Art. 9 
 
            Consultazione delle imprese di assicurazione 
 
   1. Le imprese di assicurazione, anche quando agiscono in veste  di
imprese designate per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di
garanzia per le vittime della strada di cui all'art. 285 del Decreto,
consultano le banche dati in fase di gestione di ciascun sinistro. 
  2. La consultazione di cui al comma 1 si considera  effettuata  con
la ricezione del flusso di dati di cui all'art.  3  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 11 maggio 2015, n. 108. 
  3. In caso di mancata ricezione del flusso di dati di cui al  comma
2, entro  il  termine  di  giorni  5  dalla  comunicazione  dei  dati
all'IVASS ai sensi dell'art. 7, l'obbligo di consultazione e' assolto
con le modalita' indicate all'art. 12, commi 2, lettera  a),  e  3  o
all'art. 13, commi da 1 a 4. 
  4. Quando dalla consultazione emerge la sussistenza di  almeno  due
parametri di significativita', le imprese di cui al comma 1, anche se
decidono di non avvalersi della facolta' di cui all'art.  148,  comma
2-bis del decreto, acquisiscono le informazioni di cui  all'art.  13,
comma 5, ed eseguono specifici approfondimenti, dandone evidenza  nel
fascicolo di sinistro. 
  5. Le imprese di assicurazione, ai sensi dell'art.  134,  comma  4,
del Decreto, consultano altresi'  la  banca  dati  sinistri  ai  fini
dell'acquisizione dell'attestato di rischio,  limitatamente  ai  casi
previsti dall'art. 9, comma 5, del regolamento  IVASS  n.  9  del  19
maggio 2015, e  con  riferimento  ai  soli  «dati  sinistro»  di  cui
all'allegato 1. 
  6. La consultazione  di  cui  al  comma  5  e'  effettuata  con  le
modalita' indicate all'art. 13, commi da 1 a 4.