Art. 16 
 
 
               Iniziative realizzate tramite soggetti 
                      aventi finalita' di lucro 
 
  1. L'Agenzia puo' affidare a  soggetti  privati  con  finalita'  di
lucro la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo  e
contribuire ad iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse  dai
medesimi soggetti, nel rispetto delle finalita' della legge medesima. 
  2. L'Agenzia promuove forme innovative di  partenariato,  volte  al
piu' ampio coinvolgimento delle imprese,  in  particolare  di  quelle
piccole e medie, nonche' al sostegno  e  alla  crescita  del  settore
privato nei Paesi partner. 
  3. Le attivita' di cui al presente articolo si conformano  in  ogni
caso ai principi  e  alle  finalita'  della  legge  istitutiva,  agli
standard internazionali  in  materia  di  diritti  umani,  di  lavoro
dignitoso, di responsabilita' sociale e di  tutela  ambientale,  alle
norme in materia di contratti pubblici e, in particolare,  al  Codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,
n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' al  codice
di comportamento di cui all'articolo 20, fatte  salve  le  competenze
del Comitato congiunto. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e'
          stato pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  del  2  maggio
          2006, n. 100, S.O.