Art. 13 
 
 
        Conversione in autorizzazioni di diritti di impianto 
                        in capo ai produttori 
 
  1. I titolari  di  diritto  di  impianto  presentano  alla  Regione
competente le richieste di conversione in autorizzazione a  decorrere
dal 15 settembre 2015 fino al 31 dicembre 2020 e, comunque, non oltre
la data di scadenza del diritto. 
  2. L'autorizzazione rilasciata dalla conversione di un  diritto  di
impianto ha la medesima validita' del diritto che  l'ha  generata  e,
qualora non utilizzata, scade  entro  il  31  dicembre  2023  secondo
quanto previsto dal decreto ministeriale  n.  1213  del  19  febbraio
2015. 
  3. Le Regioni rilasciano  le  autorizzazioni  entro  3  mesi  dalla
presentazione  delle  richieste  ed  aggiornano  contestualmente   il
Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per  gli  impianti
viticoli.