Art. 12 Modalita' di consultazione da parte dei soggetti aventi diritto 1. I soggetti aventi diritto consultano le banche dati in base alle seguenti chiavi di ricerca, utilizzate anche contestualmente: a) cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale di persone fisiche; b) ragione/denominazione sociale e partita IVA di persone giuridiche, societa' o altri enti collettivi; c) targhe (o numeri di telaio) dei veicoli. 2. La consultazione puo' avvenire secondo le seguenti modalita': a) batch, che permette l'acquisizione via file delle informazioni di cui al comma 3; b) on line, che permette l'immediata visualizzazione e stampa delle informazioni di cui al comma 4. 3. Con la consultazione batch, le banche dati forniscono, in riscontro all'inoltro via file di una lista di targhe (o numeri di telaio), di codici fiscali e di partite IVA, un file contenente il numero di sinistri presenti per ciascuna targa (o numero di telaio), codice fiscale o partita IVA immessa, nonche' la valorizzazione dei relativi parametri di significativita'. 4. Con la consultazione on line, le banche dati forniscono evidenza del numero dei sinistri nei quali risultino coinvolti la persona fisica, la societa' o l'ente collettivo (identificabile tramite il codice fiscale o la partita IVA) o il veicolo (identificabile tramite la targa o il numero di telaio) in relazione al quale e' stata effettuata l'interrogazione, nonche' la valorizzazione dei relativi parametri di significativita'. Le banche dati forniscono, altresi', per ciascuno dei suddetti sinistri le informazioni relative a: a) data e luogo del sinistro; b) targhe (o numeri di telaio) dei veicoli coinvolti; c) denominazione delle imprese di assicurazione coinvolte; d) ubicazione del danno alle cose; e) presenza e tipo della lesione in caso di danno alla persona; f) pagamenti per danni a cose e/o persone determinati dal sinistro; g) elementi identificativi (eventualmente correlati con il codice fiscale o la partita IVA) dei soggetti a vario titolo coinvolti ed i rispettivi ruoli, come individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere b), c), d), f), g), h), j).