Art. 7 
 
 
                Disciplina delle societa' cessionarie 
 
  1.  Le  societa'  cessionarie  per  la  garanzia  di   obbligazioni
bancarie,  se  appartenenti  a  un  gruppo  bancario  come   definito
dall'articolo 60, t.u.b., non si iscrivono nell'albo. Per le societa'
non appartenenti al gruppo bancario, l'iscrizione e'  disposta  dalla
Banca d'Italia su istanza  dell'interessato,  previa  verifica  della
sussistenza delle  condizioni  di  cui  all'articolo  107,  comma  1,
lettere a), b)  ed  e),  t.u.b.,  e  della  conformita'  dell'oggetto
sociale a quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 1, della  legge
30 aprile 1999, n. 130. 
  2.  Alle  societa'  tenute  all'iscrizione  ai  sensi   del   comma
precedente si applicano i seguenti articoli del Titolo V, t.u.b: 108;
109, limitatamente ai casi in cui la  societa'  cessionaria  sia  una
societa' controllata facente parte di  un  gruppo  finanziario;  110,
limitatamente al rinvio agli articoli 25, 26, 52, 78 e  82;  113-bis;
113-ter,  comma  6.   Si   applicano   altresi'   le   corrispondenti
disposizioni sanzionatorie contenute nel Titolo VIII, t.u.b. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  60  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 60 (Composizione). - 1.  Il  gruppo  bancario  e'
          composto alternativamente: 
                a) dalla banca italiana capogruppo e  dalle  societa'
          bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; 
                b) dalla societa' finanziaria  o  dalla  societa'  di
          partecipazione  finanziaria  mista  capogruppo  italiana  e
          dalle  societa'  bancarie,  finanziarie  e  strumentali  da
          questa controllate, quando nell'insieme delle  societa'  da
          essa  partecipate  vi  sia  almeno   una   banca   italiana
          controllata  e  abbiano  rilevanza  determinante,   secondo
          quanto stabilito dalla Banca d'Italia in  conformita'  alle
          deliberazioni  del  CICR,  le  partecipazioni  in  societa'
          bancarie e finanziarie.". 
              - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
          107 del citato decreto legislativo n. 385 del  1993  vedasi
          nelle note alle premesse. 
              - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
          7-bis della legge n. 130 del 1999 vedasi  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 108 e  109
          del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 108 (Vigilanza). - 1.  La  Banca  d'Italia  emana
          disposizioni di carattere generale  aventi  a  oggetto:  il
          governo   societario,   l'adeguatezza   patrimoniale,    il
          contenimento del rischio nelle sue diverse  configurazioni,
          l'organizzazione amministrativa e  contabile,  i  controlli
          interni e  i  sistemi  di  remunerazione  e  incentivazione
          nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette
          materie. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione
          lo  richieda,  provvedimenti  specifici  nei  confronti  di
          singoli intermediari per le materie in precedenza indicate.
          Con riferimento a determinati tipi di  attivita'  la  Banca
          d'Italia  puo'  inoltre  dettare  disposizioni   volte   ad
          assicurarne il regolare esercizio. 
              2.  Le  disposizioni  emanate  ai  sensi  del  comma  1
          prevedono   che   gli   intermediari   finanziari   possano
          utilizzare: 
                a) le valutazioni del rischio di  credito  rilasciate
          da societa' o enti esterni previsti  dall'  articolo  53  ,
          comma 2-bis, lettera a); 
                b) sistemi interni di misurazione dei rischi  per  la
          determinazione   dei   requisiti    patrimoniali,    previa
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              3. La Banca d'Italia puo' : 
                a)  convocare  gli  amministratori,  i  sindaci  e  i
          dirigenti degli intermediari finanziari  per  esaminare  la
          situazione degli stessi; 
                b) ordinare la convocazione degli  organi  collegiali
          degli  intermediari  finanziari,  fissandone  l'ordine  del
          giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; 
                c) procedere  direttamente  alla  convocazione  degli
          organi collegiali degli intermediari finanziari quando  gli
          organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
          dalla lettera b); 
                d) adottare per le materie indicate nel comma 1,  ove
          la situazione  lo  richieda,  provvedimenti  specifici  nei
          confronti di singoli intermediari  finanziari,  riguardanti
          anche: la restrizione delle  attivita'  o  della  struttura
          territoriale;  il   divieto   di   effettuare   determinate
          operazioni, anche di natura societaria,  e  di  distribuire
          utili  o  altri  elementi  del  patrimonio,  nonche',   con
          riferimento  a   strumenti   finanziari   computabili   nel
          patrimonio a  fini  di  vigilanza,  il  divieto  di  pagare
          interessi. 
