Art. 24 
 
 
        Presunzione di conformita' degli organismi notificati 
 
  1. Si presume  conforme  l'organismo  notificato  che  dimostri  la
propria  conformita'  ai  criteri  stabiliti  dal  presente  decreto,
nonche' ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o  in
parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea.