Art. 15 
 
Misure urgenti per favorire la  realizzazione  di  impianti  sportivi
                       nelle periferie urbane 
 
  1. Ai fini del  potenziamento  dell'attivita'  sportiva  agonistica
nazionale  e  dello  sviluppo  della   relativa   cultura   in   aree
svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di  rimuovere
gli squilibri economico sociali e incrementare la  sicurezza  urbana,
e' istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze, per il successivo trasferimento al  bilancio  autonomo
della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  il  Fondo  «Sport  e
Periferie» da trasferire  al  Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano
(CONI). A tal fine e' autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni
di euro nel triennio 2015-2017,  di  cui  20  milioni  nel  2015,  50
milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017. 
  2. Il Fondo e' finalizzato ai seguenti interventi: 
    a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul  territorio
nazionale; 
    b)  realizzazione  e  rigenerazione  di  impianti  sportivi   con
destinazione all'attivita' agonistica  nazionale,  localizzati  nelle
aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione  di
attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di  rimuovere
gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; 
    c) completamento e adeguamento di  impianti  sportivi  esistenti,
con destinazione all'attivita' agonistica nazionale e internazionale; 
    d) attivita' e interventi finalizzati alla presentazione  e  alla
promozione della candidatura di Roma 2024. 
  3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, il CONI
presenta   alla   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   per
l'approvazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti
e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  il  piano   pluriennale   degli
interventi, che puo'  essere  rimodulato  entro  il  28  febbraio  di
ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri. Per la predisposizione e attuazione del piano
pluriennale, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano  puo'  avvalersi
del personale in servizio presso altre pubbliche  amministrazioni  in
possesso delle specifiche competenze tecniche in materia. 
  4.  Il  CONI  presenta  annualmente  all'Autorita'  Vigilante   una
Relazione  sull'utilizzo  dei  Fondi  assegnati  e  sullo  stato   di
realizzazione degli interventi finanziati con le risorse  di  cui  al
comma 1. 
  5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di  cui
al comma 3, e' possibile utilizzare le procedure semplificate di  cui
all'articolo 1 comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al  comma
3, le associazioni e le societa' sportive senza fini di lucro possono
presentare al Comune, sul cui territorio insiste l'impianto  sportivo
da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un  progetto  preliminare
accompagnato da un piano di fattibilita' economico finanziaria per la
rigenerazione,  la  riqualificazione  e  l'ammodernamento  e  per  la
successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a  favorire
l'aggregazione  sociale  e  giovanile.   Se   il   Comune   riconosce
l'interesse  pubblico  del  progetto  affida  la  gestione   gratuita
dell'impianto all'associazione  o  alla  societa'  sportiva  per  una
durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento. 
  7. Le associazioni sportive o le societa'  sportive  che  hanno  la
gestione di  un  impianto  sportivo  pubblico  possono  aderire  alle
convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la
fornitura di energia elettrica di gas o di altro combustibile al fine
di garantire la gestione dello stesso impianto. 
  8.    Per    interventi    di    rigenerazione,     ammodernamento,
riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal Piano  di  cui
al  comma  3,  il  Comune  puo'  deliberare  l'individuazione   degli
interventi promossi da associazioni sportive senza  scopo  di  lucro,
per l'applicazione dell'articolo 24 del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164.