporti e  della  navigazione,
          nonche' degli istituti e dei dipartimenti universitari; 
              e) la determinazione, fermo restando  il  rispetto  dei
          valori determinati ai sensi della lettera a),  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro dell'ambiente, di concerto con il  Ministro  della
          sanita'  e,  secondo  le  rispettive  competenze,  con   il
          Ministro   dei   lavori   pubblici,   con    il    Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  con  il
          Ministro dei trasporti e della navigazione,  dei  requisiti
          acustici delle sorgenti sonore  e  dei  requisiti  acustici
          passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo  di
          ridurre l'esposizione umana al rumore. Per  quanto  attiene
          ai rumori originati  dai  veicoli  a  motore  definiti  dal
          titolo III del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive
          modificazioni, restano salve la competenza e  la  procedura
          di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello  stesso  decreto
          legislativo 
              f) l'indicazione, con uno o piu' decreti  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione  e  la
          ristrutturazione  delle  costruzioni   edilizie   e   delle
          infrastrutture  dei  trasporti,  ai   fini   della   tutela
          dall'inquinamento acustico 
              g)  la  determinazione,  con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato  e  con  il  Ministro  dei
          trasporti e della navigazione, dei requisiti  acustici  dei
          sistemi di allarme anche antifurto con segnale  acustico  e
          dei sistemi di refrigerazione, nonche' la disciplina  della
          installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di
          allarme  anche  antifurto  e  anti-intrusione  con  segnale
          acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo
          quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79,  155  e  156
          del  D.Lgs.  30  aprile  1992,  n.  285  ,   e   successive
          modificazioni; 
              h) la determinazione, con le  procedure  previste  alla
          lettera e), dei requisiti acustici  delle  sorgenti  sonore
          nei  luoghi  di  intrattenimento  danzante  o  di  pubblico
          spettacolo 
              i) l'adozione di piani pluriennali per il  contenimento
          delle emissioni  sonore  prodotte  per  lo  svolgimento  di
          servizi  pubblici  essenziali  quali   linee   ferroviarie,
          metropolitane, autostrade e strade statali entro  i  limiti
          stabiliti per ogni specifico sistema  di  trasporto,  ferme
          restando le competenze delle regioni, delle province e  dei
          comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di  cui
          all'articolo 155 del D.Lgs. 30 aprile  1992,  n.  285  ,  e
          successive modificazioni; 
              l)  la  determinazione,  con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti  e
          della navigazione, dei criteri di  misurazione  del  rumore
          emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa
          disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico; 
              m)  la  determinazione,  con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti  e
          della navigazione, dei criteri di  misurazione  del  rumore
          emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per  il
          contenimento dell'inquinamento  acustico,  con  particolare
          riguardo 
              1) ai criteri generali e specifici per  la  definizione
          di procedure di abbattimento del rumore valevoli per  tutti
          gli aeroporti e all'adozione di misure di  controllo  e  di
          riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili
          civili nella fase di decollo e di atterraggio; 
              2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in
          relazione al livello di inquinamento acustico; 
              3) alla individuazione delle zone di  rispetto  per  le
          aree e le attivita' aeroportuali e ai criteri per  regolare
          l'attivita' urbanistica nelle zone  di  rispetto.  Ai  fini
          della presente disposizione per attivita'  aeroportuali  si
          intendono sia le fasi di  decollo  o  di  atterraggio,  sia
          quelle di manutenzione,  revisione  e  prove  motori  degli
          aeromobili; 
              4) ai criteri per la progettazione e  la  gestione  dei
          sistemi di monitoraggio per il  controllo  dei  livelli  di
          inquinamento acustico in prossimita' degli aeroporti; 
              n)  la  predisposizione,  con  decreto   del   Ministro
          dell'ambiente,  sentite  le  associazioni   di   protezione
          ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della  L.
          8  luglio  1986,  n.  349,  nonche'  le  associazioni   dei
          consumatori maggiormente rappresentative,  di  campagne  di
          informazione del consumatore di educazione scolastica. 
              2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e),  h)
          e l), sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge. I decreti di cui al  comma  1,
          lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              3. I provvedimenti previsti dal comma  1,  lettere  a),
          c), d), e),  f),  g),  h),  i),  l)  e  m),  devono  essere
          armonizzati con le direttive dell'Unione  europea  recepite
          dallo  Stato  italiano  e  sottoposti  ad  aggiornamento  e
          verifica in funzione di nuovi  elementi  conoscitivi  o  di
          nuove situazioni. 
              4. I provvedimenti di  competenza  dello  Stato  devono
          essere coordinati  con  quanto  previsto  dal  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  1991,
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  57  dell'8  marzo
          1991.". 
              Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre
          2012,  n.  234   (Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3.
          cosi' recita: 
              "Art.  31.  Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione europea 
              1. In relazione alle deleghe legislative conferite  con
          la legge di delegazione europea per  il  recepimento  delle
          direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il
          termine di due mesi antecedenti  a  quello  di  recepimento
          indicato in ciascuna delle direttive; per le  direttive  il
          cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di
          entrata in  vigore  della  legge  di  delegazione  europea,
          ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo  adotta  i
          decreti legislativi di recepimento  entro  tre  mesi  dalla
          data di entrata in vigore  della  medesima  legge;  per  le
          direttive che non prevedono un termine di  recepimento,  il
          Governo adotta i relativi decreti legislativi entro  dodici
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere." 
              "Art. 32. Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea 
              1. Salvi gli specifici  principi  e  criteri  direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
              a)   le   amministrazioni   direttamente    interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
              b)  ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con   le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
              c) gli atti di  recepimento  di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
              d) al di fuori dei casi  previsti  dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
              e) al recepimento  di  direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
              f) nella  redazione  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
              g) quando si verifichino sovrapposizioni di  competenze
          tra amministrazioni diverse o comunque siano  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
              h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini  di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
              i)  e'  assicurata  la  parita'  di   trattamento   dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.". 
