Art. 19 
 
                  Conservazione delle registrazioni 
 
  1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  le
registrazioni dei programmi  trasmessi  nel  periodo  della  campagna
referendaria per i tre mesi successivi alla conclusione della  stessa
e, comunque,  a  conservare,  sino  alla  conclusione  dell'eventuale
procedimento, le registrazioni dei programmi in  relazione  ai  quali
sia stata notificata contestazione di violazione  delle  disposizioni
della   legge   22   febbraio   2000,   n.   28,   del   Codice    di
autoregolamentazione  di  cui   al   decreto   del   Ministro   delle
comunicazioni  8  aprile  2004,  nonche'  di  quelle  emanate   dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi radiotelevisivi e del presente provvedimento.