Art. 12 
 
                 Modalita' di consultazione da parte 
                     dei soggetti aventi diritto 
 
  1. I soggetti aventi diritto consultano le banche dati in base alle
seguenti chiavi di ricerca, utilizzate anche contestualmente: 
    a) cognome, nome, luogo, data di  nascita  e  codice  fiscale  di
persone fisiche; 
    b)  ragione/denominazione  sociale  e  partita  IVA  di   persone
giuridiche, societa' o altri enti collettivi; 
    c) targhe (o numeri di telaio) dei veicoli. 
  2. La consultazione puo' avvenire secondo le seguenti modalita': 
    a) batch, che permette l'acquisizione via file delle informazioni
di cui al comma 3; 
    b) on line, che permette  l'immediata  visualizzazione  e  stampa
delle informazioni di cui al comma 4. 
  3. Con la  consultazione  batch,  le  banche  dati  forniscono,  in
riscontro all'inoltro via file di una lista di targhe  (o  numeri  di
telaio), di codici fiscali e di partite IVA, un  file  contenente  il
numero di sinistri presenti per ciascuna targa (o numero di  telaio),
codice fiscale o partita IVA immessa, nonche' la  valorizzazione  dei
relativi parametri di significativita'. 
  4. Con la consultazione on line, le banche dati forniscono evidenza
del numero dei sinistri nei  quali  risultino  coinvolti  la  persona
fisica, la societa' o l'ente collettivo  (identificabile  tramite  il
codice fiscale o la partita IVA) o il veicolo (identificabile tramite
la targa o il numero di  telaio)  in  relazione  al  quale  e'  stata
effettuata l'interrogazione, nonche' la valorizzazione  dei  relativi
parametri di significativita'. Le banche dati  forniscono,  altresi',
per ciascuno dei suddetti sinistri le informazioni relative a: 
    a) data e luogo del sinistro; 
    b) targhe (o numeri di telaio) dei veicoli coinvolti; 
    c) denominazione delle imprese di assicurazione coinvolte; 
    d) ubicazione del danno alle cose; 
    e) presenza e tipo della lesione in caso di danno alla persona; 
    f) pagamenti  per  danni  a  cose  e/o  persone  determinati  dal
sinistro; 
    g) elementi identificativi (eventualmente correlati con il codice
fiscale o la partita IVA) dei soggetti a vario titolo coinvolti ed  i
rispettivi ruoli, come individuati ai sensi  dell'art.  6,  comma  2,
lettere b), c), d), f), g), h), j).