              Il  testo  degli  articoli  2,  3  e  4   del   decreto
          legislativo  19  agosto  2005,  n.  194  (Attuazione  della
          direttiva 2002/49/CE relativa alla  determinazione  e  alla
          gestione del rumore ambientale),pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, cosi' recita: 
              "Art. 2. Definizioni. 
              1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
              a)  «agglomerato»:  area  urbana,   individuata   dalla
          regione o provincia autonoma competente, costituita da  uno
          o piu' centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni, contigui  fra  loro  e  la  cui  popolazione
          complessiva e' superiore a 100.000 abitanti; 
              b)  «aeroporto  principale»:  un  aeroporto  civile   o
          militare aperto al traffico civile in cui si svolgono  piu'
          di 50.000 movimenti all'anno,  intendendosi  per  movimento
          un'operazione di decollo o di atterraggio. Sono  esclusi  i
          movimenti  a  fini  addestrativi  su  aeromobili   definiti
          leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica nazionale; 
              c) «asse ferroviario  principale»:  una  infrastruttura
          ferrovia su cui transitano ogni anno piu' di 30.000 treni; 
              d)  «asse   stradale   principale»:   un'infrastruttura
          stradale su cui transitano ogni anno piu' di  3.000.000  di
          veicoli; 
              e) «descrittore  acustico»:  la  grandezza  fisica  che
          descrive il rumore ambientale in relazione ad uno specifico
          effetto nocivo; 
              f) «determinazione»: qualsiasi  metodo  per  calcolare,
          predire, stimare o misurare il  valore  di  un  descrittore
          acustico od i relativi effetti nocivi; 
              g) «effetti nocivi»: gli effetti negativi per la salute
          umana; 
              h) «fastidio»: la misura in cui, sulla base di indagini
          sul campo e di simulazioni, il rumore risulta sgradevole  a
          una comunita' di persone; 
              i) «Lden (livello giorno-sera-notte)»:  il  descrittore
          acustico relativo all'intera giornata, di cui  all'allegato
          1; 
              l) «Lday (livello  giorno)»:  il  descrittore  acustico
          relativo al periodo dalle 06:00 alle 20:00; 
              m) «Levening (livello sera)»: il  descrittore  acustico
          relativo al periodo dalle 20:00 alle 22:00; 
              n) «Lnight (livello notte)»:  il  descrittore  acustico
          relativo al periodo dalle 22.00 alle 06.00; 
              o) «mappatura acustica»: la  rappresentazione  di  dati
          relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in
          una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione
          di un descrittore acustico che indichi  il  superamento  di
          pertinenti valori limite  vigenti,  il  numero  di  persone
          esposte in una determinata area o il numero  di  abitazioni
          esposte a determinati valori di un descrittore acustico  in
          una certa zona; 
              p) «mappa acustica strategica»: una  mappa  finalizzata
          alla determinazione dell'esposizione globale al  rumore  in
          una certa zona a causa di varie sorgenti di  rumore  ovvero
          alla definizione di previsioni generali per tale zona; 
              q) «piani di azione»: i piani  destinati  a  gestire  i
          problemi di inquinamento acustico ed  i  relativi  effetti,
          compresa, se necessario, la sua riduzione; 
              r)    «pianificazione    acustica»:    il     controllo
          dell'inquinamento acustico  futuro  mediante  attivita'  di
          programmazione, quali  la  classificazione  acustica  e  la
          pianificazione territoriale, l'ingegneria dei  sistemi  per
          il   traffico,    la    pianificazione    dei    trasporti,
          l'attenuazione   del   rumore    mediante    tecniche    di
          insonorizzazione ed il  controllo  dell'emissione  acustica
          delle sorgenti; 
              s) «pubblico»: una o piu' persone fisiche o  giuridiche
          e le associazioni, le organizzazioni o i  gruppi  di  dette
          persone; 
              t) «rumore ambientale»: i suoni indesiderati  o  nocivi
          in  ambiente  esterno  prodotti  dalle   attivita'   umane,
          compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto  al
          traffico veicolare, al traffico  ferroviario,  al  traffico
          aereo e proveniente da siti di attivita' industriali; 
              u) «relazione dose-effetto»: la relazione fra il valore
          di un  descrittore  acustico  e  l'entita'  di  un  effetto
          nocivo; 
              v) «siti di attivita' industriale»: aree classificate V
          o VI ai sensi delle norme  vigenti  in  cui  sono  presenti
          attivita' industriali quali quelle definite nell'allegato 1
          al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; 
              z) «valori limite»: un valore di Lden o  Lnight  e,  se
          del caso, di Lday e Levening il cui superamento  induce  le
          autorita' competenti ad esaminare o applicare provvedimenti
          di attenuazione del rumore; i valori limite possono variare
          a  seconda  della  tipologia   di   rumore,   dell'ambiente
          circostante e del diverso uso del territorio; essi  possono
          anche variare riguardo a situazioni esistenti o nuove  come
          nel  caso  in  cui  cambi  la  sorgente  di  rumore  o   la
          destinazione d'uso dell'ambiente circostante; 
              aa) «zona  silenziosa  di  un  agglomerato»:  una  zona
          delimitata dall'autorita'  comunale  nella  quale  Lden,  o
          altro descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi
          sorgente non superi un determinato valore limite; 
              bb) «zona silenziosa  esterna  agli  agglomerati»:  una
          zona delimitata dalla competente autorita' che non  risente
          del rumore prodotto  da  infrastrutture  di  trasporto,  da
          attivita' industriali o da attivita' ricreative." 
