Art. 34 
 
 
                Abrogazioni e norme di coordinamento 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) articolo 2, comma 1, lettera i), del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276; 
    b) articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
    c) articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno  1997,
n. 196; 
    d) decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468; 
    e) decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; 
    f) articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
    g) decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ad eccezione degli
articoli 1-bis e 4-bis; 
    h) articolo 4, commi 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
    l) articolo 17, commi da 2 a 7, del decreto legislativo  4  marzo
2015, n. 22. 
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, le disposizioni
di cui all'articolo 4, commi da 40 a 45, della legge 28 giugno  2012,
n. 92, sono abrogate a far data dall'adozione del decreto di cui agli
articoli 20, comma 1, 21, comma 2 e  22,  comma  2,  e  non  trovano,
comunque, applicazione a far data dalla stipula del patto di servizio
personalizzato. 
  3. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9,  comma  3,  le  parole  «il  cui  reddito  sia
inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato  di
disoccupazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  cui  reddito
corrisponda a un'imposta  lorda  pari  o  inferiore  alle  detrazioni
spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917»; 
    b) agli articoli 10, comma 1, e  15,  comma  12,  le  parole  «un
reddito inferiore al limite utile ai fini della  conservazione  dello
stato di disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: « un reddito
che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore  alle  detrazioni
spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917». 
 
          Note all'art. 34: 
              Si  riporta  l'articolo  2,   comma   1,   del   citato
          decreto-legislativo n. 276 del 2003,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 2. Definizioni 
              1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui  al
          presente decreto legislativo si intende per: 
              a)  «contratto  di  somministrazione  di  lavoro»:   il
          contratto avente ad oggetto la fornitura  professionale  di
          manodopera, a tempo indeterminato o  a  termine,  ai  sensi
          dell'articolo 20; 
              a-bis)  «missione»:  il  periodo  durante   il   quale,
          nell'ambito di un contratto di somministrazione di  lavoro,
          il lavoratore dipendente da un'agenzia di  somministrazione
          di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e' messo a
          disposizione di un utilizzatore  di  cui  all'articolo  20,
          comma 1, e opera sotto il controllo e  la  direzione  dello
          stesso; 
              a-ter) «condizioni di base di lavoro e  d'occupazione»:
          il  trattamento  economico,   normativo   e   occupazionale
          previsto  da  disposizioni  legislative,  regolamentari   e
          amministrative,  da  contratti  collettivi   o   da   altre
          disposizioni  vincolanti  di  portata  generale  in  vigore
          presso un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, ivi
          comprese quelle relative: 
              1)   all'orario   di   lavoro,   le   ore   di   lavoro
          straordinario, le pause, i periodi  di  riposo,  il  lavoro
          notturno, le ferie e i giorni festivi; 
              2) alla retribuzione; 
              3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e
          in  periodo  di  allattamento,  nonche'  la  protezione  di
          bambini e giovani; la parita' di  trattamento  fra  uomo  e
          donna,  nonche'  altre  disposizioni  in  materia  di   non
          discriminazione; 
              b) «intermediazione»:  l'attivita'  di  mediazione  tra
          domanda  e  offerta   di   lavoro,   anche   in   relazione
          all'inserimento lavorativo dei disabili  e  dei  gruppi  di
          lavoratori svantaggiati,  comprensiva  tra  l'altro:  della
          raccolta dei curricula  dei  potenziali  lavoratori;  della
          preselezione e costituzione di relativa banca  dati;  della
          promozione e gestione dell'incontro tra domanda  e  offerta
          di  lavoro;   della   effettuazione,   su   richiesta   del
          committente, di tutte  le  comunicazioni  conseguenti  alle
          assunzioni  avvenute   a   seguito   della   attivita'   di
          intermediazione;  dell'orientamento  professionale;   della
          progettazione  ed   erogazione   di   attivita'   formative
          finalizzate all'inserimento lavorativo; 
              c) «ricerca e selezione del personale»: l'attivita'  di
          consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una
          specifica   esigenza    dell'organizzazione    committente,
          attraverso  l'individuazione  di   candidature   idonee   a
          ricoprire  una  o  piu'  posizioni   lavorative   in   seno
          all'organizzazione medesima, su  specifico  incarico  della
          stessa,   e   comprensiva   di:   analisi   del    contesto
          organizzativo       dell'organizzazione        committente;
          individuazione e definizione delle esigenze  della  stessa;
          definizione del profilo di competenze e di capacita'  della
          candidatura  ideale;  pianificazione  e  realizzazione  del
          programma  di  ricerca  delle  candidature  attraverso  una
          pluralita' di canali  di  reclutamento;  valutazione  delle
          candidature individuate  attraverso  appropriati  strumenti
          selettivi;   formazione   della   rosa    di    candidature
          maggiormente  idonee;  progettazione   ed   erogazione   di
          attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
          assistenza  nella  fase  di  inserimento   dei   candidati;
          verifica e valutazione dell'inserimento  e  del  potenziale
          dei candidati; 
              d)  «supporto   alla   ricollocazione   professionale»:
          l'attivita' effettuata su specifico ed  esclusivo  incarico
          dell'organizzazione committente, anche in base  ad  accordi
          sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato  del
          lavoro   di   prestatori   di   lavoro,   singolarmente   o
          collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la
          formazione    finalizzata    all'inserimento    lavorativo,
          l'accompagnamento della  persona  e  l'affiancamento  della
          stessa nell'inserimento nella nuova attivita'; 
              e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo
          Stato abilita operatori, pubblici  e  privati,  di  seguito
          denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento  delle
          attivita' di cui alle lettere da a) a d); 
              f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le
          regioni riconoscono a un  operatore,  pubblico  o  privato,
          l'idoneita' a erogare i  servizi  al  lavoro  negli  ambiti
          regionali di  riferimento,  anche  mediante  l'utilizzo  di
          risorse pubbliche, nonche' la  partecipazione  attiva  alla
          rete dei servizi per il mercato del lavoro con  particolare
          riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta; 
              g) «borsa  continua  del  lavoro»:  sistema  aperto  di
          incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza
          con  gli  indirizzi  comunitari,  a  favorire  la   maggior
          efficienza  e   trasparenza   del   mercato   del   lavoro,
          all'interno del quale cittadini,  lavoratori,  disoccupati,
          persone in cerca  di  un  lavoro,  soggetti  autorizzati  o
          accreditati  e  datori  di  lavoro  possono   decidere   di
          incontrarsi  in  maniera  libera  e  dove  i  servizi  sono
          liberamente scelti dall'utente; 
              h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa
          di una o piu' associazioni dei datori e dei  prestatori  di
          lavoro comparativamente piu'  rappresentative,  quali  sedi
          privilegiate per la  regolazione  del  mercato  del  lavoro
          attraverso: la promozione di una occupazione regolare e  di
          qualita'; l'intermediazione  nell'incontro  tra  domanda  e
          offerta di lavoro; la programmazione di attivita' formative
          e  la  determinazione  di  modalita'  di  attuazione  della
          formazione professionale in azienda; la promozione di buone
          pratiche contro la discriminazione e per la inclusione  dei
          soggetti piu' svantaggiati;  la  gestione  mutualistica  di
          fondi per la formazione e l'integrazione  del  reddito;  la
          certificazione dei contratti di lavoro e di  regolarita'  o
          congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti  la
          salute e la sicurezza sul lavoro; ogni  altra  attivita'  o
          funzione  assegnata  loro  dalla  legge  o  dai   contratti
          collettivi di riferimento; 
              i) (Abrogata); 
              j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che  e'
          in cerca di un lavoro; 
              k)   «lavoratore   svantaggiato»:   qualsiasi   persona
          appartenente  a  una  categoria  che  abbia  difficolta'  a
          entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai  sensi
          dell'articolo  2,  lettera  f),  del  regolamento  (CE)  n.
          2204/2002 della Commissione del 12 dicembre  2002  relativo
          alla applicazione degli articoli 87 e 88  del  trattato  CE
          agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche'  ai
          sensi dell'articolo 4, comma  1,  della  legge  8  novembre
          1991, n. 381; 
              l)  «divisioni  operative»:   soggetti   polifunzionali
          gestiti con strumenti di contabilita'  analitica,  tali  da
          consentire di conoscere tutti i  dati  economico-gestionali
          specifici in relazione a ogni attivita'; 
              m) «associazioni di datori  e  prestatori  di  lavoro»:
          organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente  piu'
          rappresentative.". 
              Si riporta l'articolo 4 della citata legge, n.  92  del
          2012, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 4. Ulteriori disposizioni in materia  di  mercato
          del lavoro 
              1. Nei casi di  eccedenza  di  personale,  accordi  tra
          datori di lavoro che impieghino mediamente piu' di quindici
          dipendenti  e  le  organizzazioni  sindacali   maggiormente
          rappresentative a livello aziendale possono prevedere  che,
          al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piu' anziani,
          il  datore  di  lavoro  si  impegni  a   corrispondere   ai
          lavoratori una prestazione di importo pari  al  trattamento
          di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed
          a  corrispondere  all'INPS   la   contribuzione   fino   al
          raggiungimento dei requisiti minimi per  il  pensionamento.
