Art. 10 Limiti all'esercizio del diritto di consultazione 1. Le imprese di assicurazione, la CONSAP, l'UCI e gli altri soggetti aventi diritto, consultano le banche dati esclusivamente per le finalita' di cui all'art. 4, comma 1. 2. I soggetti terzi, consultano le banche dati esclusivamente per le finalita' previste dalla legge che li ammette alla consultazione. La tipologia dei dati accessibili e le modalita' tecniche di consultazione sono stabilite mediante specifiche convenzioni con l'IVASS. 3. La consultazione delle banche dati e il trattamento delle informazioni acquisite e' limitato ai dati pertinenti e non eccedenti rispetto al perseguimento delle finalita' di cui ai commi 1 e 2.