              "Art.  3.  Mappatura   acustica   e   mappe   acustiche
          strategiche. 
              1. Entro il 30 giugno 2007: 
              a)  l'autorita'  individuata  dalla  regione  o   dalla
          provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o  alla
          provincia   autonoma   competente   le   mappe    acustiche
          strategiche, nonche' i dati di cui all'allegato 6, relativi
          al precedente anno solare, degli agglomerati  con  piu'  di
          250.000 abitanti; 
              b) le societa' e gli enti gestori di  servizi  pubblici
          di trasporto o delle relative  infrastrutture  elaborano  e
          trasmettono  alla  regione  o   alla   provincia   autonoma
          competente la mappatura acustica, nonche'  i  dati  di  cui
          all'allegato 6, riferiti al precedente anno  solare,  degli
          assi  stradali  principali  su  cui  transitano   piu'   di
          6.000.000  di  veicoli  all'anno,  degli  assi   ferroviari
          principali  su  cui  transitano  piu'  di  60.000  convogli
          all'anno  e  degli  aeroporti  principali.  Nel   caso   di
          infrastrutture principali che interessano piu' regioni  gli
          stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati  di
          cui all'allegato  6  relativi  a  dette  infrastrutture  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  ed
          alle regioni o province autonome competenti. 
              2. Nel caso di servizi pubblici di  trasporto  e  delle
          relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di  cui
          al comma 1, lettera a), la mappatura acustica  prevista  al
          comma 1, lettera b), nonche' i dati di cui all'allegato  6,
          sono trasmessi entro  il  31  dicembre  2006  all'autorita'
          individuata al comma 1, lettera a). 
              3. Entro il 30 giugno 2012: 
              a)  l'autorita'  individuata  dalla  regione  o   dalla
          provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o  alla
          provincia   autonoma   competente   le   mappe    acustiche
          strategiche  degli  agglomerati,  nonche'  i  dati  di  cui
          all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare; 
              b) le societa' e gli enti gestori di  servizi  pubblici
          di trasporto o delle relative  infrastrutture  elaborano  e
          trasmettono  alla  regione  o   alla   provincia   autonoma
          competente la mappatura acustica, nonche'  i  dati  di  cui
          all'allegato 6, riferiti al precedente anno  solare,  degli
          assi  stradali  e  ferroviari  principali.  Nel   caso   di
          infrastrutture principali che interessano piu' regioni  gli
          stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati  di
          cui all'allegato  6  relativi  a  dette  infrastrutture  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  ed
          alle regioni o province autonome competenti. 
              4. Nel caso di servizi pubblici di  trasporto  e  delle
          relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di  cui
          al comma 3, lettera a), la mappatura acustica  prevista  al
          comma 3, lettera b), nonche' i dati di cui all'allegato  6,
          sono trasmessi entro  il  31  dicembre  2011  all'autorita'
          individuata al comma 3, lettera a). 
              5.  Le  mappe  acustiche  strategiche  e  la  mappatura
          acustica  di  cui  ai  commi  1  e  3  sono  elaborate   in
          conformita' ai requisiti minimi stabiliti  all'allegato  4,
          nonche' ai  criteri  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio,  di  concerto
          con i Ministeri della salute e delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, sentita la  Conferenza  unificata,  da  adottare
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, tenuto conto anche  della  normazione  tecnica  di
          settore. 
              6.  Le  mappe  acustiche  strategiche  e  la  mappatura
          acustica di cui ai commi 1  e  3  sono  riesaminate  e,  se
          necessario, rielaborate almeno ogni cinque anni dalla prima
          elaborazione. 
              7. La regione o la provincia autonoma competente o,  in
          caso di  infrastrutture  principali  che  interessano  piu'
          regioni, il Ministero  dell'ambiente  e  dalla  tutela  del
          territorio verifica che le mappe acustiche strategiche e la
          mappatura acustica di cui ai  commi  1  e  3  soddisfino  i
          requisiti stabiliti al comma 5. 
              8. Nelle zone che  confinano  con  altri  Stati  membri
          dell'Unione europea  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio, avvalendosi delle dotazioni umane  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente, coopera con
          le autorita' competenti di detti Stati ai fini della  mappa
          acustica strategica di cui al presente articolo. 
              9. All'attuazione del presente articolo si provvede con
          le risorse finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica." 
              "Art. 4. Piani d'azione. 
              1. Entro il 18 luglio 2008: 
              a)  l'autorita'  individuata  dalla  regione  o   dalla
          provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle  mappe
          acustiche strategiche di  cui  all'articolo  3,  elabora  e
          trasmette  alla  regione   od   alla   provincia   autonoma
          competente  i  piani  di  azione  e  le  sintesi   di   cui
          all'allegato 6 per gli  agglomerati  con  piu'  di  250.000
          abitanti; 
              b) le societa' e gli enti gestori dei servizi  pubblici
          di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto  conto
          dei risultati della mappatura acustica di cui  all'articolo
          3, elaborano e trasmettono alla regione od  alla  provincia
          autonoma competente i piani di azione e le sintesi  di  cui
          all'allegato 6, per gli assi  stradali  principali  su  cui
          transitano piu' di 6.000.000 di veicoli all'anno,  per  gli
          assi ferroviari principali su cui transitano piu' di 60.000
          convogli all'anno e per gli aeroporti principali. Nel  caso
          di infrastrutture principali che interessano  piu'  regioni
          gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e  le  sintesi
          di cui all'allegato 6 relativi a  dette  infrastrutture  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  ed
          alle regioni o province autonome competenti. 
              2. Nel caso di servizi pubblici di  trasporto  e  delle
          relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di  cui
          al comma 1, lettera a), i piani d'azione previsti al  comma
          1, lettera b), nonche' le sintesi di  cui  all'allegato  6,
          sono trasmessi  entro  il  18  gennaio  2008  all'autorita'
          individuata al comma 1 lettera a). 
