Art. 28 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1.  Il  gestore  che  omette  di  presentare  la  notifica  di  cui
all'articolo  13,  comma  1,  o  il  rapporto  di  sicurezza  di  cui
all'articolo 15 o di redigere il documento di  cui  all'articolo  14,
entro i termini previsti, e' punito con l'arresto fino a  un  anno  o
con la ammenda da euro quindicimila a euro novantamila. 
  2. Il gestore che omette  di  presentare  le  informazioni  di  cui
all'articolo 13, comma 4, e' punito con l'arresto fino a tre  mesi  o
con l'ammenda da euro diecimila a euro sessantamila. 
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il gestore  che
non adempie alle prescrizioni indicate nel rapporto  di  sicurezza  o
alle   eventuali   misure   integrative   prescritte   dall'autorita'
competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 27, o
che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 25, comma 1,  per
il  caso  di  accadimento  di  incidente  rilevante,  e'  punito  con
l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro quindicimila
a euro centoventimila. 
  4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il gestore  che
non attua il sistema di gestione di cui all'articolo 14, comma 5,  e'
punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda  da  euro
quindicimila a euro novantamila. 
  5. Il gestore che non aggiorna, in conformita' all'articolo 18,  il
rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 o il  documento  di  cui
all'articolo 14, comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre  mesi  o
con l'ammenda di euro venticinquemila. 
  6. Il gestore che non effettua gli adempimenti di cui  all'articolo
19, comma 3, e all'articolo  20,  commi  1,  3  e  4,  e'  tenuto  al
pagamento  della   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro
quindicimila   ad   euro   novantamila.   Secondo   quanto   previsto
all'articolo  17  della  legge  24  novembre  1981,  n.   689,   alla
irrogazione della predetta sanzione provvede, in caso  di  violazione
dell'obbligo di cui agli articoli 19, comma  3  e  20,  comma  4,  il
Prefetto e, nel caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo
20, commi 1 e 3,  il  CTR  territorialmente  competente,  tramite  la
Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco,  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 3, lettera c). Alla predetta sanzione  non  si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo  16  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  7. Alla violazione di cui all'articolo 23, comma 5, si  applica  la
pena prevista all'articolo 623 del Codice penale. 
  8. Fatta salva la responsabilita' penale, qualora si accerti che la
notifica o il rapporto di sicurezza o le informazioni  previste  agli
articoli 13 comma 4, 19 comma 3, 20 comma 4, 22 comma 8, 25 comma  1,
non siano stati presentati o che non siano rispettate  le  misure  di
sicurezza previste nel rapporto o nelle eventuali misure  integrative
prescritte dall'autorita' competente anche a seguito di controlli  ai
sensi dell'articolo 27,  il  CTR,  per  gli  stabilimenti  di  soglia
superiore, o, per gli stabilimenti di soglia inferiore, la regione  o
il soggetto da  essa  designato,  procede  comunque  a  diffidare  il
gestore ad adottare le necessarie misure,  dandogli  un  termine  non
superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso  di  giustificati  e
comprovati motivi. In caso di mancata  ottemperanza  e'  ordinata  la
sospensione dell'attivita' per il  tempo  necessario  all'adeguamento
degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo
non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo  il  periodo  di
sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni  indicate  il
CTR o la regione, o il soggetto da essa designato, secondo la propria
competenza, ordina la chiusura dello stabilimento o,  ove  possibile,
di un singolo impianto o di una parte di esso. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Il testo dell'art. 17 della legge 24  novembre  1981,
          n. 689 (Modifiche al sistema penale),  e  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981,  n.  329,  supplemento
          ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 17 (Obbligo del  rapporto).  -  Qualora  non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo che ricorra l'ipotesi  prevista  nell'art.  24,  deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,  dal  testo  unico
          per la tutela delle strade, approvato con regio  decreto  8
          dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20  giugno  1935,  n.
          1349, sui servizi di trasporto merci. 
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. 
              Per  le  violazioni  dei  regolamenti   provinciali   e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
              L'ufficio territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto  dall'art.  13   deve   immediatamente   informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del decreto del  Presidente
          della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407,  saranno  indicati
          gli uffici periferici dei singoli Ministeri,  previsti  nel
          primo comma, anche per  i  casi  in  cui  leggi  precedenti
          abbiano regolato diversamente la competenza. 
              Con il decreto indicato nel  comma  precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.». 
              - Il testo dell'art. 16 della legge 24  novembre  1981,
          n. 689, gia' citato nelle note al presente articolo,  cosi'
          recita: 
              «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento di una somma in misura ridotta  pari  alla  terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se
          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi
          della violazione. 
              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.». 
              - Il testo  dell'art.  623  del  Codice  penale,  cosi'
          recita: 
              «Art.  623  (Rivelazione  di  segreti   scientifici   o
          industriali). - Chiunque, venuto a cognizione  per  ragione
          del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di
          notizie destinate a  rimanere  segrete,  sopra  scoperte  o
          invenzioni  scientifiche  o  applicazioni  industriali,  le
          rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, e'  punito
          con la reclusione fino a due anni. 
              Il  delitto  e'  punibile  a  querela   della   persona
          offesa.».