          La  stessa  prestazione  puo'  essere  oggetto  di  accordi
          sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della
          legge  23  luglio  1991,  n.  223,  ovvero  nell'ambito  di
          processi di riduzione di personale dirigente  conclusi  con
          accordo firmato da  associazione  sindacale  stipulante  il
          contratto collettivo di lavoro della categoria. 
              2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma
          1  debbono  raggiungere   i   requisiti   minimi   per   il
          pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro  anni
          successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. 
              3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di  cui  al
          comma 1, il datore di lavoro interessato presenta  apposita
          domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione  di  una
          fideiussione bancaria  a  garanzia  della  solvibilita'  in
          relazione agli obblighi. 
              4. L'accordo di cui  al  comma  1  diviene  efficace  a
          seguito della validazione da parte dell'INPS, che  effettua
          l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo
          al lavoratore ed al datore di lavoro. 
              5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di  cui  al
          comma  1  il  datore  di  lavoro  e'  obbligato  a  versare
          mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e  per
          la contribuzione figurativa. In ogni caso, in  assenza  del
          versamento mensile di cui  al  presente  comma,  l'INPS  e'
          tenuto a non erogare le prestazioni. 
              6. In caso  di  mancato  versamento  l'INPS  procede  a
          notificare un  avviso  di  pagamento;  decorsi  centottanta
          giorni dalla notifica  senza  l'avvenuto  pagamento  l'INPS
          procede alla escussione della fideiussione. 
              7. Il pagamento  della  prestazione  avviene  da  parte
          dell'INPS con le modalita' previste per il pagamento  delle
          pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito
          della relativa contribuzione figurativa. 
              7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano
          applicazione  anche  nel  caso  in   cui   le   prestazioni
          spetterebbero    a    carico    di    forme     sostitutive
          dell'assicurazione generale obbligatoria. 
              7-ter. Nel caso  degli  accordi  il  datore  di  lavoro
          procede  al  recupero   delle   somme   pagate   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 4, della  legge  n.  223  del  1991,
          relativamente   ai   lavoratori    interessati,    mediante
          conguaglio con i contributi dovuti  all'INPS  e  non  trova
          comunque  applicazione  l'articolo  2,  comma   31,   della
          presente legge. Resta  inoltre  ferma  la  possibilita'  di
          effettuare  nuove  assunzioni  anche   presso   le   unita'
          produttive  interessate  dai  licenziamenti  in  deroga  al
          diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della
          legge n. 223 del 1991. 
              8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere
          dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente,  a
          tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a
          lavoratori  di  eta'  non  inferiore  a   cinquanta   anni,
          disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata  di
          dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a
          carico del datore di lavoro. 
              9. Nei casi di cui al  comma  8,  se  il  contratto  e'
          trasformato  a  tempo  indeterminato,  la   riduzione   dei
          contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data
          della assunzione con il contratto di cui al comma 8. 
              10. Nei casi di cui al comma  8,  qualora  l'assunzione
          sia  effettuata   con   contratto   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato, la riduzione dei contributi  spetta  per  un
          periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione. 
              11. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  8  a  10  si
          applicano nel rispetto del  regolamento  (CE)  n.  800/2008
          della Commissione, del 6 agosto 2008,  anche  in  relazione
          alle assunzioni di donne di qualsiasi  eta',  prive  di  un
          impiego  regolarmente  retribuito  da  almeno   sei   mesi,
          residenti   in   regioni   ammissibili   ai   finanziamenti
          nell'ambito dei fondi  strutturali  dell'Unione  europea  e
          nelle aree di cui all'articolo 2, punto  18),  lettera  e),
          del  predetto  regolamento,  annualmente  individuate   con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          nonche' in relazione alle assunzioni di donne di  qualsiasi
          eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da  almeno
          ventiquattro mesi, ovunque residenti. 
              12. (Abrogato). 
              12-bis. Resta confermato, in materia di  incentivi  per
          l'incremento  in   termini   quantitativi   e   qualitativi
          dell'occupazione giovanile e delle donne,  quanto  disposto
          dal decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  5  ottobre  2012,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che  resta  pertanto
          confermato in ogni sua disposizione. 
              13. (Abrogato). 
              14. All'articolo 8, comma 9, della  legge  29  dicembre
          1990, n. 407, le parole: «quando esse non siano  effettuate
          in  sostituzione  di  lavoratori  dipendenti  dalle  stesse
          imprese per qualsiasi  causa  licenziati  o  sospesi»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:   «quando   esse   non   siano
          effettuate in sostituzione di lavoratori  dipendenti  dalle
          stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo
          o per riduzione del personale o sospesi». 
              15. (Abrogato). 
              16. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della  paternita',  di  cui  al  decreto
          legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «4.  La  risoluzione  consensuale  del  rapporto  o  la
          richiesta  di  dimissioni  presentate  dalla   lavoratrice,
          durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal
          lavoratore durante i primi tre anni di vita del  bambino  o
          nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o  in
          affidamento, o, in caso  di  adozione  internazionale,  nei
          primi  tre  anni  decorrenti  dalle  comunicazioni  di  cui
          all'articolo 54, comma 9,  devono  essere  convalidate  dal
          servizio  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche  sociali  competente  per  territorio.  A   detta
          convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della
          risoluzione del rapporto di lavoro». 
              17. Al di fuori dell'ipotesi di  cui  all'articolo  55,
          comma  4,  del  citato  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  come  sostituito  dal
          comma  16  del   presente   articolo,   l'efficacia   delle
          dimissioni della  lavoratrice  o  del  lavoratore  e  della
          risoluzione consensuale  del  rapporto  e'  sospensivamente
          condizionata alla convalida effettuata presso la  Direzione
          territoriale  del  lavoro  o  il   Centro   per   l'impiego
          territorialmente  competenti,   ovvero   presso   le   sedi
          individuate dai contratti  collettivi  nazionali  stipulati
          dalle  organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
          rappresentative a livello nazionale. 
              18. In alternativa alla procedura di cui al  comma  17,
          l'efficacia  delle  dimissioni  della  lavoratrice  o   del
          lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto  e'
          sospensivamente   condizionata   alla   sottoscrizione   di
          apposita dichiarazione della lavoratrice o  del  lavoratore
          apposta  in  calce  alla  ricevuta  di  trasmissione  della
          comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro  di  cui
          all'articolo 21 della legge  29  aprile  1949,  n.  264,  e
          successive  modificazioni.  Con  decreto,  di  natura   non
          regolamentare, del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali, possono  essere  individuate  ulteriori  modalita'
          semplificate per accertare la veridicita' della data  e  la
          autenticita'  della  manifestazione   di   volonta'   della
          lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle  dimissioni
          o alla risoluzione consensuale del  rapporto,  in  funzione
          dello sviluppo dei sistemi informatici e  della  evoluzione
          della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie. 
              19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il  lavoratore
          non proceda alla convalida di cui al comma 17  ovvero  alla
          sottoscrizione di cui al comma 18, il rapporto di lavoro si
          intende  risolto,  per  il  verificarsi  della   condizione
          sospensiva, qualora la  lavoratrice  o  il  lavoratore  non
          aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito  a
          presentarsi presso le  sedi  di  cui  al  comma  17  ovvero
          all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso
          dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero
          qualora non effettui la revoca di cui al comma 21. 
              20. La  comunicazione  contenente  l'invito,  cui  deve
          essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di cui
          al comma 18, si considera validamente effettuata quando  e'
          recapitata al domicilio della lavoratrice o del  lavoratore
          indicato nel contratto  di  lavoro  o  ad  altro  domicilio
          formalmente comunicato dalla lavoratrice o  dal  lavoratore
          al datore di lavoro, ovvero e' consegnata alla  lavoratrice
          o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. 
              21. Nei sette giorni di cui al comma  19,  che  possono
          sovrapporsi con il periodo di preavviso, la  lavoratrice  o
          il lavoratore ha facolta' di revocare le  dimissioni  o  la
          risoluzione consensuale. La revoca puo'  essere  comunicata
          in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per
          effetto del recesso,  torna  ad  avere  corso  normale  dal
          giorno successivo alla comunicazione della revoca.  Per  il
          periodo intercorso tra il recesso e la revoca,  qualora  la
          prestazione lavorativa non sia stata svolta, il  prestatore
          non matura  alcun  diritto  retributivo.  Alla  revoca  del
          recesso conseguono la  cessazione  di  ogni  effetto  delle
          eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo  in  capo
          al lavoratore  di  restituire  tutto  quanto  eventualmente
          percepito in forza di esse. 