              3. Entro il 18 luglio 2013: 
              a)  l'autorita'  individuata  dalla  regione  o   dalla
          provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle  mappe
          acustiche strategiche di  cui  all'articolo  3,  elabora  e
          trasmette  alla  regione   od   alla   provincia   autonoma
          competente  i  piani  di  azione  e  le  sintesi   di   cui
          all'allegato 6 per gli agglomerati; 
              b) le societa' e gli enti gestori dei servizi  pubblici
          di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto  conto
          dei risultati della mappatura acustica di cui  all'art.  3,
          elaborano e trasmettono  alla  regione  od  alla  provincia
          autonoma competente i piani di azione e le sintesi  di  cui
          all'allegato  6,  per  gli  assi  stradali   e   ferroviari
          principali.  Nel  caso  di  infrastrutture  principali  che
          interessano piu' regioni  gli  stessi  enti  trasmettono  i
          piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6  relativi
          a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio ed alle regioni o  province  autonome
          competenti. 
              4. Nel caso di servizi pubblici di  trasporto  e  delle
          relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di  cui
          al comma 3, lettera a), i piani d'azione previsti al  comma
          3, lettera b), nonche' le sintesi di  cui  all'allegato  6,
          sono trasmessi  entro  il  18  gennaio  2013  all'autorita'
          individuata al comma 3, lettera a). 
              5. I piani d'azione  previsti  ai  commi  1  e  3  sono
          predisposti in conformita' ai  requisiti  minimi  stabiliti
          all'allegato 5, nonche' ai criteri  stabiliti  con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio,
          di  concerto  con  i  Ministeri  della   salute   e   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  la  Conferenza
          unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto, tenuto  conto  anche  della
          normazione tecnica di settore. 
              6.  L'autorita'  individuata  dalla  regione  o   dalla
          provincia autonoma competente e  le  societa'  e  gli  enti
          gestori di servizi pubblici di trasporto o  delle  relative
          infrastrutture riesaminano e rielaborano i  piani  d'azione
          di cui ai commi 1 e 3 ogni cinque anni  e,  comunque,  ogni
          qualvolta necessario e in caso di sviluppi sostanziali  che
          si ripercuotono sulla situazione acustica esistente. 
              7. La regione o la provincia autonoma competente o,  in
          caso di  infrastrutture  principali  che  interessano  piu'
          regioni, il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio verifica che i piani d'azione di cui ai commi  1
          e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5. 
              8. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono
          e aggiornano i piani di contenimento e di abbattimento  del
          rumore prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici  di
          trasporto, i piani comunali di risanamento  acustico  ed  i
          piani regionali triennali di  intervento  per  la  bonifica
          dall'inquinamento acustico adottati ai sensi degli articoli
          3, comma 1, lettera i), 10, comma 5, 7 e 4, comma 2,  della
          legge 26 ottobre 1995, n. 447. 
              9.  Restano  ferme  le   disposizioni   relative   alle
          modalita', ai criteri ed  ai  termini  per  l'adozione  dei
          piani di cui al comma 8 stabiliti dalla legge  n.  447  del
          1995 e dalla  normativa  vigente  in  materia  adottate  in
          attuazione della stessa legge n. 447 del 1995. 
              10. Nelle zone che confinano  con  altri  Stati  membri
          dell'Unione europea  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio coopera con le  autorita'  competenti
          di detti Stati ai fini  della  elaborazione  dei  piani  di
          azione di cui al presente articolo. 
              11. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede
          con  le  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.". 
              Il testo degli allegati 4 e 5 del  decreto  legislativo
          19  agosto  2005,  n.  194  (Attuazione   della   direttiva
          2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del
          rumore ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23
          settembre 2005, n. 222. cosi' recita: 
              "Allegato 4 
              (art. 3, comma 5) 
              Requisiti minimi per la mappatura  acustica  e  per  le
          mappe acustiche strategiche 
              1.  La  mappatura  acustica  e   le   mappe   acustiche
          strategiche  costituiscono  una  rappresentazione  di  dati
          relativi ad uno dei seguenti aspetti: 
              a) la situazione di  rumore  esistente  o  prevista  in
          funzione di un descrittore acustico; 
              b) il numero stimato di  edifici  abitativi,  scuole  e
          ospedali di una determinata zona che  risultano  esposti  a
          specifici valori di un descrittore acustico; 
              c) il numero stimato delle persone che  si  trovano  in
          una zona esposta al rumore; 
              d) il superamento di un valore  limite,  utilizzando  i
          descrittori acustici di cui all'art. 5. 
              2.  La  mappatura  acustica  e   le   mappe   acustiche
          strategiche possono essere presentate al pubblico in  forma
          di: 
              a) grafici; 
              b) dati numerici in tabulati; 
              c) dati numerici in formato elettronico. 
              3.  Le  mappe  acustiche  strategiche   relative   agli
          agglomerati riguardano in particolar modo il rumore emesso: 
              a) dal traffico veicolare; 
              b) dal traffico ferroviario; 
              c) dal traffico aeroportuale; 
              d) dai siti di attivita' industriale, inclusi i porti. 
              4.  Le  mappe  acustiche  strategiche  e  la  mappatura
          acustica fungono da base per: 
              a) i dati da  trasmettere  alla  Commissione  ai  sensi
          dell'art. 7; 
              b) l'informazione da  fornire  ai  cittadini  ai  sensi
          dell'art. 8; 
              c) i piani d'azione ai sensi dell'art. 4. 
