Art. 16 
 
 
Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative  di
                           semplificazione 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ovvero  entro  il  diverso
termine   previsto   dall'articolo   17,   decreti   legislativi   di
semplificazione dei seguenti settori: 
    a) lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e
connessi profili di organizzazione amministrativa; 
    b) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; 
    c) servizi pubblici locali di interesse economico generale. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali: 
    a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in  ciascuna
materia,  con   le   modifiche   strettamente   necessarie   per   il
coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto  nelle
lettere successive; 
    b)  coordinamento  formale  e   sostanziale   del   testo   delle
disposizioni   legislative   vigenti,   apportando    le    modifiche
strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare
il linguaggio normativo; 
    c)   risoluzione   delle   antinomie   in   base   ai    principi
dell'ordinamento  e  alle  discipline  generali   regolatrici   della
materia; 
    d)  indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,  fatta  salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale premesse al codice civile; 
    e) aggiornamento delle procedure,  prevedendo,  in  coerenza  con
quanto previsto dai decreti legislativi di  cui  all'articolo  1,  la
piu'   estesa   e    ottimale    utilizzazione    delle    tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche  nei  rapporti  con  i
destinatari dell'azione amministrativa. 
  3. Il Governo si attiene altresi' ai principi e  criteri  direttivi
indicati negli articoli da 17 a 19. 
  4. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del  parere
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del  parere  del  Consiglio  di
Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla  data
di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il
quale il Governo  puo'  comunque  procedere.  Lo  schema  di  ciascun
decreto legislativo e'  successivamente  trasmesso  alle  Camere  per
l'espressione dei pareri delle  Commissioni  parlamentari  competenti
per  materia  e  per  i  profili  finanziari  e   della   Commissione
parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano  nel  termine
di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso  il  quale  il
decreto legislativo puo' essere  comunque  adottato.  Se  il  termine
previsto per il parere  cade  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza del termine  previsto  al  comma  1  o  successivamente,  la
scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora
non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette  nuovamente
i  testi  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
modificazioni,  corredate  dei  necessari  elementi  integrativi   di
informazione e motivazione. Le  Commissioni  competenti  per  materia
possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di
dieci giorni  dalla  data  della  nuova  trasmissione.  Decorso  tale
termine, i decreti possono comunque essere adottati. 
  5. Il Governo adotta, su proposta  del  Ministro  delegato  per  la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  un  regolamento  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, per l'attuazione delle  disposizioni  del
decreto legislativo di cui alla lettera a) del comma 1  del  presente
articolo. 
  6. Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui  al
comma 1, fermo restando quanto  disposto  dal  comma  5,  il  Governo
adegua la  disciplina  statale  di  natura  regolamentare,  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  della  procedura  di
cui ai commi 2, 3  e  4,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti
disposizioni integrative e correttive. 
 
          Note all'art. 16: 
              Per  il  riferimento   all'articolo   8   del   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  vedasi  nelle  Note
          all'art. 1.