Art. 8 
 
                        Laboratorio centrale 
 
  1. Il trattamento dei dati raccolti  nel  Laboratorio  centrale  e'
consentito agli operatori di polizia giudiziaria in  servizio  presso
il  Laboratorio  centrale  stesso,   specificatamente   abilitati   e
designati incaricati del trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi
dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  e
successive   modificazioni,   esclusivamente   per    finalita'    di
applicazione  del   presente   regolamento,   previa   autorizzazione
dell'Autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 12, comma 2,  delle
legge. Al predetto personale e' vietato l'accesso al sistema AFIS. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  28  del  citato   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  si  veda  nelle  note
          all'art. 3. 
              - Per il testo  dell'art.  12  della  citata  legge  30
          giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 1.