              5.  I  requisiti  minimi   per   le   mappe   acustiche
          strategiche e per la mappatura acustica,  in  relazione  ai
          dati   da   trasmettere    alla    Commissione,    figurano
          nell'allegato 6, punti 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 e 2.7. 
              6. Per l'informazione ai cittadini ai sensi dell'art. 8
          e per l'elaborazione di piani d'azione ai sensi dell'art. 4
          sono   necessarie   informazioni   supplementari   e   piu'
          particolareggiate, come: 
              a) una rappresentazione grafica; 
              b) mappe che  visualizzano  i  superamenti  dei  valori
          limite; 
              c) mappe di confronto, in cui la  situazione  esistente
          e' confrontata a svariate possibili situazioni future; 
              d) mappe che visualizzano il valore di  un  descrittore
          acustico a un'altezza diversa da 4 m, ove opportuno; 
              e) la descrizione delle strumentazioni e delle tecniche
          di misurazione impiegate per la sua redazione,  nonche'  la
          descrizione  dei  modelli  di  calcolo  impiegati  e  della
          relativa accuratezza. 
              7.  La  mappatura  acustica  e   le   mappe   acustiche
          strategiche  ad  uso  locale  o  nazionale  devono   essere
          tracciate utilizzando un'altezza di misurazione di  4  m  e
          intervalli di livelli  di  Lden  e  Lnight  di  5  dB  come
          definito nell'allegato 6. 
              8.  Per  gli  agglomerati   devono   essere   tracciate
          mappature acustiche distinte per  il  rumore  del  traffico
          veicolare, ferroviario, aereo e dell'attivita' industriale.
          Possono  essere  aggiunte  mappature  relative   ad   altre
          sorgenti di rumore." 
              "Allegato 5 
              (art. 4, comma 5) 
              Requisiti minimi dei piani d'azione 
              1.  I  piani  d'azione  devono  comprendere  almeno   i
          seguenti elementi: 
              a)  una  descrizione   dell'agglomerato,   degli   assi
          stradali  e  ferroviari  principali   o   degli   aeroporti
          principali e delle altre sorgenti di rumore da prendere  in
          considerazione; 
              b) l'autorita' competente; 
              c) il contesto giuridico; 
              d) qualsiasi valore limite in vigore ai sensi dell'art.
          5; 
              e) una sintesi dei risultati della mappatura acustica; 
              f)  una  valutazione  del  numero  stimato  di  persone
          esposte al rumore, l'individuazione dei  problemi  e  delle
          situazioni da migliorare; 
              g)   un   resoconto   delle   consultazioni   pubbliche
          organizzate ai sensi dell'art. 8; 
              h) le misure antirumore gia' in atto e  i  progetti  in
          preparazione; 
              i)   gli   interventi   pianificati   dalle   autorita'
          competenti per i successivi cinque anni, comprese le misure
          volte alla conservazione delle aree silenziose; 
              l) la strategia di lungo termine; 
              m)  le  informazioni  di  carattere  finanziario,   ove
          disponibili: fondi  stanziati,  analisi  costi-efficacia  e
          costi-benefici; 
              n) disposizioni per la  valutazione  dell'attuazione  e
          dei risultati del piano d'azione. 
              2.   Gli   interventi   pianificati   dalle   autorita'
          nell'ambito delle proprie competenze  possono  comprendere,
          ad esempio: 
              a) pianificazione del traffico; 
              b) pianificazione territoriale; 
              c) accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti; 
              d) scelta di sorgenti piu' silenziose; 
              e) riduzione della trasmissione del suono; 
              f) misure di regolamentazione  o  misure  economiche  o
          incentivi. 
              3. I piani d'azione devono comprendere stime in termini
          di riduzione  del  numero  di  persone  esposte  (fastidio,
          disturbi del sonno o altro). 
              4. Ai piani d'azione deve essere allegata  una  sintesi
          non tecnica di facile consultazione per il pubblico.". 
              La  direttiva  2006/123/CE  (Direttiva  del  parlamento
          europeo e del Consiglio relativa  ai  servizi  nel  mercato
          interno) e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006,  n.
          l 376. 
              Il testo dell'articolo 3 del  decreto-legge  13  agosto
          2011,   n.   138   (Ulteriori   misure   urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13  agosto  2011,  n.  188,  cosi'
          recita: 
              "Art.  3.  Abrogazione   delle   indebite   restrizioni
          all'accesso  e  all'esercizio  delle  professioni  e  delle
          attivita' economiche 
              1. Comuni, Province,  Regioni  e  Stato,  entro  il  30
          settembre  2012,  adeguano  i  rispettivi  ordinamenti   al
          principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita'  economica
          privata sono libere ed e' permesso tutto cio'  che  non  e'
          espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: 
              a) vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e
          dagli obblighi internazionali; 
              b)  contrasto  con  i   principi   fondamentali   della
          Costituzione; 
              c) danno alla sicurezza, alla liberta',  alla  dignita'
          umana e contrasto con l'utilita' sociale; 
              d) disposizioni indispensabili per la protezione  della
          salute umana,  la  conservazione  delle  specie  animali  e
          vegetali, dell'ambiente, del  paesaggio  e  del  patrimonio
          culturale; 
              e) disposizioni relative alle attivita' di raccolta  di
          giochi pubblici  ovvero  che  comunque  comportano  effetti
          sulla finanza pubblica. 
              2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo
          sviluppo  economico  e  attua   la   piena   tutela   della
          concorrenza tra le imprese. 
