Art. 30 
 
 
                       Disposizioni tariffarie 
 
  1. Alle istruttorie tecniche di cui agli articoli 4,  5,  commi  2,
lettera e) e 3, 17 e 18, comma 1, lettera b), ed  alle  ispezioni  di
cui all'articolo 27 connesse  all'attuazione  del  presente  decreto,
nonche' alla attivita' di cui all'articolo 13, comma 9, si  provvede,
con oneri a carico dei gestori, secondo le  tariffe  e  le  modalita'
stabilite all'allegato I. 
  2. Ciascuna regione puo' rideterminare  le  tariffe  relative  alle
attivita' di propria competenza che non possono in ogni  caso  essere
superiori agli importi riportati nell'allegato I. 
  3. Le tariffe di cui ai  commi  1  e  2  devono  coprire  il  costo
effettivo del servizio reso. Le  medesime  tariffe  sono  aggiornate,
almeno ogni tre anni, con lo  stesso  criterio  della  copertura  del
costo effettivo del servizio.