              22. Qualora, in mancanza  della  convalida  di  cui  al
          comma 17 ovvero della sottoscrizione di cui al comma 18, il
          datore  di  lavoro  non   provveda   a   trasmettere   alla
          lavoratrice o al  lavoratore  la  comunicazione  contenente
          l'invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle
          dimissioni e della risoluzione consensuale,  le  dimissioni
          si considerano definitivamente prive di effetto. 
              23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore  di
          lavoro  che  abusi  del  foglio  firmato  in  bianco  dalla
          lavoratrice o  dal  lavoratore  al  fine  di  simularne  le
          dimissioni o la risoluzione consensuale  del  rapporto,  e'
          punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro
          30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione  sono
          di competenza delle Direzioni territoriali del  lavoro.  Si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              23-bis. Le disposizioni di cui ai  commi  da  16  a  23
          trovano applicazione, in  quanto  compatibili,  anche  alle
          lavoratrici e ai  lavoratori  impegnati  con  contratti  di
          collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,
          di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10
          settembre 2003, n. 276 e con contratti di  associazione  in
          partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del
          codice civile. 
              24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo
          una cultura di maggiore condivisione dei  compiti  di  cura
          dei figli  all'interno  della  coppia  e  per  favorire  la
          conciliazione dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro,  in  via
          sperimentale per gli anni 2013-2015: 
              a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque  mesi
          dalla nascita del figlio, ha  l'obbligo  di  astenersi  dal
          lavoro per un periodo  di  un  giorno.  Entro  il  medesimo
          periodo, il padre lavoratore dipendente puo' astenersi  per
          un ulteriore periodo di  due  giorni,  anche  continuativi,
          previo accordo con  la  madre  e  in  sua  sostituzione  in
          relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a
          quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due
          giorni goduto in sostituzione della madre  e'  riconosciuta
          un'indennita' giornaliera a carico dell'INPS  pari  al  100
          per cento della retribuzione e per il  restante  giorno  in
          aggiunta  all'obbligo  di   astensione   della   madre   e'
          riconosciuta un'indennita' pari  al  100  per  cento  della
          retribuzione. Il  padre  lavoratore  e'  tenuto  a  fornire
          preventiva comunicazione in  forma  scritta  al  datore  di
          lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno
          quindici giorni prima  dei  medesimi.  All'onere  derivante
          dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede,  quanto
          a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,  2014  e
          2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di  spesa  di  cui   all'articolo   24,   comma   27,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  e,
          quanto a  13  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni
          2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo; 
              b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le
          modalita'  di  cui  al  comma  25,   e'   disciplinata   la
          possibilita'  di  concedere  alla  madre  lavoratrice,   al
          termine del periodo  di  congedo  di  maternita',  per  gli
          undici  mesi  successivi  e  in  alternativa   al   congedo
          parentale di cui al comma 1, lettera a),  dell'articolo  32
          del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151
          del 2001, la corresponsione di voucher  per  l'acquisto  di
          servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli  oneri
          della rete  pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia  o  dei
          servizi privati accreditati, da  richiedere  al  datore  di
          lavoro. 
              25. Con  decreto,  di  natura  non  regolamentare,  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare
          entro un  mese  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle risorse di
          cui al comma 26: 
              a) i criteri di accesso  e  le  modalita'  di  utilizzo
          delle misure sperimentali di cui al comma 24; 
              b) il numero e l'importo dei voucher di  cui  al  comma
          24, lettera b), tenuto anche  conto  dell'indicatore  della
          situazione economica equivalente del  nucleo  familiare  di
          appartenenza. 
              26. Il decreto di cui al comma 25 provvede  altresi'  a
          determinare, per la misura sperimentale di cui al comma 24,
          lettera b), e per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la
          quota di risorse del citato fondo di cui  all'articolo  24,
          comma 27,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, nel limite delle  quali  e'  riconosciuto  il
          beneficio previsto dalla predetta misura sperimentale. 
              27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a)  all'articolo  4,  comma  1,  il  primo  periodo  e'
          sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione
          del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati
          di norma tra i dipendenti tutti i  lavoratori  assunti  con
          contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi  effetti,  non
          sono computabili: i  lavoratori  occupati  ai  sensi  della
          presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo
          determinato  di  durata  fino  a  sei  mesi,  i   soci   di
          cooperative  di  produzione  e  lavoro,  i   dirigenti,   i
          lavoratori  assunti  con  contratto   di   inserimento,   i
          lavoratori  occupati  con  contratto  di   somministrazione
          presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti  per  attivita'
          da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita',  i
          soggetti impegnati in lavori socialmente utili  assunti  ai
          sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo  28  febbraio
          2000, n. 81, i lavoratori a  domicilio,  i  lavoratori  che
          aderiscono   al   programma   di   emersione,   ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre  2001,
          n.  383,  e  successive  modificazioni.  Restano  salve  le
          ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore»; 
              b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo  e'
          inserito il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento
          previdenziale dei lavoratori e'  considerato  personale  di
          cantiere anche quello direttamente  operante  nei  montaggi
          industriali o  impiantistici  e  nelle  relative  opere  di
          manutenzione svolte in cantiere»; 
              c) all'articolo 5, dopo il comma 8-quater  e'  aggiunto
          il seguente: 
              «8-quinquies. Al fine  di  evitare  abusi  nel  ricorso
          all'istituto   dell'esonero   dagli   obblighi    di    cui
          all'articolo 3 e di garantire il rispetto  delle  quote  di
          riserva, con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, sentita la Conferenza unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i  criteri
          e le modalita' per la loro  concessione  e  sono  stabilite
          norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo»; 
              d) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo:  «I  medesimi  organismi  sono  tenuti  a
          comunicare, anche in via  telematica,  con  cadenza  almeno
          mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro,
          il mancato rispetto degli obblighi di cui  all'articolo  3,
          nonche' il ricorso agli esoneri, ai fini della  attivazione
          degli eventuali accertamenti». 
              28. Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della
          legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono soppresse  le  parole:
          «In  via  sperimentale,   con   riferimento   al   triennio
          2008-2010,» e, al comma 68,  i  periodi  secondo,  terzo  e
          quarto sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno
          2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e  dal
          datore di lavoro e' concesso secondo i criteri  di  cui  al
          comma 67 e con la modalita' di cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650  milioni
          di euro annui, gia' presenti nello stato di previsione  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al
          Fondo per  il  finanziamento  di  sgravi  contributivi  per
          incentivare  la   contrattazione   di   secondo   livello».
          Conseguentemente e' abrogato il comma 14  dell'articolo  33
          della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
              29. Per l'anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui
          all'articolo 1, comma 47, quarto periodo,  della  legge  13
          dicembre 2010, n. 220,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e' autorizzato ad utilizzare  le  risorse
          iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di  previsione
          del medesimo  Ministero  gia'  impegnate  per  le  medesime
          finalita'. 
              30. All'articolo 22, comma  11,  secondo  periodo,  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  le
          parole: «per un periodo non  inferiore  a  sei  mesi»  sono
          sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad
          un anno  ovvero  per  tutto  il  periodo  di  durata  della
          prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore
          straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui  al
          secondo   periodo,   trovano   applicazione   i   requisiti
          reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)». 
              31. All'articolo 29, comma 2, del  decreto  legislativo
          10 settembre 2003,  n.  276,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al primo periodo sono premesse le  seguenti  parole:
          «Salvo  diversa  disposizione  dei   contratti   collettivi
          nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro
          e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative  del
          settore che  possono  individuare  metodi  e  procedure  di
          controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli
          appalti,»; 
              b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti  dai
          seguenti: «Il committente imprenditore o datore  di  lavoro
          e'  convenuto  in  giudizio  per  il  pagamento  unitamente
          all'appaltatore   e    con    gli    eventuali    ulteriori
          subappaltatori. Il committente  imprenditore  o  datore  di
          lavoro puo' eccepire,  nella  prima  difesa,  il  beneficio
          della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore
          medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal  caso  il
          giudice accerta la responsabilita' solidale  di  tutti  gli
          obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata  nei
          confronti del committente imprenditore o datore  di  lavoro
          solo   dopo   l'infruttuosa   escussione   del   patrimonio
          dell'appaltatore  e  degli  eventuali  subappaltatori.   Il
          committente che ha eseguito il  pagamento  puo'  esercitare
          l'azione di regresso nei confronti del coobbligato  secondo
          le regole generali». 
              32. All'articolo  36,  comma  1,  lettera  b-bis),  del
          decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo le  parole:
          «definiti dalla contrattazione collettiva» e'  inserita  la
          seguente: «nazionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
          parole: «o, in via delegata, dalla contrattazione a livelli
          decentrati». 
