Art. 14 
 
 
              Collaborazioni con partner internazionali 
 
  1. L'Agenzia puo' attuare progetti  con  finanziamento  dell'Unione
europea, di organizzazioni internazionali o di  Stati  esteri.  Resta
fermo quanto disposto dall'articolo  5,  comma  4,  dall'articolo  6,
comma  3,  e  dall'articolo  20,  comma  2,  della  legge  istitutiva
relativamente alla stipula di accordi e intese. 
  2. Se l'Agenzia e' destinataria di delega nella gestione  di  fondi
esclusivamente a carico del bilancio dell'Unione europea o del  Fondo
europeo  di  sviluppo  (FES),  si  applica  la  pertinente  normativa
europea. 
  3. I progetti di cui al comma 1, i finanziamenti e le spese ad essi
relativi sono oggetto di rendicontazione separata. La rendicontazione
include la  provenienza  dei  fondi,  i  soggetti  beneficiari  e  la
tipologia di spesa. 
  4. Al controllo  della  rendicontazione  delle  spese  in  gestione
diretta di cui al comma 3 provvede il collegio dei  revisori  di  cui
all'articolo 7. 
  5. Le somme non statali non utilizzate  alla  fine  dell'intervento
sono  riversate  agli  enti  o  organismi  sovranazionali   firmatari
dell'accordo. 
  6. L'Agenzia assicura ad  altre  amministrazioni  pubbliche,  anche
tramite le proprie sedi all'estero, il sostegno  e  il  coordinamento
tecnico per  la  gestione  e  la  rendicontazione  dei  progetti  con
finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o
di Stati esteri di cui al comma 1. 
  7. L'Agenzia, previa autorizzazione del  Comitato  congiunto,  puo'
affidare lo svolgimento di iniziative di cooperazione a  uno  o  piu'
partner internazionali di cui all'articolo 29 della legge istitutiva,
in attuazione di accordi stipulati ai sensi degli articoli 5, 6  e  7
della legge istitutiva, che definiscono le modalita' di impiego delle
risorse e i controlli sul raggiungimento degli obiettivi. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il testo dell'articolo 5 della citata  legge  n.  125
          del 2014, e' il seguente: 
                "Art. 5. (Iniziative in ambito  multilaterali)  -  1.
          Rientra  nell'ambito  della  CPS  la  partecipazione  anche
          finanziaria   dell'Italia   all'attivita'   di    organismi
          internazionali e al capitale di banche e fondi di  sviluppo
          multilaterali. Le modalita' di tale  partecipazione  devono
          permettere il  controllo  delle  iniziative,  nel  rispetto
          dell'autonomia degli organismi internazionali stessi. 
              2. Le iniziative in  ambito  multilaterale  si  possono
          realizzare, oltre che con contributi al  bilancio  generale
          di  organizzazioni  internazionali,   anche   mediante   il
          finanziamento sia di iniziative di cooperazione promosse  e
          realizzate dalle stesse organizzazioni sia di iniziative di
          cooperazione promosse dall'Italia ed affidate per  la  loro
          realizzazione alle organizzazioni internazionali.  In  tale
          ultimo caso i contributi devono essere disciplinati da  uno
          specifico    accordo    che    determini    i     contenuti
          dell'iniziativa,  le  rispettive   responsabilita'   e   le
          modalita' per i relativi controlli. 
              3. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale
          anche le  iniziative  di  CPS  concordate  tra  il  Governo
          italiano e le istituzioni e organizzazioni di  integrazione
          regionale. 
              4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
          internazionale cura  le  relazioni  con  le  organizzazioni
          internazionali e gli enti  intergovernativi  competenti  in
          materia  di  cooperazione  allo   sviluppo   e   stabilisce
          l'entita' complessiva dei finanziamenti annuali  erogati  a
          ciascuno di essi. L'Agenzia di cui all'articolo 17 eroga  i
          contributi di cui al comma 2 del presente articolo,  previa
          approvazione del Comitato di cui all'articolo 21. 
              5. Il Ministro dell'economia e delle finanze,  d'intesa
          con il Ministro degli affari esteri  e  della  cooperazione
          internazionale, cura le relazioni con le banche e  i  fondi
          di  sviluppo  a  carattere  multilaterale  e  assicura   la
          partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi,
          nel rispetto delle finalita' e degli indirizzi di cui  agli
          articoli 11, commi 1 e 2, e 12.". 
              - Il testo dell'articolo 6 della citata  legge  n.  125
          del 2014, e' il seguente: 
                "Art. 6.  (Partecipazione  ai  programmi  dell'Unione
          europea) - 1. L'Italia  partecipa  alla  definizione  della
          politica  di  aiuto  allo  sviluppo  dell'Unione   europea,
          contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione  europea  e
          armonizza  i  propri  indirizzi  e  le  proprie  linee   di
          programmazione con quelli dell'Unione europea, favorendo la
          realizzazione di progetti congiunti. 
              2. L'Italia  contribuisce  altresi'  all'esecuzione  di
          programmi   europei   di   aiuto   allo   sviluppo,   anche
          partecipando  alla  gestione  centralizzata  indiretta,  di
          norma mediante l'Agenzia di cui all'articolo 17. 
