Art. 10 
 
          Limiti all'esercizio del diritto di consultazione 
 
  1. Le imprese di  assicurazione,  la  CONSAP,  l'UCI  e  gli  altri
soggetti aventi diritto, consultano le banche dati esclusivamente per
le finalita' di cui all'art. 4, comma 1. 
  2. I soggetti terzi, consultano le banche dati  esclusivamente  per
le finalita' previste dalla legge che li ammette alla  consultazione.
La  tipologia  dei  dati  accessibili  e  le  modalita'  tecniche  di
consultazione sono  stabilite  mediante  specifiche  convenzioni  con
l'IVASS. 
  3. La consultazione  delle  banche  dati  e  il  trattamento  delle
informazioni acquisite e' limitato ai dati pertinenti e non eccedenti
rispetto al perseguimento delle finalita' di cui ai commi 1 e 2.