Art. 16 Iniziative realizzate tramite soggetti aventi finalita' di lucro 1. L'Agenzia puo' affidare a soggetti privati con finalita' di lucro la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo e contribuire ad iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse dai medesimi soggetti, nel rispetto delle finalita' della legge medesima. 2. L'Agenzia promuove forme innovative di partenariato, volte al piu' ampio coinvolgimento delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, nonche' al sostegno e alla crescita del settore privato nei Paesi partner. 3. Le attivita' di cui al presente articolo si conformano in ogni caso ai principi e alle finalita' della legge istitutiva, agli standard internazionali in materia di diritti umani, di lavoro dignitoso, di responsabilita' sociale e di tutela ambientale, alle norme in materia di contratti pubblici e, in particolare, al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' al codice di comportamento di cui all'articolo 20, fatte salve le competenze del Comitato congiunto.
Note all'art. 16: - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 maggio 2006, n. 100, S.O.