Art. 14 Collaborazioni con partner internazionali 1. L'Agenzia puo' attuare progetti con finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 20, comma 2, della legge istitutiva relativamente alla stipula di accordi e intese. 2. Se l'Agenzia e' destinataria di delega nella gestione di fondi esclusivamente a carico del bilancio dell'Unione europea o del Fondo europeo di sviluppo (FES), si applica la pertinente normativa europea. 3. I progetti di cui al comma 1, i finanziamenti e le spese ad essi relativi sono oggetto di rendicontazione separata. La rendicontazione include la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa. 4. Al controllo della rendicontazione delle spese in gestione diretta di cui al comma 3 provvede il collegio dei revisori di cui all'articolo 7. 5. Le somme non statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli enti o organismi sovranazionali firmatari dell'accordo. 6. L'Agenzia assicura ad altre amministrazioni pubbliche, anche tramite le proprie sedi all'estero, il sostegno e il coordinamento tecnico per la gestione e la rendicontazione dei progetti con finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri di cui al comma 1. 7. L'Agenzia, previa autorizzazione del Comitato congiunto, puo' affidare lo svolgimento di iniziative di cooperazione a uno o piu' partner internazionali di cui all'articolo 29 della legge istitutiva, in attuazione di accordi stipulati ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge istitutiva, che definiscono le modalita' di impiego delle risorse e i controlli sul raggiungimento degli obiettivi.
Note all'art. 14: - Il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 125 del 2014, e' il seguente: "Art. 5. (Iniziative in ambito multilaterali) - 1. Rientra nell'ambito della CPS la partecipazione anche finanziaria dell'Italia all'attivita' di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali. Le modalita' di tale partecipazione devono permettere il controllo delle iniziative, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi. 2. Le iniziative in ambito multilaterale si possono realizzare, oltre che con contributi al bilancio generale di organizzazioni internazionali, anche mediante il finanziamento sia di iniziative di cooperazione promosse e realizzate dalle stesse organizzazioni sia di iniziative di cooperazione promosse dall'Italia ed affidate per la loro realizzazione alle organizzazioni internazionali. In tale ultimo caso i contributi devono essere disciplinati da uno specifico accordo che determini i contenuti dell'iniziativa, le rispettive responsabilita' e le modalita' per i relativi controlli. 3. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di CPS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale. 4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo e stabilisce l'entita' complessiva dei finanziamenti annuali erogati a ciascuno di essi. L'Agenzia di cui all'articolo 17 eroga i contributi di cui al comma 2 del presente articolo, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 21. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalita' e degli indirizzi di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12.". - Il testo dell'articolo 6 della citata legge n. 125 del 2014, e' il seguente: "Art. 6. (Partecipazione ai programmi dell'Unione europea) - 1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea e armonizza i propri indirizzi e le proprie linee di programmazione con quelli dell'Unione europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti. 2. L'Italia contribuisce altresi' all'esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione centralizzata indiretta, di norma mediante l'Agenzia di cui all'articolo 17. 3. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 12, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo. 4. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 12, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresi' attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo.". - Il testo dell'articolo 20 della citata legge n. 125 del 2014, e' il seguente: "Art. 20. (Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo) - 1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilita', a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale. 2. Con modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare nei seguenti: elaborazione di indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento; rappresentanza politica e coerenza dell'azione dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali; proposta relativa ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui agli articoli 8 e 27; valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, avvalendosi, a quest'ultimo fine, anche di valutatori indipendenti esterni, a carico delle risorse finanziarie dell'Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto di cui all'articolo 21.". - Il testo dell'articolo 29 della citata legge n. 125 del 2014, e' il seguente: "Art. 29. (Partner internazionali) - 1. L'Italia favorisce l'instaurazione sul piano internazionale di collaborazioni istituzionali, nel rispetto dei principi di piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner e di efficacia degli aiuti, con i Governi dei Paesi partner, nonche' con gli organismi internazionali, con le banche di sviluppo, con i fondi internazionali, con l'Unione europea e con gli altri Paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.". - Il testo dell'articolo 7 della citata legge n. 125 del 2014, e' il seguente: Art. 7. (Iniziative a dono nell'ambito di relazioni bilaterali) - 1. La CPS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative a dono, finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative, approvate secondo le procedure di cui alla presente legge, sono finanziate ed attuate tramite l'Agenzia di cui all'articolo 17. Esse devono corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese partner, in linea con i principi della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner e del coinvolgimento delle comunita' locali. 2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese partner. Per assicurare la qualita' degli interventi e rafforzare la responsabilita' dei Paesi partner secondo i principi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale, tali azioni di sostegno al bilancio devono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilita' macroeconomica del Paese partner, la trasparenza e l'affidabilita' del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalita' di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti. 3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla negoziazione ed alla stipula degli accordi che regolano le iniziative di cui al presente articolo, avuto riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle espressioni della societa' civile operanti nei Paesi partner nel campo dei servizi alla persona, in coerenza con il principio di sussidiarieta'.".