Art. 31 
 
 
                       Assegno di solidarieta' 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di cui all'articolo 28,
garantisce un assegno di solidarieta', in favore  dei  dipendenti  di
datori di  lavoro  che  stipulano  con  le  organizzazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative  accordi  collettivi  aziendali
che stabiliscono una riduzione dell'orario  di  lavoro,  al  fine  di
evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura
di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al  fine
di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato  motivo
oggettivo. 
  2. L'assegno di solidarieta' puo' essere corrisposto per un periodo
massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Ai fini della determinazione
della misura dell'assegno di solidarieta' per le ore  di  lavoro  non
prestate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3. 
  3. Gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1 individuano i
lavoratori interessati dalla riduzione  oraria.  La  riduzione  media
oraria  non  puo'  essere  superiore  al  60  per  cento  dell'orario
giornaliero, settimanale o mensile dei  lavoratori  interessati.  Per
ciascun  lavoratore,  la   percentuale   di   riduzione   complessiva
dell'orario di lavoro non puo'  essere  superiore  al  70  per  cento
nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di  solidarieta'
e' stipulato. 
  4. Gli accordi di cui al comma 1 devono  specificare  le  modalita'
attraverso le quali, qualora  sia  necessario  soddisfare  temporanee
esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro  puo'  modificare  in
aumento, nei limiti del normale orario di lavoro,  l'orario  ridotto.
Il maggior lavoro  prestato  comporta  una  corrispondente  riduzione
dell'assegno di solidarieta'. 
  5. Per l'ammissione  all'assegno  di  solidarieta',  il  datore  di
lavoro presenta in via telematica all'INPS  domanda  di  concessione,
corredata dall'accordo sindacale, entro sette giorni  dalla  data  di
conclusione di questo. Nella domanda deve  essere  indicato  l'elenco
dei lavoratori interessati alla  riduzione  di  orario,  sottoscritto
dalle organizzazioni sindacali di cui al comma  1  e  dal  datore  di
lavoro. Tali informazioni  sono  inviate  dall'INPS  alle  Regioni  e
Province Autonome, per il tramite del  sistema  informativo  unitario
delle politiche del lavoro, ai fini delle attivita' e degli  obblighi
di cui all'articolo 8, comma 1. 
  6. La riduzione dell'attivita' lavorativa deve avere  inizio  entro
il trentesimo giorno successivo  alla  data  di  presentazione  della
domanda. 
  7. All'assegno di solidarieta' si applica, per quanto  compatibile,
la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. 
 
          Note all'art. 31: 
              Si riporta l'art. 24 della citata legge 23 luglio 1991,
          n. 223: 
              "Art. 24. Norme in materia di riduzione del personale 
              1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e
          15-bis, e all'art. 5, commi da 1 a  5,  si  applicano  alle
          imprese che occupino piu' di quindici dipendenti,  compresi
          i dirigenti, e che,  in  conseguenza  di  una  riduzione  o
          trasformazione  di  attivita'  o   di   lavoro,   intendano
          effettuare  almeno  cinque  licenziamenti,   nell'arco   di
          centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in piu'
          unita' produttive nell'ambito del territorio di una  stessa
          provincia. Tali  disposizioni  si  applicano  per  tutti  i
          licenziamenti che, nello  stesso  arco  di  tempo  e  nello
          stesso ambito, siano comunque riconducibili  alla  medesima
          riduzione o trasformazione. 
              1-bis. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi  2,  3,
          con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8,  9,  11,
          12, 14, 15 e 15-bis, e all'art. 5,  commi  1,  2  e  3,  si
          applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle
          medesime  condizioni  di  cui  al  comma  1.  I  lavoratori
          licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'art.  6,
          comma 1, senza diritto all'indennita' di cui all'art. 7. Ai
          lavoratori licenziati ai sensi del presente  comma  non  si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e
          4, e 25, comma 9. 
              1-ter. La disposizione di  cui  all'art.  5,  comma  3,
          ultimo periodo, non  si  applica  al  recesso  intimato  da
          datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza  fini
          di  lucro,  attivita'  di   natura   politica,   sindacale,
          culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. 
              1-quater. Nei casi previsti dall'art. 5,  comma  3,  al
          recesso intimato da datori di lavoro non  imprenditori  che
          svolgono,  senza  fini  di  lucro,  attivita'   di   natura
          politica, sindacale, culturale,  di  istruzione  ovvero  di
          religione o di culto, si applicano le disposizioni  di  cui
          alla  legge  15  luglio  1966,   n.   604,   e   successive
          modificazioni. 
              1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il  datore  di
          lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
          comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno  o  piu'
          dirigenti, trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo,
          4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis,  e  all'art.  5,
          commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo.  All'esame  di  cui
          all'art. 4, commi 5 e 7, relativo ai  dirigenti  eccedenti,
          si procede in appositi incontri. Quando  risulta  accertata
          la violazione delle procedure richiamate all'art. 4,  comma
          12, o dei criteri di scelta di cui  all'art.  5,  comma  1,
          l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore e'  tenuto
          al pagamento in favore del dirigente  di  un'indennita'  in
          misura  compresa  tra  dodici  e  ventiquattro   mensilita'
          dell'ultima retribuzione globale di fatto,  avuto  riguardo
          alla natura e alla gravita' della violazione,  fatte  salve
          le  diverse   previsioni   sulla   misura   dell'indennita'
          contenute  nei  contratti  e   negli   accordi   collettivi
          applicati al rapporto di lavoro. 
              2. Le disposizioni richiamate  nei  commi  1,  1-bis  e
          1-quinquies si  applicano  anche  quando  le  imprese  o  i
          privati datori  di  lavoro  non  imprenditori,  di  cui  ai
          medesimi commi, intendano cessare l'attivita'. 
              3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
          e 10, e all'art. 5, commi 4  e  5,  si  applica  solo  alle
          imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
          dall'art. 5, comma  4,  e'  dovuto  dalle  imprese  di  cui
          all'art.  16,  comma  1  nella  misura  di  nove  volte  il
          trattamento iniziale di mobilita' spettante  al  lavoratore
          ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale. 
              4. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano nei casi di scadenza dei  rapporti  di  lavoro  a
          termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei  casi
          di attivita' stagionali o saltuarie. 
              5.  La  materia  dei   licenziamenti   collettivi   per
          riduzione di personale di cui al primo comma  dell'art.  11
          della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
          dall'art.  6  della  legge  11  maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo. 
              6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
          intimati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.".