Art. 14 Tracciatura delle consultazioni 1. Ogni consultazione delle banche dati e' registrata e memorizzata dall'IVASS, con l'indicazione del codice identificativo del soggetto che ha effettuato la consultazione, della data e dell'ora della consultazione, delle chiavi di ricerca, del numero di sinistro e dei dati consultati. 2. L'IVASS esegue controlli sulle consultazioni effettuate dai soggetti abilitati, anche attraverso verifiche periodiche a campione. 3. In caso di consultazione irregolare, l'IVASS sospende o revoca l'abilitazione del soggetto cui la stessa e' riconducibile mediante il codice identificativo. 4. In caso di consultazione illegittima delle banche dati, l'IVASS puo' sospendere dalla consultazione i soggetti abilitati anche quando e' configurabile una corresponsabilita' degli stessi per omesso controllo o per disfunzioni organizzative tali da aver consentito la sistematica reiterazione della violazione da parte di altri soggetti che operano o hanno operato per proprio conto.