Art. 13 
 
          Modalita' di consultazione da parte delle imprese 
              di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI 
 
  1. Le imprese di assicurazione, la CONSAP  e  l'UCI  consultano  le
banche dati in base alle seguenti chiavi di ricerca, utilizzate anche
contestualmente: 
    a) cognome, nome, luogo, data di  nascita  e  codice  fiscale  di
persone fisiche; 
    b)  ragione/denominazione  sociale  e  partita  IVA  di   persone
giuridiche, societa' o altri enti collettivi; 
    c) targhe (o numeri di telaio) dei veicoli. 
  2. I soggetti abilitati di cui all'art.  11,  comma  2  avviano  la
consultazione delle banche dati indicando: 
    a) il numero di sinistro in  relazione  al  quale  richiedono  la
consultazione, in caso di accesso ai sensi dell'art. 9, comma 1; 
    b) il numero della polizza, in caso di accesso ai sensi dell'art.
9, comma 5. 
  3. La consultazione avviene in modalita'  on  line  per  consentire
l'immediata visualizzazione e stampa delle  informazioni  di  cui  al
comma 4, nonche' di quelle di cui al  comma  5,  al  ricorrere  delle
condizioni previste dallo stesso comma. 
  4. Con la consultazione on line, le banche dati forniscono evidenza
del numero dei sinistri nei  quali  risultino  coinvolti  la  persona
fisica, la societa' o l'ente collettivo  (identificabile  tramite  il
codice fiscale o la partita IVA) o il veicolo (identificabile tramite
la targa o il numero di  telaio)  in  relazione  al  quale  e'  stata
effettuata l'interrogazione, nonche' la valorizzazione  dei  relativi
parametri di significativita'. Sono altresi' fornite le  informazioni
su: 
    a) data e luogo del sinistro; 
    b) tipologia dei danni occorsi (a cose, a persone, misti); 
    c) data dei pagamenti, per la specifica tipologia di danno; 
    d) ruolo del veicolo o del soggetto circa la responsabilita'  nel
sinistro  (responsabile  o  danneggiato)  ed   eventuale   grado   di
responsabilita'; 
    e) indicazione del ruolo del soggetto nel  sinistro  (conducente,
proprietario o contraente del veicolo; testimone; terzo; ecc.).  
  5. Con ulteriore consultazione on line, effettuabile solo  in  caso
di accesso ai sensi dell'art. 9, comma 1, nonche'  di  valorizzazione
di almeno due parametri di significativita',  le  banche  dati  sono,
altresi',  in  grado  di  fornire,  per  ciascuno  dei  sinistri,  le
informazioni relative a: 
    a) targhe (o numeri di telaio) dei veicoli coinvolti; 
    b) denominazione delle imprese di assicurazione coinvolte; 
    c) ubicazione del danno alle cose; 
    d) presenza e tipo della lesione in caso di danno alla persona; 
    e) elementi identificativi (eventualmente correlati con il codice
fiscale o la partita IVA) dei soggetti a vario titolo coinvolti ed  i
rispettivi ruoli, come individuati ai sensi  dell'art.  6,  comma  2,
lettere b), c), d), f), g), h), j). 
  6. Previa attivazione di funzionalita' appositamente tracciate  dal
sistema informatico, la consultazione dei dati  di  cui  al  comma  5
puo',  altresi',  essere   effettuata   in   presenza   di   elementi
significativi  sotto  il  profilo  della  potenziale   esistenza   di
comportamenti fraudolenti,  anche  in  esito  alla  trasmissione  dei
flussi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  11  maggio  2015,  n.
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