              3. Sono in  ogni  caso  soppresse,  alla  scadenza  del
          termine di  cui  al  comma  1,  le  disposizioni  normative
          statali incompatibili  con  quanto  disposto  nel  medesimo
          comma, con conseguente diretta applicazione degli  istituti
          della   segnalazione   di    inizio    di    attivita'    e
          dell'autocertificazione  con  controlli  successivi.  Nelle
          more della decorrenza del predetto  termine,  l'adeguamento
          al  principio  di  cui  al  comma  1  puo'  avvenire  anche
          attraverso  gli  strumenti   vigenti   di   semplificazione
          normativa.  Entro  il  31  dicembre  2012  il  Governo   e'
          autorizzato ad adottare uno o  piu'  regolamenti  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  con  i  quali  vengono  individuate  le  disposizioni
          abrogate per effetto di quanto disposto nel presente  comma
          ed e' definita la disciplina regolamentare della materia ai
          fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. 
              4. 
              5. Fermo restando l'esame di Stato di cui  all'articolo
          33, quinto comma, della  Costituzione  per  l'accesso  alle
          professioni  regolamentate   secondo   i   principi   della
          riduzione e  dell'accorpamento,  su  base  volontaria,  fra
          professioni   che   svolgono   attivita'   similari,    gli
          ordinamenti professionali devono garantire che  l'esercizio
          dell'attivita' risponda  senza  eccezioni  ai  principi  di
          libera   concorrenza,    alla    presenza    diffusa    dei
          professionisti  su  tutto  il  territorio  nazionale,  alla
          differenziazione e pluralita'  di  offerta  che  garantisca
          l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito
          della piu'  ampia  informazione  relativamente  ai  servizi
          offerti.  Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica
          emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno
          essere riformati entro 12 mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  per  recepire  i   seguenti
          principi: 
              a) l'accesso  alla  professione  e'  libero  e  il  suo
          esercizio  e'   fondato   e   ordinato   sull'autonomia   e
          sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
          professionista.   La   limitazione,   in   forza   di   una
          disposizione di legge,  del  numero  di  persone  che  sono
          titolate ad esercitare una certa professione  in  tutto  il
          territorio dello Stato o in una certa area  geografica,  e'
          consentita unicamente laddove essa risponda  a  ragioni  di
          interesse pubblico, tra cui in particolare quelle  connesse
          alla  tutela  della  salute  umana,  e  non  introduca  una
          discriminazione   diretta   o   indiretta   basata    sulla
          nazionalita' o, in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  in
          forma  societaria,  della  sede   legale   della   societa'
          professionale; 
              b) previsione dell'obbligo  per  il  professionista  di
          seguire  percorsi   di   formazione   continua   permanente
          predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati  dai
          consigli nazionali, fermo restando  quanto  previsto  dalla
          normativa vigente in  materia  di  educazione  continua  in
          medicina (ECM). La violazione  dell'obbligo  di  formazione
          continua determina un illecito disciplinare e come tale  e'
          sanzionato sulla base di quanto stabilito  dall'ordinamento
          professionale che dovra' integrare tale previsione; 
              c) la  disciplina  del  tirocinio  per  l'accesso  alla
          professione deve conformarsi  a  criteri  che  garantiscano
          l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e  il  suo
          adeguamento costante all'esigenza di assicurare il  miglior
          esercizio della professione; 
              d). 
              e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto  a
          stipulare  idonea  assicurazione  per  i  rischi  derivanti
          dall'esercizio     dell'attivita'     professionale.     Il
          professionista deve rendere noti  al  cliente,  al  momento
          dell'assunzione dell'incarico, gli  estremi  della  polizza
          stipulata  per  la  responsabilita'  professionale   e   il
          relativo massimale. Le condizioni  generali  delle  polizze
          assicurative  di  cui  al  presente  comma  possono  essere
          negoziate,  in  convenzione  con  i  propri  iscritti,  dai
          Consigli  Nazionali  e   dagli   enti   previdenziali   dei
          professionisti; 
              f) gli  ordinamenti  professionali  dovranno  prevedere
          l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi  da
          quelli  aventi  funzioni  amministrative,  ai  quali   sono
          specificamente affidate l'istruzione e la  decisione  delle
          questioni  disciplinari  e  di  un  organo   nazionale   di
          disciplina.   La   carica   di   consigliere    dell'Ordine
          territoriale o di consigliere  nazionale  e'  incompatibile
          con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
          territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
          applicano alle professioni sanitarie  per  le  quali  resta
          confermata la normativa vigente; 
              g) la pubblicita' informativa, con ogni  mezzo,  avente
          ad oggetto l'attivita' professionale,  le  specializzazioni
          ed i titoli professionali  posseduti,  la  struttura  dello
          studio ed i  compensi  delle  prestazioni,  e'  libera.  Le
          informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette
          e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie. 
              5.1.  Limitatamente  agli  esercenti   le   professioni
          sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera  e),  si
          applicano decorsi due anni dalla data di entrata in  vigore
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   di   cui
          all'alinea del medesimo comma 5. 
              5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali
          in contrasto con i principi di cui al comma 5,  lettere  da
          a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in
          vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e,  in
          ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. 
              5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012,  provvede
          a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non
          risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un  testo
          unico da emanare ai sensi dell' articolo 17-bis della legge
          23 agosto 1988, n. 400. 
              6.  Fermo  quanto  previsto  dal   comma   5   per   le
          professioni, l'accesso alle attivita' economiche e il  loro
          esercizio si basano sul principio di liberta' di impresa. 
              7. Le disposizioni vigenti  che  regolano  l'accesso  e
          l'esercizio delle attivita' economiche devono garantire  il
          principio di  liberta'  di  impresa  e  di  garanzia  della
          concorrenza. Le disposizioni relative  all'introduzione  di
          restrizioni all'accesso  e  all'esercizio  delle  attivita'
          economiche  devono  essere   oggetto   di   interpretazione
          restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma  1
          del presente articolo. (72) 
              8. Le restrizioni in materia di  accesso  ed  esercizio
          delle  attivita'   economiche   previste   dall'ordinamento
          vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore
          del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al
          comma 1 del presente articolo. 
