Art. 13 
 
               Informazione su cancellazioni e ritardi 
 
  1. Il vettore o l'operatore del terminale  che  violano  uno  degli
obblighi di informazione e comunicazione  previsti  dall'articolo  16
del  regolamento,  sono  soggetti  ad  una  sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo.