Art. 13 
 
 
              Levata del protesto o della constatazione 
                    equivalente in via telematica 
 
  1. Nei casi di  cui  al  precedente  art.  12,  il  protesto  o  la
constatazione  equivalente  vengono  levati  in  via  telematica  dal
pubblico  ufficiale  a  cio'  abilitato,  esclusivamente  sulla  base
dell'immagine dell'assegno e delle informazioni inviate dal trattario
o dall'emittente. 
  2. Il protesto o la constatazione equivalente possono essere  uniti
all'immagine dell'assegno e  devono  essere  sottoscritti  con  firma
digitale dal pubblico ufficiale. 
  3.  Qualora  l'assegno  non  risulti  protestabile,   il   pubblico
ufficiale genera  e  sottoscrive  con  firma  digitale  un  documento
attestante  la  non  protestabilita'   del   titolo   (capitolo   6.1
dell'Allegato tecnico). 
  4. Il trattario o l'emittente acquisiscono per via  telematica  dal
pubblico ufficiale il protesto o la constatazione equivalente  ovvero
il documento attestante  la  non  protestabilita'  del  titolo  e  lo
inviano, sempre per via  telematica,  al  negoziatore  non  oltre  il
quarto giorno lavorativo successivo all'acquisizione. 
  5.  Il  negoziatore  conserva  il  protesto  o   la   constatazione
equivalente ovvero il documento attestante la non protestabilita' del
titolo in conformita' ai criteri previsti dall'art. 4,  comma  2  del
Regolamento.