              9. Il termine "restrizione",  ai  sensi  del  comma  8,
          comprende: 
              a) la limitazione, in  forza  di  una  disposizione  di
          legge,  del  numero  di  persone  che  sono   titolate   ad
          esercitare una attivita' economica in tutto  il  territorio
          dello Stato o in una certa area  geografica  attraverso  la
          concessione di licenze o autorizzazioni amministrative  per
          l'esercizio,  senza  che  tale  numero   sia   determinato,
          direttamente o indirettamente sulla base della  popolazione
          o di altri criteri di fabbisogno; 
              b)   l'attribuzione   di   licenze   o   autorizzazioni
          all'esercizio di una attivita' economica solo  dove  ce  ne
          sia  bisogno   secondo   l'autorita'   amministrativa;   si
          considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da
          parte di persone che hanno gia'  licenze  o  autorizzazioni
          per l'esercizio di una attivita' economica non soddisfa  la
          domanda da parte  di  tutta  la  societa'  con  riferimento
          all'intero  territorio  nazionale  o  ad  una  certa   area
          geografica; 
              c) il divieto di esercizio di una  attivita'  economica
          al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a
          esercitarla solo all'interno di una determinata area; 
              d)   l'imposizione   di   distanze   minime   tra    le
          localizzazioni delle sedi  deputate  all'esercizio  di  una
          attivita' economica; 
              e) il divieto di esercizio di una  attivita'  economica
          in piu' sedi oppure in una o piu' aree geografiche; 
              f)  la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'
          economica ad alcune categorie o divieto, nei  confronti  di
          alcune  categorie,   di   commercializzazione   di   taluni
          prodotti; 
              g)  la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'
          economica attraverso l'indicazione  tassativa  della  forma
          giuridica richiesta all'operatore; 
              h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per  la
          fornitura  di  beni  o  servizi,  indipendentemente   dalla
          determinazione,    diretta    o     indiretta,     mediante
          l'applicazione di un coefficiente di profitto  o  di  altro
          calcolo su base percentuale; 
              i)  l'obbligo  di  fornitura   di   specifici   servizi
          complementari all'attivita' svolta. 
              10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma
          9 precedente possono essere  revocate  con  regolamento  da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n.  400,  emanato  su  proposta  del  Ministro
          competente entro quattro mesi dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, fermo in ogni caso  quanto  previsto  dal
          comma 1 del presente articolo. 
              11.  Singole  attivita'   economiche   possono   essere
          escluse,  in  tutto  o  in  parte,  dall'abrogazione  delle
          restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso,  la
          suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal
          comma 9, puo' essere concessa, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
          competente di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle   finanze,   sentita   l'Autorita'   garante    della
          concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, qualora: 
              a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse
          pubblico, tra  cui  in  particolare  quelle  connesse  alla
          tutela della salute umana; 
              b)  la  restrizione  rappresenti   un   mezzo   idoneo,
          indispensabile  e,  dal  punto  di  vista  del   grado   di
          interferenza  nella  liberta'  economica,   ragionevolmente
          proporzionato all'interesse pubblico cui e' destinata; 
              c) la restrizione  non  introduca  una  discriminazione
          diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o,  nel  caso
          di societa', sulla sede legale dell'impresa. 
              11-bis. In conformita' alla direttiva  2006/123/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2006,
          sono  invece  esclusi  dall'abrogazione  delle  restrizioni
          disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e  noleggio
          con conducente non  di  linea,  svolti  esclusivamente  con
          veicoli categoria M1, di cui  all'articolo  6  del  decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
              12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, recante  il  codice  dell'ordinamento
          militare, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
              «d) i proventi monetari derivanti  dalle  procedure  di
          cui alla  lettera  a)  sono  determinati  con  decreto  del
          Ministro  della  difesa,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi
          strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata
          del bilancio dello Stato  per  essere  destinati,  mediante
          riassegnazione anche in deroga ai limiti  previsti  per  le
          riassegnazioni, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, fino al 31  dicembre  2013,  agli  stati  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
          una quota corrispondente al 55 per cento, da  assegnare  al
          fondo ammortamento dei titoli di  Stato,  e  del  Ministero
          della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento,
          nonche'   agli   enti   territoriali    interessati    alle
          valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
          somme  riassegnate   al   Ministero   della   difesa   sono
          finalizzate esclusivamente a spese di investimento.  E'  in
          ogni caso  precluso  l'utilizzo  di  questa  somma  per  la
          copertura  di  oneri  di  parte  corrente.  Ai  fini  della
          valorizzazione dei medesimi beni,  le  cui  procedure  sono
          concluse entro il termine perentorio di centottanta  giorni
          dal  loro  avvio,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo  4,  comma  4-decies,  del  decreto-legge   25
          gennaio 2010, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 marzo 2010, n.  42,  ovvero  all'articolo  34  del
          decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,   e   la
          determinazione finale delle conferenze  di  servizio  o  il
          decreto  di  approvazione  degli  accordi   di   programma,
          comportanti variazione degli  strumenti  urbanistici,  sono
          deliberati dal  consiglio  comunale  entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali i due  citati  provvedimenti,  in  caso  di
          mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
          medesimo termine perentorio e il  meccanismo  del  silenzio
          assenso per la ratifica delle determinazioni  finali  delle
          conferenze  di  servizi  si  applicano  alle  procedure  di
          valorizzazione di cui all'articolo 314». 
