Art. 12 
 
 
                              Bilancio 
 
  1.  Previo  parere  del  comitato  direttivo  e  del  collegio  dei
revisori, entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore trasmette  il
bilancio preventivo al Ministro. Entro il  31  dicembre,  sentito  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro  approva  il
bilancio preventivo  o  lo  restituisce  al  direttore  indicando  le
motivazioni della mancata approvazione. Il direttore si conforma alle
indicazioni del Ministro, ritrasmettendo il bilancio  emendato  entro
trenta giorni. Il regolamento di contabilita' definisce le  modalita'
di autorizzazione all'esercizio del bilancio provvisorio. 
  2. Entro il 15 aprile, previo parere  del  comitato  direttivo,  il
direttore trasmette il conto consuntivo dell'esercizio precedente  al
collegio dei revisori dei conti, che  lo  esamina  entro  i  quindici
giorni successivi. 
  3. Entro il 30 aprile, il direttore trasmette al Ministro il  conto
consuntivo, unitamente alla relazione del collegio dei  revisori  dei
conti. Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
approva il conto consuntivo o lo restituisce al  direttore  indicando
le motivazioni della mancata approvazione.  Il  direttore  riformula,
ove possibile, il conto consuntivo attenendosi alle  indicazioni  del
Ministro entro trenta giorni. La mancata  approvazione  del  bilancio
consuntivo e' elemento di valutazione dell'operato del direttore. 
  4. Con modalita' stabilite  dal  regolamento  di  contabilita',  il
direttore  puo'  disporre  l'accreditamento   all'estero   di   fondi
necessari alla  realizzazione  di  iniziative  di  cooperazione  allo
sviluppo   a   funzionari   delegati   dell'Agenzia   o   di    altra
amministrazione pubblica. 
  5. Il bilancio preventivo e  le  relative  variazioni  e  il  conto
consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia  entro
cinque giorni dall'approvazione.