Art. 15 
 
 
            Collaborazione con amministrazioni pubbliche 
         e con la societa' Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. 
 
  1.  La  collaborazione  dell'Agenzia  con   altre   amministrazioni
pubbliche e' regolata da convenzioni, che determinano le modalita' di
esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e di controllo dei
risultati. Il Comitato congiunto approva le  convenzioni  di  importo
superiore a due milioni di euro ed e' informato di quelle di  importo
inferiore. 
  2. Il direttore dispone le variazioni  di  bilancio  connesse  alle
convenzioni con le quali altre amministrazioni pubbliche conferiscono
all'Agenzia fondi per la realizzazione di iniziative di  cooperazione
allo sviluppo. 
  3. I contributi dell'Agenzia per attivita' promosse da soggetti  di
cui agli articoli 24 e 25 della legge istitutiva sono concessi  sulla
base  di  inviti  a  presentare  proposte,   pubblicati   a   cadenza
indicativamente annuale, previa approvazione del Comitato  congiunto,
con l'indicazione delle risorse  disponibili  e  delle  priorita'  di
intervento. E' fatta salva la possibilita' di  affidare  direttamente
ai soggetti di cui all'articolo 24 la realizzazione di iniziative che
consistano in collaborazioni con soggetti omologhi di Paesi partner. 
  4. L'Agenzia assicura, anche con il supporto delle sedi all'estero,
il coordinamento tecnico degli interventi di cui al presente articolo
e  coadiuva  le  amministrazioni  pubbliche  nella   gestione   delle
attivita'. 
  5. La convenzione di cui all'articolo  22,  comma  2,  della  legge
istitutiva regola i  rapporti  dell'Agenzia  con  la  societa'  Cassa
Depositi  e   Prestiti   S.p.a.   e   definisce   le   modalita'   di
collaborazione, di consultazione, di scambio  di  informazioni  e  di
istruttoria sui profili finanziari delle iniziative di cooperazione. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il testo dell'articolo 24 della citata legge  n.  125
          del 2014, e' il seguente: 
                "Art. 24. (Amministrazioni  dello  Stato,  camere  di
          commercio, universita' ed  enti  pubblici)  -  1.  L'Italia
          favorisce   l'apporto    e    la    partecipazione    delle
          amministrazioni dello Stato, del sistema  delle  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  delle
          universita'  e  degli  enti  pubblici  alle  iniziative  di
          cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche
          competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato
          per la migliore realizzazione dell'intervento, e  promuove,
          in particolare, collaborazioni interistituzionali volte  al
          perseguimento  degli  obiettivi  e  delle  finalita'  della
          presente legge. 
              2. L'Agenzia, fatte salve le  competenze  del  Comitato
          congiunto di cui all'articolo 21, mediante convenzione  che
          determina modalita' di esecuzione e di finanziamento  delle
          spese sostenute, puo' affidare ai soggetti di cui al  comma
          1 del  presente  articolo  l'attuazione  di  iniziative  di
          cooperazione previste dalla presente legge o puo' concedere
          contributi ai predetti soggetti  per  la  realizzazione  di
          proposte progettuali da essi presentate. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
          istituzioni   pubbliche   coinvolte   nell'attuazione    di
          iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono  con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente.". 
              - Il testo dell'articolo 25 della citata legge  n.  125
          del 2014, e' il seguente: 
                "Art. 25. (Regioni ed enti locali) - 1. Il  Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
          l'Agenzia promuovono forme di partenariato e collaborazione
          con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano
          e  gli  enti  locali  nel  campo  della  cooperazione  allo
          sviluppo. Nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, l'Agenzia
          puo' concedere contributi al finanziamento delle iniziative
          di cui al comma 2 dell'articolo 9.". 
              - Il testo dell'articolo 22 della citata legge  n.  125
          del 2014, e' il seguente: 
                "Art.   22.   (Istituzione   finanziaria    per    la
          cooperazione internazionale allo sviluppo) - 1. Nell'ambito
          delle finalita' della presente  legge,  la  societa'  Cassa
          depositi e prestiti Spa  e'  autorizzata  ad  assolvere  ai
          compiti di  istituzione  finanziaria  per  la  cooperazione
          internazionale allo sviluppo. 
              2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8,  21
          e 27, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
          internazionale  e  l'Agenzia  possono  stipulare   apposita
          convenzione con la societa' Cassa depositi e  prestiti  Spa
          al fine di avvalersi della medesima  e  delle  societa'  da
          essa  partecipate  per  l'istruttoria  e  la  gestione  dei
          profili finanziari delle iniziative  di  cooperazione  allo
          sviluppo, per le finalita' di cui  all'articolo  8  nonche'
          per  la  strutturazione  di  prodotti  di  finanza  per  lo
          sviluppo  nell'ambito   di   accordi   con   organizzazioni
          finanziarie europee o internazionali o della partecipazione
          a programmi dell'Unione europea. 
              3. Gli oneri derivanti  dalla  convenzione  di  cui  al
          comma 2 sono a carico del  bilancio  dell'Agenzia  italiana
          per la cooperazione allo sviluppo. 
              4. La societa'  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  puo'
          destinare,  nel  limite  annuo   stabilito   con   apposita
          convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il  Ministero
          dell'economia  e  delle   finanze,   risorse   proprie   ad
          iniziative rispondenti alle finalita' della presente legge,
          anche in regime di cofinanziamento  con  soggetti  privati,
          pubblici o internazionali,  previo  parere  favorevole  del
          Comitato congiunto di cui all'articolo 21. 
              5. Con la convenzione di cui al comma 2  sono  definite
          le modalita' di attuazione del presente articolo.".