Art. 33 
 
 
                        Centri per l'impiego 
 
  1. Allo scopo di garantire livelli  essenziali  di  prestazioni  in
materia di servizi e politiche attive del lavoro,  l'importo  di  cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 19  giugno  2015  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  e'
incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2015  e
2016. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 e' apportata una riduzione pari  a  50
milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 della  dotazione  di  cui
all'articolo 1, comma 12, lettera a), del  decreto-legge  n.  76  del
2013. Le predette risorse sono versate al Fondo di rotazione  di  cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
 
          Note all'art. 33: 
              Per il testo dell'articolo 15 del citato decreto-legge,
          n. 78 del 2015, si vedano le note alle premesse. 
              Per il testo dell'articolo  1,  comma  12,  del  citato
          decreto-legge n. 76 del 2013, si vedano  note  all'articolo
          29. 
              Si riporta l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge  20
          maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno
          dell'occupazione): 
              "Art. 9. Interventi di formazione professionale 
              (Omissis). 
              5. A far  data  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  le  risorse  derivanti  dalle  maggiori   entrate
          costituite dall'aumento contributivo gia'  stabilito  dalla
          disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre
          1978, n. 845,  affluiscono  interamente  al  Fondo  di  cui
          all'articolo medesimo per la formazione professionale e per
          l'accesso al Fondo sociale europeo.".