Art. 13 Mezzi finanziari dell'Agenzia 1. L'Agenzia dispone dei mezzi finanziari previsti dall'articolo 18, comma 2, della legge istitutiva. 2. Il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge istitutiva e' suddiviso in tre distinti capitoli nello stato di previsione del MAECI per spese di personale, spese di funzionamento e interventi.
Note all'art. 13: - Il testo dell'articolo 18 della citata legge n. 125 del 2014, e' il seguente: "Art. 18. (Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) - 1. All'Agenzia e' attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio. 2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti: a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione; c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita', debitamente accettati; e) da una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. 3. Il bilancio dell'Agenzia e' unico e redatto conformemente ai principi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione. 4. Le risorse finanziarie dell'Agenzia destinate ad attivita' che, in base alle statistiche elaborate dai competenti organismi internazionali, rientrano nella CPS sono impignorabili.".