Art. 15 
 
 
        Misure di riservatezza e sicurezza dei dati personali 
 
  1. Il  CNT,  i  centri  per  i  trapianti,  i  centri  regionali  e
interregionali  per  i  trapianti,  le   strutture   ospedaliere,   i
coordinamenti locali, le ASL, i comuni e le associazioni di  donatori
adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza, tutte le misure di
riservatezza  e  sicurezza   necessarie   a   tutelare   il   diritto
fondamentale alla protezione dei dati personali in ogni singola  fase
del processo che va dalla donazione al trapianto  o  all'eliminazione
degli organi, garantendo le misure di sicurezza adeguate  ad  evitare
l'accesso  o  l'utilizzo  non  autorizzato  dei   dati,   nonche'   a
salvaguardare la qualita', l'integrita', la disponibilita' e  la  non
disconoscibilita' dei medesimi dati. 
  2. Il trattamento dei dati personali  e'  effettuato  nel  rispetto
delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30  giugno  2003,  n
196, adottando tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del medesimo
decreto  legislativo,  specificate  nell'allegato  V   del   presente
decreto.