Art. 15 Misure di riservatezza e sicurezza dei dati personali 1. Il CNT, i centri per i trapianti, i centri regionali e interregionali per i trapianti, le strutture ospedaliere, i coordinamenti locali, le ASL, i comuni e le associazioni di donatori adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza, tutte le misure di riservatezza e sicurezza necessarie a tutelare il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali in ogni singola fase del processo che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione degli organi, garantendo le misure di sicurezza adeguate ad evitare l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati, nonche' a salvaguardare la qualita', l'integrita', la disponibilita' e la non disconoscibilita' dei medesimi dati. 2. Il trattamento dei dati personali e' effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196, adottando tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del medesimo decreto legislativo, specificate nell'allegato V del presente decreto.