              12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13  maggio
          2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
          luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono  sostituite
          dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole  da:
          «cancellate» fino a: «avvenuto pagamento»  sono  sostituite
          dalle    seguenti:    «integrate    dalla     comunicazione
          dell'avvenuto   pagamento.   La    richiesta    da    parte
          dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo
          l'avvenuto pagamento»; 
              b) al comma 2, dopo le parole: «gia'  registrate»  sono
          inserite le seguenti: «e regolarizzate»  e  le  parole  da:
          «estinte» fino a: «presente decreto» sono sostituite  dalle
          seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalita' di  cui
          al comma precedente»". 
              La legge 14 settembre  2011,  n.  148  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n.  138,  recante   ulteriori   misure   urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria e per lo  sviluppo.  Delega  al
          Governo per la  riorganizzazione  della  distribuzione  sul
          territorio degli uffici giudiziari),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2011, n. 216. 
              Il testo dell'articolo 11, della Legge 26 ottobre 1995,
          n.   447   (Legge   quadro   sull'inquinamento   acustico),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30  ottobre  1995,  n.
          254, S.O., cosi' recita 
              "Art. 11. Regolamenti di esecuzione. 
              1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della
          presente  legge,   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro   dell'ambiente   di
          concerto, secondo le materie di rispettiva competenza,  con
          i Ministri della sanita', dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato, dei trasporti e  della  navigazione,  dei
          lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di
          esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla
          disciplina dell'inquinamento acustico  avente  origine  dal
          traffico  veicolare,  ferroviario,  marittimo   ed   aereo,
          avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico  degli
          enti gestori dei suddetti servizi, dagli  autodromi,  dalle
          aviosuperfici, dai luoghi  in  cui  si  svolgono  attivita'
          sportive di discipline olimpiche in  forma  stabile,  dalle
          piste motoristiche di prova e per  attivita'  sportive,  da
          natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonche' dalle
          nuove localizzazioni aeroportuali 
              2. I regolamenti  di  cui  al  comma  1  devono  essere
          armonizzati con le direttive dell'Unione  europea  recepite
          dallo Stato italiano. 
              3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree
          esclusivamente  interessate  da  installazioni  militari  e
          nelle attivita' delle Forze armate sono  definiti  mediante
          specifici accordi dai  comitati  misti  paritetici  di  cui
          all'articolo 3  della  L.  24  dicembre  1976,  n.  898,  e
          successive modificazioni.". 
              Il Regolamento 765/2008/CE del Parlamento Europeo e del
          Consiglio che pone norme in  materia  di  accreditamento  e
          vigilanza   del   mercato   per    quanto    riguarda    la
          commercializzazione  dei   prodotti   e   che   abroga   il
          regolamento (CEE) n. 339/93, e' pubblicato  nella  G.U.U.E.
          13 agosto 2008, n. L 218. 
              Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo del 4
          settembre  2002,  n.  262   (Attuazione   della   direttiva
          2000/14/CE  concernente  l'emissione  acustica   ambientale
          delle  macchine  ed  attrezzature  destinate  a  funzionare
          all'aperto),  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   21
          novembre 2002, n. 273, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 15. Sanzioni. 
              1. Il  fabbricante  o  il  mandatario  che  immette  in
          commercio o mette in servizio macchine ed  attrezzature  di
          cui all'allegato I, non accompagnate dalla dichiarazione CE
          di conformita' di cui all'articolo 8, comma 1,  e'  punito,
          fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato,  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di  una
          somma da euro 1000 a euro 50000. 
              2.  Il  fabbricante  o  il  mandatario  che  viola   le
          disposizioni di cui all'articolo 8,  comma  2,  e'  punito,
          fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato,  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di  una
          somma da euro 500 a euro 25000. 
              3. Il  fabbricante  o  il  mandatario  che  immette  in
          commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature,  di
          cui all'allegato I, prive della marcatura CE di conformita'
          e dell'indicazione del livello di potenza sonora  garantito
          di cui all'articolo 9, comma 1, e' punito, fuori  dai  casi
          in cui la violazione costituisce  reato,  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento  di  una  somma  da
          euro 1000 a euro 50000. 
              4.  Il  fabbricante  o  il  mandatario  che  viola   le
          disposizioni di cui all'articolo 9,  comma  2,  e'  punito,
          fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato,  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di  una
          somma da euro 500 a euro 25000. 
              5. Il  fabbricante  o  il  mandatario  che  immette  in
          commercio o mette in servizio macchine ed  attrezzature  di
          cui all'allegato I, parte b),  non  conformi  ai  requisiti
          previsti all'articolo 10, comma 1,  e'  punito,  fuori  dai
          casi  in  cui  la  violazione  costituisce  reato,  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento  di  una
          somma da euro 1000 a euro 50000. 
              6. Il  fabbricante  o  il  mandatario  che  immette  in
          commercio o mette in servizio macchine ed  attrezzature  di
          cui  all'allegato  I,  parte   b),   in   violazione   alle
          disposizioni di cui all'articolo 11, comma  1,  e'  punito,
          fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato,  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di  una
          somma da euro 1000 a euro 50000. 
              7. Il  fabbricante  o  il  mandatario  che  immette  in
          commercio o mette in servizio macchine ed  attrezzature  di
          cui  all'allegato  I,  parte   c),   in   violazione   alle
          disposizioni di cui all'articolo 11, comma  2,  e'  punito,
          fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato,  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di  una
          somma da euro 1000 a euro 50000. 
              8.  Il  fabbricante  o  il  mandatario  che  viola   le
          disposizioni di cui all'articolo 11, comma  3,  e'  punito,
          fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato,  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di  una
          somma da euro 500 a euro 25000. 
              9. Il fabbricante o il  mandatario  che  non  ottempera
          alle disposizioni di  cui  all'articolo  13,  comma  1,  e'
          punito, fuori dai casi in  cui  la  violazione  costituisce
          reato,  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria   del
          pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.". 
              Il testo dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202, cosi' recita: 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".