Art. 12 Trasmissione dei dati ai fini della levata del protesto o della constatazione equivalente in via telematica 1. In caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica il trattario o l'emittente, per conto del negoziatore, trasmette in via telematica ai pubblici ufficiali abilitati la distinta con la quale richiede la levata del protesto o della constatazione equivalente, sottoscritta con firma digitale, unitamente all'immagine dell'assegno generata ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, nonche' le informazioni di cui all'Allegato tecnico (capitolo 6.1). 2. Gli intermediari e i pubblici ufficiali, d'accordo tra loro, possono stabilire che la documentazione di cui al comma 1 non sia sottoscritta con firma digitale purche' essa sia comunque riconducibile in modo certo al trattario o all'emittente, senza possibilita' di suo ripudio. 3. Gli intermediari adottano ogni necessario presidio organizzativo e procedurale atto a garantire che la documentazione di cui al comma 1 possa essere trasmessa una sola volta con riferimento a ciascun assegno; e' fatto salvo il caso in cui l'intermediario abbia ricevuto in via telematica dal pubblico ufficiale un documento attestante la non protestabilita' del titolo.