Art. 29 
 
 
       Comitato consultivo permanente per il diritto di autore 
 
  1. Il Comitato consultivo permanente per il diritto  di  autore  di
cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, e' organo consultivo del  Ministro.  Opera  presso  la
Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali.