Art. 20 
                  Accesso alle informazioni del FSE 
                      per finalita' di governo 
 
  1. Le regioni e le province autonome trattano i dati del FSE di cui
all'articolo 19 per finalita' di governo, con le  modalita'  previste
per le attivita' di programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria, di cui all'allegato  concernente  l'Elenco
dei trattamenti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome
dello schema tipo di Regolamento volto a disciplinare  i  trattamenti
dei dati sensibili e giudiziari effettuati presso  le  regioni  e  le
province autonome, le aziende sanitarie, gli enti e agenzie regionali
e provinciali, gli enti  vigilati  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo  n.
196 del 2003. 
  2. Il  Ministero  della  salute  tratta  i  dati  del  FSE  di  cui
all'articolo  19,  per  finalita'  di  governo,   nell'ambito   delle
attivita' di valutazione e monitoraggio dell'erogazione  dei  Livelli
essenziali di assistenza, nonche' delle attivita' di cui all'articolo
30 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,  avvalendosi  del
Nuovo Sistema Informativo Sanitario, in coerenza con le  disposizioni
attuative dell'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135. 
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali tratta i  dati
del FSE di cui all'articolo 19 in forma individuale, ma privi di ogni
riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli assistiti
e comunque con modalita' che, pur  consentendo  il  collegamento  nel
tempo delle informazioni  riferite  ai  medesimi  assistiti,  rendano
questi ultimi non identificabili. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 del citato
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
                
              «Art. 20. (Principi applicabili al trattamento di  dati
          sensibili) - 1. Il trattamento dei dati sensibili da  parte
          di soggetti pubblici e' consentito solo se  autorizzato  da
          espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
          i tipi di dati che possono essere trattati e di  operazioni
          eseguibili e le finalita' di rilevante  interesse  pubblico
          perseguite. 
              2. Nei casi in cui una disposizione di legge  specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di  dati  sensibili  e   di   operazioni   eseguibili,   il
          trattamento e' consentito solo in riferimento  ai  tipi  di
          dati e di operazioni identificati e resi  pubblici  a  cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con  atto  di
          natura regolamentare  adottato  in  conformita'  al  parere
          espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154,  comma  1,
          lettera g), anche su schemi tipo. 
              3. Se il trattamento non e' previsto  espressamente  da
          una disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici  possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle demandate ai  medesimi  soggetti  dalla  legge,  che
          perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e  per
          le  quali  e'  conseguentemente   autorizzato,   ai   sensi
          dell'articolo  26,  comma  2,  il  trattamento   dei   dati
          sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto
          pubblico  provvede  altresi'  a  identificare   e   rendere
          pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui  al
          comma 2. 
              4. L'identificazione dei tipi di dati e  di  operazioni
          di  cui  ai  commi  2  e  3  e'  aggiornata   e   integrata
          periodicamente. 
              Art. 21. (Principi applicabili al trattamento  di  dati
          giudiziari) - 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte
          di soggetti pubblici e' consentito solo se  autorizzato  da
          espressa disposizione di legge o provvedimento del  Garante
          che  specifichino  le  finalita'  di  rilevante   interesse
          pubblico del trattamento, i tipi  di  dati  trattati  e  di
          operazioni eseguibili. 
              1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari  e'  altresi'
          consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli
          d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni  di
          criminalita'  organizzata  stipulati   con   il   Ministero
          dell'interno  o  con  i  suoi  uffici  periferici  di   cui
          all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, previo parere del Garante per  la  protezione
          dei dati personali, che specificano la tipologia  dei  dati
          trattati e delle operazioni eseguibili. 
              2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4,
          si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  30  del  decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni  in  materia
          di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
          delle province, nonche' di determinazione dei costi  e  dei
          fabbisogni standard nel settore sanitario): 
                
              «Art.   30.   (Disposizioni   relative    alla    prima
          applicazione) - 1. In fase di prima applicazione: 
              a) restano ferme le vigenti disposizioni in materia  di
          riparto delle somme destinate al rispetto  degli  obiettivi
          del Piano sanitario nazionale, ad altre attivita' sanitarie
          a destinazione vincolate, nonche'  al  finanziamento  della
          mobilita' sanitaria; 
              b) restano altresi' ferme le ulteriori disposizioni  in
          materia di finanziamento  sanitario  non  disciplinate  dal
          presente decreto. 
              2. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza
          Stato-Regioni,   implementa   un   sistema   adeguato    di
          valutazione della qualita' delle  cure  e  dell'uniformita'
          dell'assistenza  in  tutte  le  regioni  ed   effettua   un
          monitoraggio costante dell'efficienza e dell'efficacia  dei
          servizi,  anche  al   fine   degli   adempimenti   di   cui
          all'articolo 27, comma 11.». 
              - Per il riferimento al comma 25-bis  dell'articolo  15
          del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, vedasi  nelle  note
          alle premesse.