Art. 13 Levata del protesto o della constatazione equivalente in via telematica 1. Nei casi di cui al precedente art. 12, il protesto o la constatazione equivalente vengono levati in via telematica dal pubblico ufficiale a cio' abilitato, esclusivamente sulla base dell'immagine dell'assegno e delle informazioni inviate dal trattario o dall'emittente. 2. Il protesto o la constatazione equivalente possono essere uniti all'immagine dell'assegno e devono essere sottoscritti con firma digitale dal pubblico ufficiale. 3. Qualora l'assegno non risulti protestabile, il pubblico ufficiale genera e sottoscrive con firma digitale un documento attestante la non protestabilita' del titolo (capitolo 6.1 dell'Allegato tecnico). 4. Il trattario o l'emittente acquisiscono per via telematica dal pubblico ufficiale il protesto o la constatazione equivalente ovvero il documento attestante la non protestabilita' del titolo e lo inviano, sempre per via telematica, al negoziatore non oltre il quarto giorno lavorativo successivo all'acquisizione. 5. Il negoziatore conserva il protesto o la constatazione equivalente ovvero il documento attestante la non protestabilita' del titolo in conformita' ai criteri previsti dall'art. 4, comma 2 del Regolamento.