Art. 15 Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane 1. Ai fini del potenziamento dell'attivita' sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, e' istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie» da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). A tal fine e' autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017. 2. Il Fondo e' finalizzato ai seguenti interventi: a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attivita' agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attivita' agonistica nazionale e internazionale; d) attivita' e interventi finalizzati alla presentazione e alla promozione della candidatura di Roma 2024. 3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano pluriennale degli interventi, che puo' essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la predisposizione e attuazione del piano pluriennale, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano puo' avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia. 4. Il CONI presenta annualmente all'Autorita' Vigilante una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1. 5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, e' possibile utilizzare le procedure semplificate di cui all'articolo 1 comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, le associazioni e le societa' sportive senza fini di lucro possono presentare al Comune, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilita' economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se il Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto affida la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla societa' sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento. 7. Le associazioni sportive o le societa' sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto. 8. Per interventi di rigenerazione, ammodernamento, riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal Piano di cui al comma 3, il Comune puo' deliberare l'individuazione degli interventi promossi da associazioni sportive senza scopo di lucro, per l'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.