              4.  Gli  intermediari  finanziari  inviano  alla  Banca
          d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti,
          le  segnalazioni  periodiche  nonche'  ogni  altro  dato  e
          documento richiesto. Essi trasmettono anche i  bilanci  con
          le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. 
              5. La Banca d'Italia puo' effettuare  ispezioni  presso
          gli   intermediari   finanziari   e   richiedere   a   essi
          l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. 
              6.  Nell'esercizio  dei  poteri  di  cui  al   presente
          articolo   la   Banca   d'Italia   osserva    criteri    di
          proporzionalita',   avuto   riguardo   alla    complessita'
          operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari,
          nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta." 
              "Art.  109  (Vigilanza  consolidata).  -  1.  La  Banca
          d'Italia  emana  disposizioni  volte  a  individuare,   tra
          soggetti non sottoposti a vigilanza  consolidata  ai  sensi
          del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58 , il gruppo finanziario,  composto  da
          uno  o   piu'   intermediari   finanziari,   dalle   banche
          extracomunitarie e dalle societa' finanziarie come definite
          dall'  articolo  59  ,  comma  1,  lettera   b).   Societa'
          capogruppo e' l'intermediario  finanziario  o  la  societa'
          finanziaria che esercita il controllo diretto  o  indiretto
          sugli altri componenti del gruppo. 
              2. La Banca d'Italia puo' esercitare  la  vigilanza  su
          base consolidata, oltre che nei confronti dei  soggetti  di
          cui  al  comma  1  inclusi  nel  gruppo  finanziario,   nei
          confronti di: 
                a)  intermediari  finanziari  e  societa'   bancarie,
          finanziarie e strumentali partecipate per almeno  il  venti
          per  cento  dalle  societa'  appartenenti   a   un   gruppo
          finanziario o da un intermediario finanziario; 
                b)  intermediari  finanziari  e  societa'   bancarie,
          finanziarie  e  strumentali  non  comprese  in  un   gruppo
          finanziario,  ma  controllate  dalla   persona   fisica   o
          giuridica  che  controlla  un  gruppo  finanziario   o   un
          intermediario finanziario; 
                c) societa' diverse dagli intermediari  finanziari  e
          da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando  siano
          controllate da un intermediario finanziario  ovvero  quando
          societa' appartenenti a un  gruppo  finanziario  detengano,
          anche congiuntamente, una partecipazione di controllo. 
              3. Al fine di esercitare  la  vigilanza  ai  sensi  dei
          commi 1 e 2, la Banca d'Italia: 
                a) puo' impartire alla capogruppo, con  provvedimenti
          di   carattere   generale   o   particolare,   disposizioni
          concernenti   il   gruppo   finanziario    complessivamente
          considerato o i suoi  componenti,  sulle  materie  indicate
          nell' articolo 108 , comma 1. L' articolo  108  si  applica
          anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate  dalla
          Banca  d'Italia  per  esercitare  la  vigilanza   su   base
          consolidata possono tenere conto, anche con riferimento  al
          singolo intermediario  finanziario,  della  situazione  dei
          soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e  b).  La  Banca
          d'Italia puo' impartire disposizioni anche nei confronti di
          un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario; 
                b) puo' richiedere, nei termini e  con  le  modalita'
          dalla medesima determinati, alle societa'  appartenenti  al
          gruppo finanziario la  trasmissione,  anche  periodica,  di
          situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile  e
          ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonche'  alle
          societa' che controllano l'intermediario finanziario e  non
          appartengono al gruppo finanziario, le  informazioni  utili
          per consentire  l'esercizio  della  vigilanza  consolidata;
          tali   soggetti   forniscono   alla    capogruppo    ovvero
          all'intermediario finanziario le situazioni, i  dati  e  le
          informazioni richieste  per  consentire  l'esercizio  della
          vigilanza consolidata; 
                c)   puo'   effettuare   ispezioni    e    richiedere
          l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari;
          le ispezioni nei confronti di societa'  diverse  da  quelle
          bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo
          di verificare l'esattezza dei  dati  e  delle  informazioni
          forniti per il consolidamento.". 
              - Per il riferimento al  testo  dell'articolo  110  del
          citato decreto legislativo n. 385  del  1993  vedasi  nelle
          note all'art. 6. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 113-bis  e
          113-ter del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art.   113-bis   (Sospensione    degli    organi    di
          amministrazione e controllo). - 1. Qualora risultino  gravi
          irregolarita' nell'amministrazione ovvero gravi  violazioni
          delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
          nonche' ragioni di urgenza, la Banca d'Italia puo' disporre
          che  uno  o  piu'   commissari   assumano   i   poteri   di
          amministrazione  dell'intermediario  finanziario   iscritto
          all'albo di cui all'articolo 106. Le funzioni degli  organi
          di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. 
              2. Possono essere nominati commissari anche  funzionari
          della Banca d'Italia.  I  commissari  nell'esercizio  delle
          loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 
              3. La gestione provvisoria di cui al comma 1  non  puo'
          avere una durata superiore  ai  sei  mesi.  Fermo  restando
          quanto previsto dall'articolo 113-ter, comma 1, lettera c),
          i  commissari  restituiscono  l'azienda  agli   organi   di
          amministrazione e controllo ovvero, qualora siano  rilevate
          gravi  irregolarita'  riferibili  agli   organi   aziendali
          sospesi  e  previa  autorizzazione  della  Banca  d'Italia,
          convocano l'assemblea per la revoca e la  nomina  di  nuovi
          organi di  amministrazione  e  controllo.  Si  applica,  in
          quanto compatibile, l'articolo 76, commi 2 e 4." 
              "Art. 113-ter (Revoca dell'autorizzazione). - 1.  Fermo
          restando quanto previsto dall'articolo  113-bis,  la  Banca
          d'Italia, puo' disporre la  revoca  dell'autorizzazione  di
          cui all'articolo 107, comma 1, quando: 
                a)  risultino  irregolarita'  eccezionalmente   gravi
          nell'amministrazione,  ovvero  violazioni   eccezionalmente
          gravi  delle  disposizioni  legislative,  amministrative  o
          statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario; 
                b)  siano  previste   perdite   del   patrimonio   di
          eccezionale gravita'; 
                c) la revoca sia richiesta su istanza motivata  degli
          organi amministrativi,  dell'assemblea  straordinaria,  dei
          commissari di cui  all'articolo  113-bis,  comma  1  o  dei
          liquidatori. 
              2.  Il  provvedimento  di  revoca  e'  pubblicato   per
          estratto  nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
          italiana;   della   intervenuta   revoca    l'intermediario
          finanziario deve dare idonea evidenza  nelle  comunicazioni
          alla clientela e in ogni altra opportuna sede. 
              3. La revoca dell'autorizzazione costituisce  causa  di
          scioglimento della societa' . Entro sessanta  giorni  dalla
          comunicazione del provvedimento di revoca,  l'intermediario
          finanziario comunica alla Banca d'Italia  il  programma  di
          liquidazione della societa'. L'organo liquidatore trasmette
          alla Banca d'Italia riferimenti periodici  sullo  stato  di
          avanzamento della liquidazione. 
              4.  Agli  intermediari  finanziari  si  applicano   gli
          articoli 96-quinquies e 97. 
              5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza
          dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura
          di liquidazione si applica il comma 6. 
              6.  Agli  intermediari  finanziari  che   siano   stati
          autorizzati  all'esercizio  dei  servizi  di   investimento
          ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso  per
          un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei  quali  sia
          stato  accertato  lo   stato   di   insolvenza   ai   sensi
          dell'articolo 82,  comma  1  si  applica  la  procedura  di
          liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV,
          capo I, sezione III. 
              7. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche alle succursali di intermediari  finanziari
          aventi sede legale  all'estero  ammessi  all'esercizio,  in
          Italia, delle attivita' di cui all'articolo 106 comma 1. La
          Banca   d'Italia   comunica   i   provvedimenti    adottati
          all'Autorita' competente. 
              8.   Resta   fermo   quanto   previsto    dall'articolo
          114-terdecies.". 
              Il Titolo VIII del citato decreto  legislativo  n.  385
          del 1993 comprende gli articoli da 130 a 145-bis.