Art. 14 
 
 
           Formazione dei registri e repertori informatici 
 
  1. Il registro di protocollo e gli altri registri di  cui  all'art.
53, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, i repertori, gli albi, gli elenchi e ogni  raccolta  di
dati concernente stati, qualita' personali e fatti  realizzati  dalle
amministrazioni  su  supporto  informatico  in  luogo  dei   registri
cartacei di cui all'art. 40, comma 4,  del  Codice  sono  formati  ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d). 
  2. Le pubbliche  amministrazioni  gestiscono  registri  particolari
informatici, espressamente previsti da norme o  regolamenti  interni,
generati dal concorso di piu'  aree  organizzative  omogenee  con  le
modalita'  previste  ed  espressamente  descritte  nel   manuale   di
gestione, individuando un'area organizzativa omogenea responsabile.