              33. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 3, dopo il  comma  1  sono  aggiunti  i
          seguenti: 
              «1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori
          sociali per i quali lo stato di disoccupazione  costituisca
          requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi  di  cui
          al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta delle seguenti
          azioni: 
              a)  colloquio  di  orientamento  entro   i   tre   mesi
          dall'inizio dello stato di disoccupazione; 
              b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i  sei
          mesi  dall'inizio  dello  stato  di   disoccupazione,   con
          formazione sulle modalita'  piu'  efficaci  di  ricerca  di
          occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale; 
              c) formazione della durata complessiva non inferiore  a
          due settimane tra i sei e i dodici mesi  dall'inizio  dello
          stato   di   disoccupazione,   adeguata   alle   competenze
          professionali del disoccupato  e  alla  domanda  di  lavoro
          dell'area territoriale di residenza; 
              d) proposta di adesione ad  iniziative  di  inserimento
          lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione  del
          trattamento di sostegno del reddito. 
              1-ter. Nei confronti dei beneficiari di trattamento  di
          integrazione salariale o di altre prestazioni  in  costanza
          di  rapporto  di  lavoro,  che  comportino  la  sospensione
          dall'attivita' lavorativa per un periodo superiore  ai  sei
          mesi, gli obiettivi e gli indirizzi  operativi  di  cui  al
          comma 1 devono prevedere  almeno  l'offerta  di  formazione
          professionale della durata complessiva non inferiore a  due
          settimane  adeguata  alle  competenze   professionali   del
          disoccupato»; 
              b) all'articolo  3,  la  rubrica  e'  sostituita  dalla
          seguente: «Livelli essenziali delle prestazioni concernenti
          i servizi per l'impiego»; 
              c) all'articolo 4, comma 1: 
              1). 
              2)  alla  lettera  c),  le  parole:  «con  durata   del
          contratto a termine o, rispettivamente, della missione,  in
          entrambi i casi superiore almeno  a  otto  mesi,  ovvero  a
          quattro mesi se si tratta di giovani,» sono soppresse; 
              3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
              «d) sospensione dello stato di disoccupazione  in  caso
          di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi». 
              34. Con accordo in sede di Conferenza unificata di  cui
          al decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  ed  in
          coerenza con i documenti di programmazione degli interventi
          cofinanziati con fondi strutturali europei e'  definito  un
          sistema di premialita', per la ripartizione  delle  risorse
          del fondo  sociale  europeo,  legato  alla  prestazione  di
          politiche attive e servizi per l'impiego. 
              35. Entro il 30 giugno 2013 l'INPS predispone e mette a
          disposizione dei servizi competenti di cui all'articolo  1,
          comma 2, lettera g),  del  decreto  legislativo  21  aprile
          2000, n. 181, e successive modificazioni,  una  banca  dati
          telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di
          ammortizzatori   sociali,   con   indicazione   dei    dati
          anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati essenziali
          relativi  al  tipo  di  ammortizzatore   sociale   di   cui
          beneficiano. 
              36. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi
          in misura non inferiore ai livelli essenziali  definiti  ai
          sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 181
          del 2000, e' fatto obbligo ai  servizi  competenti  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera g), del  medesimo  decreto
          legislativo, di inserire nella banca dati di cui  al  comma
          35, con le modalita' definite dall'INPS, i dati  essenziali
          concernenti le azioni di politica attiva e  di  attivazione
          svolte nei  confronti  dei  beneficiari  di  ammortizzatori
          sociali. 
              37. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi
          da 34 a 36 non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico   della   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
          interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente. 
              38.  Nei  casi  di  presentazione  di  una  domanda  di
          indennita' nell'ambito dell'ASpI, la dichiarazione  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21  aprile
          2000, n. 181, e successive modificazioni, puo' essere  resa
          dall'interessato all'INPS, che trasmette  la  dichiarazione
          al servizio competente per territorio mediante  il  sistema
          informativo di cui al comma 35 del presente articolo. 
              39. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al
          riconoscimento degli incentivi all'assunzione, le regioni e
          le  province  mettono  a  disposizione  dell'INPS,  secondo
          modalita' dallo stesso indicate, le informazioni di propria
          competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi
          all'assunzione,  ivi  comprese  le  informazioni   relative
          all'iscrizione   nelle   liste   di   mobilita',   di   cui
          all'articolo 6 della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, e  le  informazioni  relative  al
          possesso dello stato di disoccupazione e alla  sua  durata,
          ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Le
          informazioni di cui al primo periodo sono messe  inoltre  a
          disposizione del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale
          del lavoro di cui all'articolo 15 del  decreto  legislativo
          10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. 
              40. Il lavoratore sospeso dall'attivita'  lavorativa  e
          beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito  in
          costanza di rapporto di lavoro, ai  sensi  dell'articolo  3
          della  presente  legge,  decade  dal  trattamento   qualora
          rifiuti di essere avviato ad un corso di  formazione  o  di
          riqualificazione o non lo frequenti regolarmente  senza  un
          giustificato motivo. 
              41. Il lavoratore destinatario  di  una  indennita'  di
          mobilita'  o  di  indennita'   o   di   sussidi,   la   cui
          corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione  o
          di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando: 
              a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo  ad
          una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta
          dai servizi competenti di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
          lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
          e   successive   modificazioni,   o   non   vi    partecipi
          regolarmente; 
              b) non accetti una offerta di un lavoro  inquadrato  in
          un livello retributivo superiore almeno del  20  per  cento
          rispetto all'importo lordo dell'indennita' cui ha diritto. 
              42. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  40  e  41  si
          applicano quando le attivita' lavorative  o  di  formazione
          ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che  non
          dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore,
          o comunque che e' raggiungibile mediamente in 80 minuti con
          i mezzi di trasporto pubblici. 
              43. Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore
          destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito  perde
          il diritto alla prestazione, fatti  salvi  i  diritti  gia'
          maturati. 
              44. E' fatto  obbligo  ai  servizi  competenti  di  cui
          all'articolo  1,  comma  2,   lettera   g),   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive
          modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi  di
          cui ai commi da 40 a 43 all'INPS, che provvede ad  emettere
          il  provvedimento  di  decadenza,  recuperando   le   somme
          eventualmente erogate per  periodi  di  non  spettanza  del
          trattamento. 
              45. Avverso il provvedimento di  cui  al  comma  44  e'
          ammesso ricorso al comitato provinciale di cui all'articolo
          34 del decreto del Presidente della  Repubblica  30  aprile
          1970, n. 639. 
              46.  Al  decreto-legge  5   ottobre   2004,   n.   249,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
          n. 291, l'articolo 1-quinquies e' abrogato. 
              47. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2, il comma 10 e' abrogato. 
              48. All'articolo 1 della legge  24  dicembre  2007,  n.
          247, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 30,  alinea,  le  parole:  «in  conformita'
          all'articolo 117 della Costituzione e  agli  statuti  delle
          regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, e alle relative norme  di  attuazione»
          sono sostituite dalle seguenti: «mediante intesa in sede di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281»; 
              b) al comma 30,  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
              «a) servizi per l'impiego e politiche attive»; 
              c) al comma 31, dopo la lettera  e)  sono  aggiunte  le
          seguenti: 
              «e-bis) attivazione del soggetto che cerca  lavoro,  in
          quanto   mai   occupato,   espulso   o   beneficiario    di
          ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la  ricerca
          attiva di una nuova occupazione; 
              e-ter) qualificazione  professionale  dei  giovani  che
          entrano nel mercato del lavoro; 
              e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori; 
              e-quinquies)  riqualificazione  di  coloro   che   sono
          espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento; 
              e-sexies)  collocamento  di   soggetti   in   difficile
          condizione rispetto alla loro occupabilita'». 
              49. I decreti di cui all'articolo 1, comma 30,  alinea,
          della legge n. 247 del 2007 sono adottati entro il  termine
          di sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge. 
              50. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo  1,
          comma 30, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
          come modificata dal comma  48,  lettera  b),  del  presente
          articolo, deve  essere  assicurata  l'armonizzazione  degli
          emanandi decreti con le disposizioni di cui ai commi da  33
          a 49. 
              51. In linea con le  indicazioni  dell'Unione  europea,
          per apprendimento permanente si intende qualsiasi attivita'
          intrapresa dalle persone in modo  formale,  non  formale  e
          informale,  nelle  varie  fasi  della  vita,  al  fine   di
          migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze,  in
          una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
          Le relative politiche sono determinate a livello  nazionale
          con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          e del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          sentito il Ministro dello sviluppo economico e  sentite  le
          parti   sociali,   a   partire   dalla   individuazione   e
          riconoscimento del  patrimonio  culturale  e  professionale
          comunque accumulato dai cittadini e  dai  lavoratori  nella
          loro  storia  personale  e  professionale,  da  documentare
          attraverso  la   piena   realizzazione   di   una   dorsale
          informativa unica mediante l'interoperabilita' delle banche
          dati centrali e territoriali esistenti. 
