Art. 17 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dal  presente  decreto,  ad  esclusione  di
quelli a cui si provvede ai sensi  dell'articolo  13,  pari  a  765,1
milioni di euro per l'anno 2015, a 129,3 milioni di euro  per  l'anno
2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede: 
    a) quanto a 483,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante
riduzione delle dotazioni di competenza  e  di  cassa  relative  alle
missioni e ai programmi  di  spesa  degli  stati  di  previsione  dei
Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto; 
    b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2015, mediante  utilizzo
delle risorse di cui all'articolo5, comma  2,  del  decreto-legge  21
giugno  2013,  n.  69,  convertito,  in  legge,  con   modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    c) quanto a 27,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla
quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF); 
    d) quanto  a  12  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante
riduzione della dotazione del fondo relativo alle risorse finanziarie
da destinare ad ulteriori occorrenze per l'attuazione del federalismo
amministrativo di cui  all'articolo  52,  comma  8,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388; 
    e) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di   cui   all'articolo   41,   comma
16-sexiesdecies,  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,   n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
    f) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante  utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, che sono ridotte di 5 milioni di euro
per l'anno 2015; 
    g) quanto  a  11  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze   per   1,347   milioni   di   euro,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 8  milioni
di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della  cooperazione  internazionale  per  0,653  milioni  di  euro  e
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio per 1 milione di euro; 
    h) quanto a 85 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2015  e
2016, e a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2015, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle  finanze
per 53 milioni di euro per l'anno 2015, 68 milioni per l'anno 2016  e
30 milioni di euro per  l'anno  2017;  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 14 milioni di euro
per  l'anno  2015  e  17   milioni   di   euro   per   l'anno   2016;
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 10 milioni di
euro  per  l'anno  2015;  l'accantonamento  relativo   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2  milioni
di euro per l'anno 2015; l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per 6 milioni di euro per l'anno 2015; 
    i) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione
della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione di  cui  all'articolo  1,  comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    l) quanto a  7,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 19-ter, comma 16,  lettera
e), del decreto-legge 25 settembre  2009,  n.  135,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166; 
    m) quanto a 123,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2015  mediante
corrispondente utilizzo delle ulteriori economie accertate,  relative
al medesimo anno 2015, a seguito  dell'attivita'  di  monitoraggio  e
verifica  concernente   le   complessive   misure   di   salvaguardia
dall'incremento dei requisiti di  accesso  al  sistema  pensionistico
stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e
per le quali  la  certificazione  del  diritto  al  beneficio  e'  da
ritenersi  conclusa   rispetto   a   quanto   utilizzato   ai   sensi
dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del presente decreto.  E'
corrispondentemente ridotto  per  l'anno  2015  lo  stanziamento  del
capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali; 
    n) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,9 milioni  di
euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo  per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189, e successive modificazioni. 
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti,  da  adottare  entro  10
giorni dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  le  occorrenti
variazioni di bilancio,  anche  in  conto  residui.  Ove  necessario,
previa  richiesta  dell'amministrazione  competente,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  puo'   disporre   il   ricorso   ad
anticipazioni  di  tesoreria,   la   cui   regolarizzazione   avviene
tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa.