Art. 18 
 
 
Altre modifiche in  materia  di  sanzioni  ai  fini  dell'imposta  di
                              registro 
 
  1. Al titolo VII del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 69, comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: "Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo
non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa  dal
sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute,
con un minimo di euro 200."; 
    b)  all'articolo  72,  comma  1,  le  parole:  "dal  duecento  al
quattrocento  per  cento"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "dal
centoventi al duecentoquaranta per cento". 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il testo vigente degli  artt.  69  e  72  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  131  del  1986
          (Approvazione   del   Testo   unico   delle    disposizioni
          concernenti  l'imposta  di  registro),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  30  aprile  1986,  n.  99,  S.O.,  come
          modificati dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 69 (Omissione della richiesta di registrazione  e
          della presentazione della denuncia). -  1.  Chi  omette  la
          richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti
          ai   fini   dell'applicazione   dell'imposta,   ovvero   la
          presentazione delle denunce previste dall'art. 19 e' punito
          con  la   sanzione   amministrativa   dal   centoventi   al
          duecentoquaranta  per  cento  dell'imposta  dovuta.  Se  la
          richiesta di registrazione e' effettuata  con  ritardo  non
          superiore   a   30   giorni,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa  dal  sessanta  al  centoventi   per   cento
          dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di  euro
          200." 
              "Art. 72 (Occultazione di corrispettivo). - 1. Se viene
          occultato anche in parte  il  corrispettivo  convenuto,  si
          applica  la  sanzione  amministrativa  dal  centoventi   al
          duecentoquaranta per cento della differenza  tra  l'imposta
          dovuta e quella gia' applicata  in  base  al  corrispettivo
          dichiarato, detratto, tuttavia,  l'importo  della  sanzione
          eventualmente irrogata ai sensi dell'art. 71.".