Art. 21 
 
 
                      Modifica delle notifiche 
 
  1. Qualora il Ministero dello  sviluppo  economico  accerti  o  sia
informato che un organismo  notificato  non  e'  piu'  conforme  alle
prescrizioni di cui all'articolo 22, o non adempie ai suoi  obblighi,
sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione  della
gravita'   del   mancato   rispetto   di    tali    prescrizioni    o
dell'inadempimento di tali obblighi, dandone  immediata  informazione
alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri. Nei casi di
limitazione,  sospensione  o  ritiro  della   notifica,   oppure   di
cessazione dell'attivita'  dell'organismo  notificato,  il  Ministero
dello sviluppo economico adotta  misure  volte  a  garantire  che  le
pratiche  di  tale  organismo  siano  evase  da  un  altro  organismo
notificato. 
  2. Il Ministero dello sviluppo  economico  informa  la  Commissione
dell'Unione europea delle procedure adottate per la valutazione e  la
notifica degli organismi di valutazione della conformita'  e  per  il
controllo degli organismi notificati, nonche' di  qualsiasi  modifica
delle stesse e  fornisce,  inoltre,  alla  Commissione  medesima,  su
richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica  o
del mantenimento della competenza di un organismo notificato.