Art. 27 
 
 
                       Obbligo di informazione 
                 a carico degli organismi notificati 
 
  1. Gli organismi notificati informano il Ministero  dello  sviluppo
economico: 
  a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o  ritiro  di  un
certificato; 
  b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e  sulle
condizioni della notifica; 
  c) di eventuali richieste  di  informazioni  che  abbiano  ricevuto
dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle  attivita'
di valutazione della conformita'; 
  d) su richiesta, delle attivita' di valutazione  della  conformita'
eseguite  nell'ambito  della  loro  notifica  e  di  qualsiasi  altra
attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 
  2.  Gli  organismi  notificati  forniscono  agli  altri   organismi
notificati  a  norma  del  presente  decreto,  le  cui  attivita'  di
valutazione della  conformita'  sono  simili  e  coprono  gli  stessi
articoli  pirotecnici,  informazioni   pertinenti   sulle   questioni
relative ai  risultati  negativi  e,  su  richiesta,  positivi  delle
valutazioni della conformita'.