Art. 11 
 
            Modalita' di abilitazione alla consultazione 
 
  1. Le imprese di assicurazione, la CONSAP  e  l'UCI  consultano  le
banche dati per la verifica della  situazione  storica  collegata  al
caso in esame, nell'ambito del processo di gestione dei sinistri.  Le
imprese di assicurazione consultano la banca  dati  sinistri  per  la
verifica  della  correttezza  delle  dichiarazioni   rilasciate   dal
contraente   qualora,   all'atto   della   stipula   del   contratto,
l'attestazione sullo stato  del  rischio  non  risulti  presente  nel
relativo archivio disciplinato dal regolamento  IVASS  n.  9  del  19
maggio 2015. 
  2. Gli enti di cui al comma  1  comunicano  all'IVASS  gli  estremi
identificativi dei soggetti per i quali, in ragione della connessione
con  l'attivita'  svolta  su  loro  incarico,  intendono   richiedere
l'abilitazione   alla   consultazione   delle   banche   dati,    con
l'indicazione dei relativi requisiti e secondo le modalita'  previste
nell'allegato 2. L'IVASS rilascia  o  nega  l'abilitazione  entro  30
giorni dal ricevimento della comunicazione secondo  la  procedura  di
cui all'allegato 2, fornendo per ciascuno dei soggetti  abilitati  un
distinto codice identificativo. 
  3. Gli enti di cui al comma 1 comunicano  all'IVASS,  entro  cinque
giorni, la perdita dei requisiti che legittimano la consultazione  da
parte dei soggetti abilitati. 
  4. Salvi comunque gli obblighi e la responsabilita' degli  enti  di
cui al comma 1, i responsabili e il personale delle strutture e degli
uffici mediante i quali e' effettuata la consultazione sono vincolati
al segreto sugli elementi informativi acquisiti e sono  personalmente
responsabili  per  la  violazione  degli  obblighi  di   riservatezza
derivanti  dal  trattamento  delle  informazioni  acquisite   tramite
consultazione  delle  banche  dati  e  della  loro  utilizzazione   o
divulgazione a terzi per finalita' non consentite dalla legge.