Art. 13 Conversione in autorizzazioni di diritti di impianto in capo ai produttori 1. I titolari di diritto di impianto presentano alla Regione competente le richieste di conversione in autorizzazione a decorrere dal 15 settembre 2015 fino al 31 dicembre 2020 e, comunque, non oltre la data di scadenza del diritto. 2. L'autorizzazione rilasciata dalla conversione di un diritto di impianto ha la medesima validita' del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade entro il 31 dicembre 2023 secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015. 3. Le Regioni rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi dalla presentazione delle richieste ed aggiornano contestualmente il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.