Art. 14 
 
 
Rimozione degli impedimenti alla risolvibilita' di banche non facenti
                         parte di un gruppo 
 
  1.  Se,  a  seguito  della  valutazione  effettuata   conformemente
all'articolo   12,    risultano    impedimenti    sostanziali    alla
risolvibilita' di una banca, la Banca d'Italia ne  da'  comunicazione
alla  banca  stessa,  alla  Banca  Centrale  Europea  se  questa   e'
l'autorita' competente, nonche' alle autorita' di  risoluzione  degli
Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. In  caso
di gruppo, si procede a norma dell'articolo 15. 
  2.  Entro  quattro   mesi   dalla   data   di   ricevimento   della
comunicazione, la banca propone misure per superare gli  impedimenti.
Le misure sono approvate se ritenute adeguate e dell'approvazione  e'
data comunicazione alla banca. In caso contrario, la  Banca  d'Italia
indica alla banca, direttamente o per il tramite della Banca Centrale
Europea  quando  questa  e'   l'autorita'   competente,   le   misure
alternative da adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi  1
e 2. Esse sono individuate tenuto conto del possibile  impatto  degli
impedimenti sulla stabilita' finanziaria e dell'effetto delle  misure
alternative sull'attivita' della banca, sulla sua stabilita' e  sulla
sua capacita'  di  contribuire  al  sistema  economico,  nonche'  sul
mercato interno dei servizi finanziari e sulla stabilita' finanziaria
di altri Stati membri e dell'Unione. La banca propone entro  un  mese
un piano per conformarsi ad esse.