Art. 14 
 
 
     Aspetti di qualita' e sicurezza della donazione da viventi 
 
  1. Al  fine  di  assicurare  la  massima  protezione  dei  donatori
viventi, nonche' la qualita' e la sicurezza degli organi destinati al
trapianto,  si  applicano  le  disposizioni   di   cui   al   decreto
interministeriale del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 aprile 2010, n. 116.