Art. 9 Consultazione delle imprese di assicurazione 1. Le imprese di assicurazione, anche quando agiscono in veste di imprese designate per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'art. 285 del Decreto, consultano le banche dati in fase di gestione di ciascun sinistro. 2. La consultazione di cui al comma 1 si considera effettuata con la ricezione del flusso di dati di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2015, n. 108. 3. In caso di mancata ricezione del flusso di dati di cui al comma 2, entro il termine di giorni 5 dalla comunicazione dei dati all'IVASS ai sensi dell'art. 7, l'obbligo di consultazione e' assolto con le modalita' indicate all'art. 12, commi 2, lettera a), e 3 o all'art. 13, commi da 1 a 4. 4. Quando dalla consultazione emerge la sussistenza di almeno due parametri di significativita', le imprese di cui al comma 1, anche se decidono di non avvalersi della facolta' di cui all'art. 148, comma 2-bis del decreto, acquisiscono le informazioni di cui all'art. 13, comma 5, ed eseguono specifici approfondimenti, dandone evidenza nel fascicolo di sinistro. 5. Le imprese di assicurazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto, consultano altresi' la banca dati sinistri ai fini dell'acquisizione dell'attestato di rischio, limitatamente ai casi previsti dall'art. 9, comma 5, del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, e con riferimento ai soli «dati sinistro» di cui all'allegato 1. 6. La consultazione di cui al comma 5 e' effettuata con le modalita' indicate all'art. 13, commi da 1 a 4.