              3. Sulla base degli indirizzi contenuti  nel  documento
          triennale di programmazione  di  cui  all'articolo  12,  il
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale e' responsabile delle relazioni con l'Unione
          europea con riferimento agli strumenti  finanziari  europei
          in materia di aiuto allo sviluppo. 
              4. Sulla base degli indirizzi contenuti  nel  documento
          triennale di programmazione  di  cui  all'articolo  12,  al
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale sono altresi' attribuite  la  definizione  e
          l'attuazione  delle  politiche   del   Fondo   europeo   di
          sviluppo.". 
              - Il testo dell'articolo 20 della citata legge  n.  125
          del 2014, e' il seguente: 
                "Art. 20. (Direzione  generale  per  la  cooperazione
          allo sviluppo)  -  1.  Con  regolamento  da  emanare  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, si provvede, in coerenza con  l'istituzione
          dell'Agenzia,   al   fine   di   evitare   duplicazioni   e
          sovrapposizioni  di   competenze   e   responsabilita',   a
          riordinare e  coordinare  le  disposizioni  riguardanti  il
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, con conseguente soppressione di non meno di
          sei strutture di livello dirigenziale non generale. 
              2. Con modalita' stabilite nel regolamento  di  cui  al
          comma 1, la Direzione generale  per  la  cooperazione  allo
          sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri  e  della
          cooperazione  internazionale  e  il  vice  ministro   della
          cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti
          che la presente legge attribuisce loro, ed  in  particolare
          nei   seguenti:   elaborazione   di   indirizzi   per    la
          programmazione in riferimento  ai  Paesi  e  alle  aree  di
          intervento; rappresentanza politica e coerenza  dell'azione
          dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali
          e  delle  relazioni  bilaterali;   proposta   relativa   ai
          contributi volontari  alle  organizzazioni  internazionali,
          agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui
          agli  articoli  8  e  27;  valutazione  dell'impatto  degli
          interventi di cooperazione allo  sviluppo  e  verifica  del
          raggiungimento degli obiettivi programmatici,  avvalendosi,
          a  quest'ultimo  fine,  anche  di  valutatori  indipendenti
          esterni, a carico delle  risorse  finanziarie  dell'Agenzia
          sulla base di convenzioni approvate dal Comitato  congiunto
          di cui all'articolo 21.". 
              - Il testo dell'articolo 29 della citata legge  n.  125
          del 2014, e' il seguente: 
                "Art. 29.  (Partner  internazionali)  -  1.  L'Italia
          favorisce  l'instaurazione  sul  piano  internazionale   di
          collaborazioni istituzionali, nel rispetto dei principi  di
          piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte  dei
          Paesi partner e di efficacia degli aiuti, con i Governi dei
          Paesi partner, nonche' con  gli  organismi  internazionali,
          con le banche di sviluppo, con i fondi internazionali,  con
          l'Unione europea e con gli altri Paesi donatori,  favorendo
          anche forme di collaborazione triangolare.". 
              - Il testo dell'articolo 7 della citata  legge  n.  125
          del 2014, e' il seguente: 
                Art. 7. (Iniziative a dono nell'ambito  di  relazioni
          bilaterali) - 1. La  CPS  si  realizza  nella  forma  della
          cooperazione bilaterale attraverso  progetti,  programmi  e
          iniziative a dono, finanziati  interamente  o  parzialmente
          dall'amministrazione dello Stato, da  enti  pubblici  e  da
          enti  locali.  Tali  iniziative,   approvate   secondo   le
          procedure di cui alla presente legge,  sono  finanziate  ed
          attuate tramite l'Agenzia  di  cui  all'articolo  17.  Esse
          devono corrispondere ad una specifica  richiesta  da  parte
          del Paese partner, in linea  con  i  principi  della  piena
          appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei  Paesi
          partner e del coinvolgimento delle comunita' locali. 
              2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano  anche
          attraverso  contributi  finanziari  diretti   al   bilancio
          pubblico del Paese  partner.  Per  assicurare  la  qualita'
          degli interventi e rafforzare la responsabilita' dei  Paesi
          partner  secondo  i  principi  sull'efficacia  degli  aiuti
          definiti a livello europeo e internazionale, tali azioni di
          sostegno al bilancio devono rispettare i  criteri  relativi
          al mantenimento della stabilita' macroeconomica  del  Paese
          partner, la trasparenza e l'affidabilita'  del  suo  quadro
          legislativo  e  istituzionale  e  implicano  modalita'   di
          controllo sulla correttezza dell'impiego dei  fondi  e  sui
          risultati conseguiti. 
              3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
          internazionale provvede alla negoziazione ed  alla  stipula
          degli accordi che regolano le iniziative di cui al presente
          articolo,  avuto  riguardo   al   riconoscimento   e   alla
          valorizzazione  delle  espressioni  della  societa'  civile
          operanti nei Paesi  partner  nel  campo  dei  servizi  alla
          persona, in coerenza con il principio di sussidiarieta'.".