Art. 12 
 
 
       Trasmissione dei dati ai fini della levata del protesto 
         o della constatazione equivalente in via telematica 
 
  1. In caso  di  mancato  pagamento  di  un  assegno  presentato  al
pagamento in forma elettronica il trattario o l'emittente, per  conto
del negoziatore, trasmette in via telematica  ai  pubblici  ufficiali
abilitati la distinta con la quale richiede la levata del protesto  o
della constatazione equivalente,  sottoscritta  con  firma  digitale,
unitamente all'immagine dell'assegno generata ai  sensi  dell'art.  3
del Regolamento, nonche' le informazioni di cui all'Allegato  tecnico
(capitolo 6.1). 
  2. Gli intermediari e i pubblici  ufficiali,  d'accordo  tra  loro,
possono stabilire che la documentazione di cui al  comma  1  non  sia
sottoscritta  con  firma   digitale   purche'   essa   sia   comunque
riconducibile in modo  certo  al  trattario  o  all'emittente,  senza
possibilita' di suo ripudio. 
  3. Gli intermediari adottano ogni necessario presidio organizzativo
e procedurale atto a garantire che la documentazione di cui al  comma
1 possa essere trasmessa una sola volta  con  riferimento  a  ciascun
assegno; e' fatto salvo il caso in cui l'intermediario abbia ricevuto
in via telematica dal pubblico ufficiale un documento  attestante  la
non protestabilita' del titolo.