Art. 14 
 
                   Tracciatura delle consultazioni 
 
  1. Ogni consultazione delle banche dati e' registrata e memorizzata
dall'IVASS, con l'indicazione del codice identificativo del  soggetto
che ha effettuato la  consultazione,  della  data  e  dell'ora  della
consultazione, delle chiavi di ricerca, del numero di sinistro e  dei
dati consultati. 
  2. L'IVASS esegue  controlli  sulle  consultazioni  effettuate  dai
soggetti abilitati, anche attraverso verifiche periodiche a campione. 
  3. In caso di consultazione irregolare, l'IVASS sospende  o  revoca
l'abilitazione del soggetto cui la stessa e'  riconducibile  mediante
il codice identificativo. 
  4. In caso di consultazione illegittima delle banche dati,  l'IVASS
puo' sospendere dalla consultazione i soggetti abilitati anche quando
e' configurabile  una  corresponsabilita'  degli  stessi  per  omesso
controllo o per disfunzioni organizzative tali da aver consentito  la
sistematica reiterazione della violazione da parte di altri  soggetti
che operano o hanno operato per proprio conto.