Art. 14 Aspetti di qualita' e sicurezza della donazione da viventi 1. Al fine di assicurare la massima protezione dei donatori viventi, nonche' la qualita' e la sicurezza degli organi destinati al trapianto, si applicano le disposizioni di cui al decreto interministeriale del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 aprile 2010, n. 116.