              52. Per apprendimento formale si intende quello che  si
          attua nel  sistema  di  istruzione  e  formazione  e  nelle
          universita' e istituzioni  di  alta  formazione  artistica,
          musicale  e  coreutica,  e   che   si   conclude   con   il
          conseguimento di un titolo di studio o di una  qualifica  o
          diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato  a
          norma del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  14
          settembre  2011,  n.   167,   o   di   una   certificazione
          riconosciuta. 
              53. Per apprendimento non  formale  si  intende  quello
          caratterizzato da una scelta  intenzionale  della  persona,
          che si realizza al di fuori dei sistemi indicati  al  comma
          52, in  ogni  organismo  che  persegua  scopi  educativi  e
          formativi, anche  del  volontariato,  del  servizio  civile
          nazionale e del privato sociale e nelle imprese. 
              54. Per apprendimento informale si intende quello  che,
          anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza
          nello svolgimento, da parte di ogni persona,  di  attivita'
          nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che
          in essa hanno luogo, nell'ambito del  contesto  di  lavoro,
          familiare e del tempo libero. 
              55. Con la medesima intesa  di  cui  al  comma  51  del
          presente  articolo,  in  coerenza  con  il   principio   di
          sussidiarieta'  e  nel   rispetto   delle   competenze   di
          programmazione delle regioni,  sono  definiti,  sentite  le
          parti sociali, indirizzi per  l'individuazione  di  criteri
          generali e priorita' per la promozione e il  sostegno  alla
          realizzazione  di   reti   territoriali   che   comprendono
          l'insieme dei servizi di istruzione,  formazione  e  lavoro
          collegati organicamente  alle  strategie  per  la  crescita
          economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma  del
          welfare,   l'invecchiamento   attivo,   l'esercizio   della
          cittadinanza attiva, anche da  parte  degli  immigrati.  In
          tali  contesti,  sono  considerate  prioritarie  le  azioni
          riguardanti: 
              a)  il  sostegno  alla  costruzione,  da  parte   delle
          persone, dei propri percorsi di apprendimento formale,  non
          formale ed informale di cui  ai  commi  da  51  a  54,  ivi
          compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando
          i fabbisogni di competenza delle  persone  in  correlazione
          con le necessita' dei sistemi produttivi e dei territori di
          riferimento, con  particolare  attenzione  alle  competenze
          linguistiche e digitali; 
              b)  il  riconoscimento  di  crediti  formativi   e   la
          certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti; 
              c) la fruizione di servizi di orientamento lungo  tutto
          il corso della vita. 
              56. Alla  realizzazione  e  allo  sviluppo  delle  reti
          territoriali dei servizi concorrono anche: 
              a) le universita',  nella  loro  autonomia,  attraverso
          l'inclusione  dell'apprendimento  permanente   nelle   loro
          strategie istituzionali, l'offerta formativa  flessibile  e
          di qualita', che comprende anche la formazione a  distanza,
          per  una  popolazione  studentesca  diversificata,   idonei
          servizi  di   orientamento   e   consulenza,   partenariati
          nazionali,  europei  e  internazionali  a  sostegno   della
          mobilita'  delle  persone  e  dello  sviluppo  sociale   ed
          economico; 
              b) le imprese, attraverso  rappresentanze  datoriali  e
          sindacali; 
              c) le camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  nell'erogazione  dei   servizi   destinati   a
          promuovere la crescita del sistema  imprenditoriale  e  del
          territorio, che comprendono la formazione,  l'apprendimento
          e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita
          dalle persone; 
              d) l'Osservatorio sulla migrazione interna  nell'ambito
          del territorio nazionale istituito con decreto del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre  2009,  di
          cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65
          del 13 marzo 2010; le  strutture  territoriali  degli  enti
          pubblici di ricerca. 
              57. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi
          55 e 56 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
          della  finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate
          provvedono con le risorse finanziarie, umane e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente. 
              58. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  su
          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
          e del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, sentito  il  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  la   Conferenza
          unificata, nel rispetto  dell'autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche e formative, delle universita' e degli istituti
          di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite
          le parti sociali, uno o piu'  decreti  legislativi  per  la
          definizione delle norme generali e dei  livelli  essenziali
          delle  prestazioni,  riferiti  agli  ambiti  di  rispettiva
          competenza dello Stato,  delle  regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di  Bolzano,  per  l'individuazione  e
          validazione degli apprendimenti non  formali  e  informali,
          con riferimento  al  sistema  nazionale  di  certificazione
          delle competenze di cui ai commi da 64 a 68, sulla base dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) individuazione e validazione degli apprendimenti non
          formali e informali di cui ai  commi  53  e  54,  acquisiti
          dalla  persona,  quali  servizi  effettuati  su   richiesta
          dell'interessato, finalizzate a valorizzare  il  patrimonio
          culturale e professionale delle persone e la consistenza  e
          correlabilita' dello stesso in  relazione  alle  competenze
          certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi
          dei commi da 64 a 68; 
              b) individuazione e validazione dell'apprendimento  non
          formale e informale  di  cui  alla  lettera  a)  effettuate
          attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona  e
          sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto  delle
          scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare  a
          tutti pari opportunita'; 
              c) riconoscimento  delle  esperienze  di  lavoro  quale
          parte  essenziale  del  percorso  educativo,  formativo   e
          professionale della persona; 
              d) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
          per l'erogazione dei servizi di  cui  alla  lettera  a)  da
          parte dei soggetti istituzionalmente competenti in  materia
          di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse le  imprese
          e loro  rappresentanze  nonche'  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura; 
              e) possibilita' di riconoscimento  degli  apprendimenti
          non formali e informali convalidati come crediti  formativi
          in relazione ai titoli di istruzione e  formazione  e  alle
          qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui  al
          comma 67; 
              f)    previsione    di    procedure    di     convalida
          dell'apprendimento   non   formale   e   informale   e   di
          riconoscimento dei crediti da parte  dei  soggetti  di  cui
          alla  lettera  d),  ispirate  a  principi  di  semplicita',
          trasparenza,  rispondenza  ai  sistemi  di  garanzia  della
          qualita'  e  valorizzazione  del  patrimonio  culturale   e
          professionale accumulato nel tempo dalla persona; 
              g) effettuazione di  riscontri  e  prove  di  cui  alla
          lettera b) sulla base di quadri  di  riferimento  e  regole
          definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e  ai
          sistemi di referenziazione dell'Unione europea e in modo da
          assicurare,  anche  a  garanzia  dell'equita'  e  del  pari
          trattamento  delle   persone,   la   comparabilita'   delle
          competenze certificate sull'intero territorio nazionale. 
              59. Nell'esercizio della delega di cui al comma 58, con
          riferimento   alle   certificazioni   di   competenza,   e'
          considerato  anche  il  ruolo  svolto  dagli  organismi  di
          certificazione accreditati dall'organismo  unico  nazionale
          di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. 
              60. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore dei decreti legislativi  di  cui  al  comma  58,  il
          Governo puo' adottare eventuali disposizioni integrative  e
          correttive, con le medesime modalita' e  nel  rispetto  dei
          medesimi principi e criteri direttivi. 
              61. Dall'adozione dei decreti  legislativi  di  cui  al
          comma 58 non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica, ferma restando  la  facolta'
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano di stabilire la quota  dei  costi  a  carico  della
          persona che  chiede  la  convalida  dell'apprendimento  non
          formale e informale  e  la  relativa  certificazione  delle
          competenze. 
