Art. 15 Collaborazione con amministrazioni pubbliche e con la societa' Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. 1. La collaborazione dell'Agenzia con altre amministrazioni pubbliche e' regolata da convenzioni, che determinano le modalita' di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e di controllo dei risultati. Il Comitato congiunto approva le convenzioni di importo superiore a due milioni di euro ed e' informato di quelle di importo inferiore. 2. Il direttore dispone le variazioni di bilancio connesse alle convenzioni con le quali altre amministrazioni pubbliche conferiscono all'Agenzia fondi per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo. 3. I contributi dell'Agenzia per attivita' promosse da soggetti di cui agli articoli 24 e 25 della legge istitutiva sono concessi sulla base di inviti a presentare proposte, pubblicati a cadenza indicativamente annuale, previa approvazione del Comitato congiunto, con l'indicazione delle risorse disponibili e delle priorita' di intervento. E' fatta salva la possibilita' di affidare direttamente ai soggetti di cui all'articolo 24 la realizzazione di iniziative che consistano in collaborazioni con soggetti omologhi di Paesi partner. 4. L'Agenzia assicura, anche con il supporto delle sedi all'estero, il coordinamento tecnico degli interventi di cui al presente articolo e coadiuva le amministrazioni pubbliche nella gestione delle attivita'. 5. La convenzione di cui all'articolo 22, comma 2, della legge istitutiva regola i rapporti dell'Agenzia con la societa' Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e definisce le modalita' di collaborazione, di consultazione, di scambio di informazioni e di istruttoria sui profili finanziari delle iniziative di cooperazione.
Note all'art. 15: - Il testo dell'articolo 24 della citata legge n. 125 del 2014, e' il seguente: "Art. 24. (Amministrazioni dello Stato, camere di commercio, universita' ed enti pubblici) - 1. L'Italia favorisce l'apporto e la partecipazione delle amministrazioni dello Stato, del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle universita' e degli enti pubblici alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento, e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalita' della presente legge. 2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, mediante convenzione che determina modalita' di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, puo' affidare ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o puo' concedere contributi ai predetti soggetti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". - Il testo dell'articolo 25 della citata legge n. 125 del 2014, e' il seguente: "Art. 25. (Regioni ed enti locali) - 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia promuovono forme di partenariato e collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo. Nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, l'Agenzia puo' concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 9.". - Il testo dell'articolo 22 della citata legge n. 125 del 2014, e' il seguente: "Art. 22. (Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo) - 1. Nell'ambito delle finalita' della presente legge, la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21 e 27, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia possono stipulare apposita convenzione con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle societa' da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per le finalita' di cui all'articolo 8 nonche' per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione europea. 3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. 4. La societa' Cassa depositi e prestiti Spa puo' destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalita' della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21. 5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalita' di attuazione del presente articolo.".