Art. 13 Modalita' di consultazione da parte delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI 1. Le imprese di assicurazione, la CONSAP e l'UCI consultano le banche dati in base alle seguenti chiavi di ricerca, utilizzate anche contestualmente: a) cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale di persone fisiche; b) ragione/denominazione sociale e partita IVA di persone giuridiche, societa' o altri enti collettivi; c) targhe (o numeri di telaio) dei veicoli. 2. I soggetti abilitati di cui all'art. 11, comma 2 avviano la consultazione delle banche dati indicando: a) il numero di sinistro in relazione al quale richiedono la consultazione, in caso di accesso ai sensi dell'art. 9, comma 1; b) il numero della polizza, in caso di accesso ai sensi dell'art. 9, comma 5. 3. La consultazione avviene in modalita' on line per consentire l'immediata visualizzazione e stampa delle informazioni di cui al comma 4, nonche' di quelle di cui al comma 5, al ricorrere delle condizioni previste dallo stesso comma. 4. Con la consultazione on line, le banche dati forniscono evidenza del numero dei sinistri nei quali risultino coinvolti la persona fisica, la societa' o l'ente collettivo (identificabile tramite il codice fiscale o la partita IVA) o il veicolo (identificabile tramite la targa o il numero di telaio) in relazione al quale e' stata effettuata l'interrogazione, nonche' la valorizzazione dei relativi parametri di significativita'. Sono altresi' fornite le informazioni su: a) data e luogo del sinistro; b) tipologia dei danni occorsi (a cose, a persone, misti); c) data dei pagamenti, per la specifica tipologia di danno; d) ruolo del veicolo o del soggetto circa la responsabilita' nel sinistro (responsabile o danneggiato) ed eventuale grado di responsabilita'; e) indicazione del ruolo del soggetto nel sinistro (conducente, proprietario o contraente del veicolo; testimone; terzo; ecc.). 5. Con ulteriore consultazione on line, effettuabile solo in caso di accesso ai sensi dell'art. 9, comma 1, nonche' di valorizzazione di almeno due parametri di significativita', le banche dati sono, altresi', in grado di fornire, per ciascuno dei sinistri, le informazioni relative a: a) targhe (o numeri di telaio) dei veicoli coinvolti; b) denominazione delle imprese di assicurazione coinvolte; c) ubicazione del danno alle cose; d) presenza e tipo della lesione in caso di danno alla persona; e) elementi identificativi (eventualmente correlati con il codice fiscale o la partita IVA) dei soggetti a vario titolo coinvolti ed i rispettivi ruoli, come individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere b), c), d), f), g), h), j). 6. Previa attivazione di funzionalita' appositamente tracciate dal sistema informatico, la consultazione dei dati di cui al comma 5 puo', altresi', essere effettuata in presenza di elementi significativi sotto il profilo della potenziale esistenza di comportamenti fraudolenti, anche in esito alla trasmissione dei flussi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2015, n. 108.