Art. 13 
 
 
                    Mezzi finanziari dell'Agenzia 
 
  1. L'Agenzia dispone dei mezzi  finanziari  previsti  dall'articolo
18, comma 2, della legge istitutiva. 
  2. Il finanziamento di cui all'articolo 18, comma  2,  lettera  c),
della legge istitutiva e' suddiviso in tre  distinti  capitoli  nello
stato di previsione del  MAECI  per  spese  di  personale,  spese  di
funzionamento e interventi. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo dell'articolo 18 della citata legge  n.  125
          del 2014, e' il seguente: 
                "Art.  18.  (Disciplina  di   bilancio   dell'Agenzia
          italiana  per  la  cooperazione   allo   sviluppo)   -   1.
          All'Agenzia   e'   attribuita   autonomia    organizzativa,
          regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di
          bilancio. 
              2. I mezzi  finanziari  complessivi  dell'Agenzia  sono
          costituiti: 
              a)  dalle  risorse  finanziarie  trasferite  da   altre
          amministrazioni, secondo quanto disposto  dall'articolo  9,
          comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
              b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate
          con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o  privati
          per   le   prestazioni   di   collaborazione,   consulenza,
          assistenza, servizio, supporto, promozione; 
              c) da un finanziamento  annuale  iscritto  in  appositi
          capitoli dello stato  di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale; 
              d)  da  donazioni,  lasciti,  legati   e   liberalita',
          debitamente accettati; 
              e) da una quota pari al 20  per  cento  della  quota  a
          diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48
          della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
              3.  Il  bilancio  dell'Agenzia  e'  unico   e   redatto
          conformemente ai principi civilistici, nel  rispetto  delle
          disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011,
          n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione. 
              4. Le risorse  finanziarie  dell'Agenzia  destinate  ad
          attivita' che,  in  base  alle  statistiche  elaborate  dai
          competenti organismi internazionali,  rientrano  nella  CPS
          sono impignorabili.".