Art. 18 
 
 
             Presunzione di conformita' degli esplosivi 
 
   1. Gli esplosivi che sono conformi  alle  norme  armonizzate  o  a
parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai  requisiti
essenziali di sicurezza di tali norme o parti di  esse  di  cui  all'
Allegato II.