              62. Al fine di conferire organicita'  e  sistematicita'
          alle norme in materia di informazione e  consultazione  dei
          lavoratori, nonche' di partecipazione dei  dipendenti  agli
          utili e al capitale, il Governo e'  delegato  ad  adottare,
          entro nove mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
          politiche  sociali,  uno   o   piu'   decreti   legislativi
          finalizzati a  favorire  le  forme  di  coinvolgimento  dei
          lavoratori    nell'impresa,    attivate    attraverso    la
          stipulazione di  un  contratto  collettivo  aziendale,  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  individuazione  degli  obblighi  di   informazione,
          consultazione o  negoziazione  a  carico  dell'impresa  nei
          confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o
          di appositi organi individuati dal contratto medesimo,  nel
          rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo
          6 febbraio 2007, n.  25,  di  recepimento  della  direttiva
          2002/14/CE   sull'informazione    e    consultazione    dei
          lavoratori; 
              b)    previsione    di    procedure     di     verifica
          dell'applicazione  e  degli  esiti  di  piani  o  decisioni
          concordate, anche  attraverso  l'istituzione  di  organismi
          congiunti,  paritetici  o  comunque  misti,  dotati   delle
          prerogative adeguate; 
              c) istituzione di  organismi  congiunti,  paritetici  o
          comunque  misti,  dotati  di  competenze  di  controllo   e
          partecipazione nella gestione di materie quali la sicurezza
          dei  luoghi  di  lavoro  e  la   salute   dei   lavoratori,
          l'organizzazione del lavoro, la  formazione  professionale,
          la promozione e l'attuazione di una situazione effettiva di
          pari opportunita', le forme di remunerazione  collegate  al
          risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle
          loro famiglie,  forme  di  welfare  aziendale,  ogni  altra
          materia    attinente    alla    responsabilita'     sociale
          dell'impresa; 
              d) controllo sull'andamento o su determinate scelte  di
          gestione    aziendali,    mediante    partecipazione     di
          rappresentanti eletti  dai  lavoratori  o  designati  dalle
          organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza; 
              e)  previsione  della  partecipazione  dei   lavoratori
          dipendenti agli utili o al capitale  dell'impresa  e  della
          partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato
          di piani industriali, con istituzione di forme  di  accesso
          dei    rappresentanti    sindacali    alle     informazioni
          sull'andamento dei piani medesimi; 
              f) previsione che nelle imprese esercitate in forma  di
          societa' per azioni o di  societa'  europea,  a  norma  del
          regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre
          2001,  che  occupino  complessivamente  piu'  di   trecento
          lavoratori  e  nelle   quali   lo   statuto   preveda   che
          l'amministrazione e il  controllo  sono  esercitati  da  un
          consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in
          conformita'    agli    articoli    da     2409-octies     a
          2409-quaterdecies del codice civile, possa essere  prevista
          la partecipazione  di  rappresentanti  dei  lavoratori  nel
          consiglio di sorveglianza come membri  a  pieno  titolo  di
          tale organo, con gli stessi diritti e gli  stessi  obblighi
          dei membri che rappresentano  gli  azionisti,  compreso  il
          diritto di voto; 
              g) previsione dell'accesso privilegiato dei  lavoratori
          dipendenti  al  possesso  di  azioni,  quote  del  capitale
          dell'impresa,  o   diritti   di   opzione   sulle   stesse,
          direttamente o mediante la costituzione di  fondazioni,  di
          appositi enti  in  forma  di  societa'  di  investimento  a
          capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i
          quali  abbiano  tra  i  propri  scopi   un   utilizzo   non
          speculativo  delle  partecipazioni  e   l'esercizio   della
          rappresentanza collettiva nel governo dell'impresa. 
              63. Per l'adozione dei decreti legislativi  di  cui  al
          comma 62 si applicano le disposizioni di cui  al  comma  90
          dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,  n.  247,  in
          quanto compatibili. Dai decreti  legislativi  di  cui  alle
          lettere a), b), c), d), f) e g) del  comma  62  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del
          comma 62 puo' essere adottato solo dopo  che  la  legge  di
          stabilita' relativa all'esercizio in corso al momento della
          sua adozione avra' disposto le risorse necessarie  per  far
          fronte agli oneri derivanti dal decreto legislativo stesso. 
              64. Il sistema  pubblico  nazionale  di  certificazione
          delle competenze si fonda su standard  minimi  di  servizio
          omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto  dei
          principi  di  accessibilita',  riservatezza,   trasparenza,
          oggettivita' e tracciabilita'. 
              65. La certificazione delle  competenze  acquisite  nei
          contesti formali, non  formali  ed  informali  e'  un  atto
          pubblico  finalizzato  a  garantire  la  trasparenza  e  il
          riconoscimento degli apprendimenti,  in  coerenza  con  gli
          indirizzi fissati dall'Unione  europea.  La  certificazione
          conduce al rilascio di un  certificato,  un  diploma  o  un
          titolo  che  documenta  formalmente  l'accertamento  e   la
          convalida effettuati da un ente pubblico o da  un  soggetto
          accreditato o autorizzato. Le procedure  di  certificazione
          sono ispirate a criteri di semplificazione,  tracciabilita'
          e  accessibilita'  della  documentazione  e  dei   servizi,
          soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di  cui
          al comma 51, nel rispetto delle norme di accesso agli  atti
          amministrativi e di tutela della privacy. 
              66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 64,
          si intende  un  insieme  strutturato  di  conoscenze  e  di
          abilita', acquisite nei contesti di cui ai commi da 51 a 54
          e  riconoscibili  anche  come  crediti  formativi,   previa
          apposita  procedura   di   validazione   nel   caso   degli
          apprendimenti  non  formali  e  informali  secondo   quanto
          previsto dai commi da 58 a 61. 
              67.  Tutti  gli   standard   delle   qualificazioni   e
          competenze certificabili ai sensi del sistema  pubblico  di
          certificazione sono  raccolti  in  repertori  codificati  a
          livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e
          accessibili  in  un  repertorio  nazionale  dei  titoli  di
          istruzione   e   formazione    e    delle    qualificazioni
          professionali. 
              68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma
          58, sono definiti: 
              a) gli standard di certificazione  delle  competenze  e
          dei relativi servizi, rispondenti ai  principi  di  cui  al
          comma 64, che contengono gli  elementi  essenziali  per  la
          riconoscibilita' e ampia spendibilita' delle certificazioni
          in ambito regionale, nazionale ed europeo; 
              b) i criteri  per  la  definizione  e  l'aggiornamento,
          almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale  dei  titoli
          di  istruzione  e   formazione   e   delle   qualificazioni
          professionali; 
              c)  le  modalita'  di  registrazione  delle  competenze
          certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed
          alle anagrafi del cittadino. 
              69. All'onere derivante dall'attuazione della  presente
          legge, valutato complessivamente in 1.719 milioni  di  euro
          per l'anno 2013, 2.921 milioni di  euro  per  l'anno  2014,
          2.501 milioni di euro per l'anno  2015,  2.482  milioni  di
          euro per l'anno 2016, 2.038  milioni  di  euro  per  l'anno
          2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 2018, 2.148  milioni
          di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di euro  per  l'anno
          2020 e 2.225 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
          2021, si provvede: 
              a) quanto a 1.138 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
          2.014 milioni di euro per l'anno 2014 e  1.716  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno  2015,  mediante  utilizzo
          delle maggiori entrate e dei risparmi  di  spesa  derivanti
          dai commi da 72 a 79; 
              b) quanto a 581 milioni di euro per  l'anno  2013,  907
          milioni di euro per l'anno 2014, 785 milioni  di  euro  per
          l'anno 2015, 766 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  322
          milioni di euro per l'anno 2017, 426 milioni  di  euro  per
          l'anno 2018, 432 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  479
          milioni di euro per l'anno 2020 e 509 milioni di euro annui
          a  decorrere  dall'anno  2021,  mediante  riduzione   delle
          dotazioni finanziarie del programma di  spesa  «Regolazioni
          contabili, restituzioni e rimborsi di imposta»  nell'ambito
          della  missione  «Politiche  economico-finanziarie   e   di
          bilancio»  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              70. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia  e  delle
          finanze provvede al monitoraggio degli  effetti  finanziari
          derivanti  dalle  disposizioni  introdotte  dalla  presente
          legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in  procinto
          di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui
          al comma 69, fatta salva l'adozione  dei  provvedimenti  di
          cui all'articolo 11, comma  3,  lettera  l),  della  citata
          legge n. 196 del 2009, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013,  con  proprio
          decreto, alla riduzione lineare,  nella  misura  necessaria
          alla copertura  finanziaria,  delle  dotazioni  finanziarie
          disponibili iscritte a legislazione vigente in  termini  di
          competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili
          di parte  corrente  delle  missioni  di  spesa  di  ciascun
          Ministero, di cui all'articolo 21,  comma  5,  lettera  b),
          della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  Sono  esclusi  gli
          stanziamenti relativi all'istituto della  destinazione  del
          cinque per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela
          dell'ordine  e  la  sicurezza  pubblica,  nonche'  per   il
          soccorso  pubblico.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, ai fini delle successive riduzioni, e' autorizzato
          ad accantonare e rendere indisponibili le  predette  somme.
          Le    amministrazioni    potranno    proporre    variazioni
          compensative, anche relative a missioni  diverse,  tra  gli
          accantonamenti interessati,  nel  rispetto  dell'invarianza
          sui saldi di finanza. 
              71.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              72. All'articolo 164, comma 1, del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per
          cento» e le parole:  «nella  suddetta  misura  del  40  per
          cento» sono sostituite dalle seguenti:  «nella  misura  del
          27,5 per cento»; 
              b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90
          per cento» sono sostituite dalle  seguenti:  «nella  misura
          del 70 per cento». 
              73. Le disposizioni di cui al comma 72 si  applicano  a
          decorrere dal periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
          corso alla data di entrata in vigore della presente  legge.
          Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
          imposta di prima applicazione si assume, quale imposta  del
          periodo  precedente,  quella  che  si  sarebbe  determinata
          applicando le disposizioni di cui al comma 72. 
              74. All'articolo 37, comma 4-bis,  primo  periodo,  del
          testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  le
          parole: «15 per cento» sono sostituite dalle  seguenti:  «5
          per cento». La disposizione di cui  al  presente  comma  si
          applica a decorrere dall'anno 2013. 
              75.  Fermo  restando  quanto   previsto   dall'articolo
          6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,
          n. 43, come modificato dal comma 48 dell'articolo  2  della
          presente  legge,  l'addizionale  comunale  sui  diritti  di
          imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui  all'articolo
          2, comma 11, della legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e'
          ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013,
          di due euro  a  passeggero  imbarcato.  Le  maggiori  somme
          derivanti  dall'incremento  dell'addizionale  disposto  dal
          presente  comma  sono  versate  all'INPS  con   le   stesse
          modalita' previste dalla disposizione di cui al  comma  48,
          lettera b), dell'articolo 2, e in riferimento  alle  stesse
          si applicano le disposizioni di cui ai commi 49  e  50  del
          medesimo articolo 2. 
              76. Il contributo di cui all'articolo  334  del  codice
          delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
          settembre  2005,  n.  209,  applicato   sui   premi   delle
          assicurazioni per la responsabilita'  civile  per  i  danni
          causati dalla circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei
          natanti,  per  il  quale  l'impresa  di  assicurazione   ha
          esercitato  il  diritto  di  rivalsa  nei   confronti   del
          contraente, e' deducibile, ai sensi dell'articolo 10, comma
          1, lettera e), del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  dal  reddito   complessivo   del
          contraente medesimo per la parte che  eccede  40  euro.  La
          disposizione  di  cui  al  presente  comma  si  applica   a
          decorrere dall'anno 2012. 
              77. L'INPS e l'Istituto nazionale  per  l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito  della
          propria autonomia,  adottano  misure  di  razionalizzazione
          organizzativa,  aggiuntive  rispetto  a   quelle   previste
          dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.
          183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del  decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte  a  ridurre  le
          proprie spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni sono
          quantificate, rispettivamente, in 18 milioni di euro  annui
          per l'INAIL e in 72 milioni di euro per l'INPS, sulla  base
          di quanto stabilito con il decreto del Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione  del
          citato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre  2011,
          n. 183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di  cui
          al presente comma  sono  versate  entro  il  30  giugno  di
          ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
          dello Stato. 
              78. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli  di  Stato,
          nell'ambito  della  propria  autonomia,  adotta  misure  di
          razionalizzazione  organizzativa,  aggiuntive  rispetto   a
          quelle previste dall'articolo 4, comma 38, della  legge  12
          novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese  di
          funzionamento, in misura pari a euro 10 milioni a decorrere
          dall'esercizio  2013,  che  sono  conseguentemente  versati
          entro il 30 giugno di ciascun  anno  ad  apposito  capitolo
          dello stato di previsione dell'entrata. 
              79. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli
          adempimenti di cui ai commi 77 e  78,  comprese  le  misure
          correttive  previste   dalle   disposizioni   vigenti   ivi
          indicate, anche con riferimento  alla  effettiva  riduzione
          delle spese di funzionamento degli enti interessati.". 
              Si riporta l'articolo  17,  comma  1,  della  legge  24
          giugno  1997,  n.  196  (Norme  in  materia  di  promozione
          dell'occupazione), come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 17. (Riordino della formazione professionale) 
              1. Allo scopo  di  assicurare  ai  lavoratori  adeguate
          opportunita'  di  formazione  ed  elevazione  professionale
          anche attraverso l'integrazione del sistema  di  formazione
          professionale con il sistema scolastico e  universitario  e
          con il mondo del lavoro e un piu' razionale utilizzo  delle
          risorse  vigenti,   anche   comunitarie,   destinate   alla
          formazione  professionale  e  al  fine  di  realizzare   la
          semplificazione normativa e di pervenire a  una  disciplina
          organica della materia, anche con  riferimento  ai  profili
          formativi   di   speciali   rapporti   di   lavoro    quali
          l'apprendistato e il contratto di formazione e  lavoro,  il
          presente articolo definisce i seguenti principi  e  criteri
          generali, nel rispetto dei quali  sono  adottate  norme  di
          natura regolamentare costituenti la prima fase di  un  piu'
          generale, ampio processo di  riforma  della  disciplina  in
          materia: 
              a) valorizzazione della formazione professionale  quale
          strumento  per  migliorare  la  qualita'  dell'offerta   di
          lavoro,  elevare  le  capacita'  competitive  del   sistema
          produttivo, in particolare con  riferimento  alle  medie  e
          piccole imprese e alle  imprese  artigiane  e  incrementare
          l'occupazione,   attraverso   attivita'    di    formazione
          professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati
          alle  diverse  realta'   produttive   locali   nonche'   di
          promozione    e    aggiornamento    professionale     degli
          imprenditori,  dei  lavoratori  autonomi,   dei   soci   di
          cooperative,   secondo   modalita'   adeguate   alle   loro
          rispettive specifiche esigenze; 
              b) attuazione dei diversi  interventi  formativi  anche
          attraverso il ricorso generalizzato a stages, in  grado  di
          realizzare  il  raccordo  tra   formazione   e   lavoro   e
          finalizzati   a   valorizzare   pienamente    il    momento
          dell'orientamento nonche' a favorire un primo contatto  dei
          giovani con le imprese; 
              c)   svolgimento   delle   attivita'   di    formazione
          professionale da parte delle  regioni  e/o  delle  province
          anche in convenzione con istituti di istruzione  secondaria
          e con enti privati aventi requisiti predeterminati; 
              d) (Abrogata). 
              e)  attribuzione  al  Ministro  del  lavoro   e   della
          previdenza sociale di funzioni propositive  ai  fini  della
          definizione da parte del comitato di  cui  all'articolo  5,
          comma 5, dei criteri e delle  modalita'  di  certificazione
          delle competenze acquisite con la formazione professionale; 
              f) adozione di misure idonee a favorire, secondo  piani
          di intervento predisposti dalle regioni, la formazione e la
          mobilita' interna o esterna al settore degli  addetti  alla
          formazione professionale nonche' la ristrutturazione  degli
          enti di  formazione  e  la  trasformazione  dei  centri  in
          agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa
          e  facilitare  l'integrazione  dei  sistemi;   le   risorse
          finanziarie  da  destinare  a   tali   interventi   saranno
          individuate con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale  nell'ambito  delle  disponibilita',  da
          preordinarsi  allo  scopo,  esistenti  nel  Fondo  di   cui
          all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio  1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236; 
              g) semplificazione delle  procedure,  ivi  compresa  la
          eventuale sostituzione della garanzia fideiussoria prevista
          dall'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996,  n.  52,  per
          effetto delle disposizioni di cui ai  commi  3  e  seguenti
          definite a livello  nazionale  anche  attraverso  parametri
          standard, con deferimento  ad  atti  delle  amministrazioni
          competenti, adottati anche ai sensi dell'articolo 17, comma
          3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
          modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle
          disposizioni   di   natura   integrativa,    esecutiva    e
          organizzatoria anche della disciplina di specifici  aspetti
          nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari  emanate
          ai sensi del comma  2,  con  particolare  riferimento  alla
          possibilita' di stabilire requisiti  minimi  e  criteri  di
          valutazione    delle     sedi     operative     ai     fini
          dell'accreditamento; 
              h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. 
              2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono
          emanate, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, con  uno  o  piu'  decreti,
          sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri  e
          del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
          concerto  con  i  Ministri   della   pubblica   istruzione,
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          per le pari opportunita', del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica, per la funzione  pubblica  e  gli
          affari regionali, sentita la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  previo  parere  delle   Competenti
          commissioni parlamentari. 
              3. A garanzia delle somme erogate a titolo di  anticipo
          o di acconto a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  sociale
          europeo  e  dei  relativi  cofinanziamenti   nazionali   e'
          istituito, presso il  Ministero  del  tesoro  -  Ragioneria
          generale   dello   Stato   -   Ispettorato   generale   per
          l'amministrazione del Fondo di rotazione  per  l'attuazione
          delle politiche comunitarie (IGFOR), un Fondo di  rotazione
          con amministrazione autonoma e gestione fuori  bilancio  ai
          sensi dell'articolo 9 della  legge  25  novembre  1971,  n.
          1041. 
              4. Il Fondo di cui al  comma  3  e'  alimentato  da  un
          contributo a carico dei soggetti  privati  attuatori  degli
          interventi finanziati, nonche',  per  l'anno  1997,  da  un
          contributo  di  lire  30  miliardi   che   gravera'   sulle
          disponibilita'  derivanti  dal  terzo  del  gettito   della
          maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 25  della
          legge 21 dicembre 1978, n. 845,  che  affluisce,  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio  1993,  n.  236,  al  Fondo  di  rotazione  per   la
          formazione professionale e per l'accesso al  Fondo  sociale
          europeo previsto dal  medesimo  articolo  25  della  citata
          legge n. 845 del 1978. 
