Art. 11 Modalita' di abilitazione alla consultazione 1. Le imprese di assicurazione, la CONSAP e l'UCI consultano le banche dati per la verifica della situazione storica collegata al caso in esame, nell'ambito del processo di gestione dei sinistri. Le imprese di assicurazione consultano la banca dati sinistri per la verifica della correttezza delle dichiarazioni rilasciate dal contraente qualora, all'atto della stipula del contratto, l'attestazione sullo stato del rischio non risulti presente nel relativo archivio disciplinato dal regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015. 2. Gli enti di cui al comma 1 comunicano all'IVASS gli estremi identificativi dei soggetti per i quali, in ragione della connessione con l'attivita' svolta su loro incarico, intendono richiedere l'abilitazione alla consultazione delle banche dati, con l'indicazione dei relativi requisiti e secondo le modalita' previste nell'allegato 2. L'IVASS rilascia o nega l'abilitazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione secondo la procedura di cui all'allegato 2, fornendo per ciascuno dei soggetti abilitati un distinto codice identificativo. 3. Gli enti di cui al comma 1 comunicano all'IVASS, entro cinque giorni, la perdita dei requisiti che legittimano la consultazione da parte dei soggetti abilitati. 4. Salvi comunque gli obblighi e la responsabilita' degli enti di cui al comma 1, i responsabili e il personale delle strutture e degli uffici mediante i quali e' effettuata la consultazione sono vincolati al segreto sugli elementi informativi acquisiti e sono personalmente responsabili per la violazione degli obblighi di riservatezza derivanti dal trattamento delle informazioni acquisite tramite consultazione delle banche dati e della loro utilizzazione o divulgazione a terzi per finalita' non consentite dalla legge.