Art. 21 
 
 
            Violazioni in materia di certificazione unica 
 
  1. All'articolo 4, comma 6-quinquies, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel secondo periodo, dopo le parole: "del decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 472"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  con  un
massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta"; 
    b)  dopo  l'ultimo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  "Se  la
certificazione e' correttamente trasmessa entro sessanta  giorni  dal
termine previsto nel primo periodo,  la  sanzione  e'  ridotta  a  un
terzo, con un massimo di euro 20.000.". 
 
          Note all'art. 21: 
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  4  del  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,   n.   322
          (Regolamento recante modalita' per la  presentazione  delle
          dichiarazioni   relative   alle   imposte   sui    redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore  aggiunto,  ai  sensi  dell'art.  3,
          comma  136,  della  legge  23  dicembre  1996,   n.   662),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  settembre  1998,  n.
          208, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni  dei  sostituti
          d'imposta). - 1. I soggetti indicati  nel  titolo  III  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, obbligati  ad  operare  ritenute  alla  fonte,  che
          corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma,  soggetti  a
          ritenute alla fonte secondo le  disposizioni  dello  stesso
          titolo, nonche' gli intermediari e gli altri  soggetti  che
          intervengono in  operazioni  fiscalmente  rilevanti  tenuti
          alla  comunicazione  di  dati  ai   sensi   di   specifiche
          disposizioni   normative,   presentano   annualmente    una
          dichiarazione unica, anche ai fini  dei  contributi  dovuti
          all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.)
          e  dei  premi  dovuti   all'Istituto   nazionale   per   le
          assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.),
          relativa a tutti i percipienti, redatta in  conformita'  ai
          modelli approvati con i provvedimenti di  cui  all'art.  1,
          comma 1. 
              2. La  dichiarazione  indica  i  dati  e  gli  elementi
          necessari per  l'individuazione  del  sostituto  d'imposta,
          dell'intermediario  e  degli  altri  soggetti  di  cui   al
          precedente comma, per la determinazione dell'ammontare  dei
          compensi e proventi,  sotto  qualsiasi  forma  corrisposti,
          delle ritenute, dei contributi e  dei  premi,  nonche'  per
          l'effettuazione  dei  controlli  e   gli   altri   elementi
          richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli  che
          l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono  in
          grado  di   acquisire   direttamente   e   sostituisce   le
          dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. 
              3. Con decreto del Ministro delle finanze,  emanato  di
          concerto con i Ministri del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica e del lavoro  e  della  previdenza
          sociale, la dichiarazione unica di  cui  al  comma  1  puo'
          essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti  e
          casse. 
              3-bis.   I    sostituti    d'imposta,    comprese    le
          Amministrazioni  dello   Stato,   anche   con   ordinamento
          autonomo, di cui al primo comma dell'art.  29  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          che effettuano  le  ritenute  sui  redditi  a  norma  degli
          articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n.  600
          del 1973, tenuti al rilascio della  certificazione  di  cui
          all'art. 7-bis del medesimo  decreto,  trasmettono  in  via
          telematica, direttamente o tramite gli  incaricati  di  cui
          all'art. 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia  delle  entrate  i
          dati  fiscali  e  contributivi  contenuti  nella   predetta
          certificazione, nonche' gli ulteriori  dati  necessari  per
          l'attivita'      di      liquidazione      e      controllo
          dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
          e assicurativi, entro il 31 luglio dell'anno  successivo  a
          quello di erogazione. Entro la stessa data sono,  altresi',
          trasmessi  in  via  telematica  i  dati   contenuti   nelle
          certificazioni  rilasciate  ai  soli  fini  contributivi  e
          assicurativi nonche' quelli  relativi  alle  operazioni  di
          conguaglio effettuate  a  seguito  dell'assistenza  fiscale
          prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241, e successive modificazioni.  Le  trasmissioni  in  via
          telematica effettuate ai  sensi  del  presente  comma  sono
          equiparate, a  tutti  gli  effetti,  alla  esposizione  dei
          medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. 
              4. Le  attestazioni  comprovanti  il  versamento  delle
          ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
          all'art.  1  sono  conservati  per  il   periodo   previsto
          dall'art. 43, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o  trasmessi,  su
          richiesta, all'ufficio competente. La  conservazione  delle
          attestazioni  relative   ai   versamenti   contributivi   e
          assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali. 
              4-bis.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3-bis,   i
          sostituti di imposta,  comprese  le  Amministrazioni  dello
          Stato, anche con ordinamento autonomo, gli  intermediari  e
          gli altri soggetti di cui al  comma  1  presentano  in  via
          telematica, secondo le  disposizioni  di  cui  all'art.  3,
          commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
          1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31  luglio
          di ciascun anno. 
              5. 
              6. 
              6-bis. I soggetti indicati nell'art. 29,  terzo  comma,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, che corrispondono compensi,  sotto  qualsiasi
          forma,  soggetti   a   ritenuta   alla   fonte   comunicano
          all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i  dati
          fiscali dei percipienti. Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il  contenuto,  i
          termini e le modalita' delle comunicazioni,  previa  intesa
          con le rispettive Presidenze delle  Camere  e  della  Corte
          costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
          della Repubblica, e,  nel  caso  delle  regioni  a  statuto
          speciale,  con   i   Presidenti   dei   rispettivi   organi
          legislativi.  Nel  medesimo   provvedimento   puo'   essere
          previsto anche l'obbligo di indicare  i  dati  relativi  ai
          contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. 
              6-ter. I  soggetti  indicati  nel  comma  1  rilasciano
          un'apposita  certificazione  unica  anche   ai   fini   dei
          contributi dovuti all'Istituto nazionale per la  previdenza
          sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
          dette somme e valori, l'ammontare delle  ritenute  operate,
          delle detrazioni di imposta  effettuate  e  dei  contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  nonche'  gli  altri  dati
          stabiliti   con   il   provvedimento   amministrativo    di
          approvazione  dello  schema  di  certificazione  unica.  La
          certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
          agli altri enti e  casse  previdenziali.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
          con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sono
          stabilite  le  relative   modalita'   di   attuazione.   La
          certificazione unica sostituisce quelle  previste  ai  fini
          contributivi. 
              6-quater. Le certificazioni  di  cui  al  comma  6-ter,
          sottoscritte  anche  mediante   sistemi   di   elaborazione
          automatica, sono consegnate agli interessati  entro  il  28
          febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e  i
          valori sono stati corrisposti ovvero  entro  dodici  giorni
          dalla richiesta degli stessi in caso  di  interruzione  del
          rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui  all'art.  27  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, la  certificazione  puo'  essere  sostituita  dalla
          copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e
          11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 
              6-quinquies. Le certificazioni di cui  al  comma  6-ter
          sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle  entrate
          entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello  in  cui  le
          somme  e  i  valori  sono  stati  corrisposti.   Per   ogni
          certificazione omessa,  tardiva  o  errata  si  applica  la
          sanzione  di  cento  euro  in  deroga  a  quanto   previsto
          dall'art. 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
          472, con  un  massimo  di  euro  50.000  per  sostituto  di
          imposta.   Nei   casi   di   errata   trasmissione    della
          certificazione,  la  sanzione  non   si   applica   se   la
          trasmissione della corretta  certificazione  e'  effettuata
          entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel
          primo  periodo.  Se  la  certificazione  e'   correttamente
          trasmessa entro sessanta giorni dal  termine  previsto  nel
          primo periodo, la sanzione e' ridotta a un  terzo,  con  un
          massimo di euro 20.000.".