              5. Il Fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di
          cui al comma 4 per rimborsare gli  organismi  comunitari  e
          nazionali, erogatori dei finanziamenti,  nelle  ipotesi  di
          responsabilita' sussidiaria dello Stato  membro,  ai  sensi
          dell'articolo 23  del  regolamento  (CEE)  n.  2082/93  del
          Consiglio   del   20   luglio   1993,    accertate    anche
          precedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              6. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge  il  Ministro  del  tesoro,  di
          concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  stabilisce  con  proprio  decreto  le  norme   di
          amministrazione e di gestione del Fondo di cui al comma  3.
          Con il  medesimo  decreto  e'  individuata  l'aliquota  del
          contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4,
          da calcolare sull'importo del finanziamento  concesso,  che
          puo'  essere  rideterminata  con  successivo  decreto   per
          assicurare l'equilibrio finanziario del predetto Fondo.  Il
          contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al
          quale hanno diritto i beneficiari.". 
              Il D. Lgs. 1° dicembre 1997, n.  468  (Revisione  della
          disciplina  sui   lavori   socialmente   utili,   a   norma
          dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196), abrogato
          dal presente decreto, e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  8
          gennaio 1998, n. 5. 
              Il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469  (Conferimento  alle
          regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia
          di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L.  15
          marzo 1997, n.  59),  abrogato  dal  presente  decreto,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5. 
              Si riporta l'articolo 66 della citata legge n. 144  del
          1999, come modificato dal presente decreto: 
              " Art. 66. Integrazione del Fondo per  l'occupazione  e
          interventi in materia di formazione continua. 
              1. Il  Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
          decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236,  e'
          incrementato di lire 900 miliardi per l'anno 1999 e di lire
          800 miliardi a decorrere dall'anno 2000. 
              2. (Abrogato). 
              3. Entro il 30 novembre di ciascun anno, i Ministri del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e   della   pubblica
          istruzione verificano, secondo le rispettive competenze, le
          attivita' di formazione e istruzione  professionale  svolte
          dalle regioni e dagli altri soggetti pubblici e trasmettono
          al Parlamento una relazione dettagliata contenente l'elenco
          delle attivita' svolte, dei soggetti che le  svolgono,  del
          personale impiegato nello svolgimento, dei  costi,  con  la
          specificazione delle parti a carico di  soggetti  pubblici,
          del numero delle  persone  a  cui  e'  stata  impartita  la
          formazione e degli effetti occupazionali  della  formazione
          con riferimento ai medesimi soggetti. 
              4. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          lire 1.100 miliardi per l'anno 1999 e a lire 1000  miliardi
          a  decorrere   dall'anno   2000,   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   1999-2001,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di conto  capitale  «Fondo
          speciale» dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo
          scopo utilizzando l'accantonamento  relativo  al  Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale. 
              5.   In   attesa   della   riforma   degli    incentivi
          all'occupazione  e   degli   ammortizzatori   sociali,   le
          disposizioni   relative   ai   piani   per    l'inserimento
          professionale dei giovani  privi  di  occupazione,  di  cui
          all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299  ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,
          n. 451 e successive modificazioni, sono prorogate  per  gli
          anni 1999 e 2000. I predetti piani  sono  realizzati  sulla
          base di una programmazione che ne  preveda  la  conclusione
          entro il 31 dicembre 2000. Al relativo  onere  si  provvede
          nel limite massimo di lire  110  miliardi  a  carico  degli
          stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 per l'anno 1999  e
          con le risorse finanziarie residue allo  scopo  preordinate
          per gli esercizi finanziari 1997  e  1998  nell'ambito  del
          predetto Fondo.". 
              Per il testo degli articoli 1-bis e  4-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 181 del 2000, pubblicato nella Gazz.
          Uff. 4 luglio  2000,  n.  154  e  modificato  dal  presente
          decreto, si vedano le note all'articolo 13. 
              Si riporta l'articolo 17 del citato decreto legislativo
          n. 22 del 2015, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 17. Contratto di ricollocazione 
              1.  Il  Fondo  per  le  politiche  attive  del  lavoro,
          istituito  dall'articolo  1,  comma  215,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, e' incrementato, per l'anno 2015, di
          32 milioni di euro  provenienti  dal  gettito  relativo  al
          contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge  28
          giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del  presente
          decreto, le regioni, nell'ambito della programmazione delle
          politiche attive del  lavoro,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 4, lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
          possono   attuare   e   finanziare    il    contratto    di
          ricollocazione. 
              2. (Abrogato). 
              3. (Abrogato). 
              4. (Abrogato). 
              5. (Abrogato). 
              6. (Abrogato). 
              7. .(Abrogato).". 
              Si riportano gli articoli 9, comma 3, 10,  comma  1,  e
          15, comma 12, del citato  decreto  legislativo  n.  22  del
          2015, come modificati dal presente decreto: 
              "Art. 9.  Compatibilita'  con  il  rapporto  di  lavoro
          subordinato. 
              (Omissis). 
              3. Il lavoratore titolare di due  o  piu'  rapporti  di
          lavoro subordinato a tempo parziale che cessi  da  uno  dei
          detti rapporti a seguito di licenziamento,  dimissioni  per
          giusta causa,  o  di  risoluzione  consensuale  intervenuta
          nell'ambito della procedura di  cui  all'articolo  7  della
          legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo
          1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il  cui  reddito
          corrisponda  a  un'imposta  lorda  pari  o  inferiore  alle
          detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo  13  del  testo
          unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n  917,  ha
          diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire
          la NASpI, ridotta nei termini di  cui  all'articolo  10,  a
          condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla
          domanda di prestazione il reddito annuo previsto." 
              "  Art.  10.  Compatibilita'  con  lo  svolgimento   di
          attivita'  lavorativa  in  forma  autonoma  o  di   impresa
          individuale. 
              1.  Il  lavoratore  che  durante  il  periodo  in   cui
          percepisce la  NASpI  intraprenda  un'attivita'  lavorativa
          autonoma o di impresa individuale, dalla  quale  ricava  un
          reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore
          alle detrazioni spettanti ai  sensi  dell'articolo  13  del
          testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  deve
          informare l'INPS entro un mese dall'inizio  dell'attivita',
          dichiarando il reddito annuo  che  prevede  di  trarne.  La
          NASpI e' ridotta di un importo pari all'80  per  cento  del
          reddito  previsto,   rapportato   al   periodo   di   tempo
          intercorrente tra la data di  inizio  dell'attivita'  e  la
          data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita'
          o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione  di  cui
          al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio  al  momento
          della presentazione della  dichiarazione  dei  redditi.  Il
          lavoratore esentato  dall'obbligo  di  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi e' tenuto a  presentare  all'INPS
          un'apposita  autodichiarazione   concernente   il   reddito
          ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma  o  di  impresa
          individuale entro il 31  marzo  dell'anno  successivo.  Nel
          caso di  mancata  presentazione  dell'autodichiarazione  il
          lavoratore e' tenuto a restituire la NASpI percepita  dalla
          data di inizio  dell'attivita'  lavorativa  autonoma  o  di
          impresa individuale." 
              "Art. 15. Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
          con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa  -
          DIS-COLL12. 
              (Omissis). 
              12.  Il  beneficiario  di  DIS-COLL   che   intraprenda
          un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa  individuale,
          dalla quale derivi un reddito che corrisponde a  un'imposta
          lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti  ai  sensi
          dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui  redditi
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  deve  comunicare  all'INPS  entro
          trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il  reddito  annuo
          che prevede di trarne. Nel caso  di  mancata  comunicazione
          del reddito previsto il  beneficiario  decade  dal  diritto
          alla  DIS-COLL   a   decorrere   dalla   data   di   inizio
          dell'attivita'   lavorativa   autonoma   o    di    impresa
          individuale. La DIS-COLL e'  ridotta  di  un  importo  pari
          all'80  per  cento  del  reddito  previsto,  rapportato  al
          periodo di  tempo  intercorrente  tra  la  data  di  inizio
          dell'attivita' e la data  in  cui  termina  il  periodo  di
          godimento  dell'indennita'  o,  se  antecedente,  la   fine
          dell'anno. La riduzione di cui  al  periodo  precedente  e'
          ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione  della
          dichiarazione   dei   redditi.   Il   lavoratore   esentato
          dall'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione   dei
          redditi  e'  tenuto  a  presentare   all'INPS   un'apposita
          autodichiarazione   concernente   il    reddito    ricavato
          dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
          entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
          presentazione  dell'autodichiarazione  il   lavoratore   e'
          tenuto a restituire la DIS-COLL  percepita  dalla  data  di
          inizio dell'attivita'  lavorativa  autonoma  o  di  impresa
          individuale.".