Art. 29 Comitato consultivo permanente per il diritto di autore 1. Il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e' organo consultivo del Ministro. Opera presso la Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali.