Art. 19 
 
 
             Procedure di valutazione della conformita' 
 
  1. Gli esplosivi per  uso  civile  devono  soddisfare  i  requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II. 
  2. Ai fini della verifica di conformita' degli  esplosivi  per  uso
civile il fabbricante applica una delle  seguenti  procedure  di  cui
all'Allegato III: 
    
    a) per gli esplosivi prodotti in serie: 
      1) esame UE del tipo (modulo B) e, a  scelta  del  fabbricante,
una delle seguenti procedure: 
      1.1) conformita' al tipo basata  sul  controllo  interno  della
produzione unito a  prove  ufficiali  del  prodotto  sotto  controllo
effettuate a intervalli casuali (modulo C2); 
      1.2) conformita' al tipo basata sulla garanzia  della  qualita'
del processo di produzione (modulo D); 
      1.3) conformita' al tipo basata sulla garanzia di qualita'  del
prodotto (modulo E); 
      1.4) conformita' al tipo basata  sulla  verifica  del  prodotto
(modulo F); 
    
    b)  per  gli  esplosivi  da  realizzare  in   produzione   unica,
conformita' basata sulla verifica dell'esemplare unico (modulo G). 
  3. L'attestato di esame  "UE  del  tipo"  e  la  valutazione  della
conformita' di cui all'Allegato III sostituiscono per  gli  esplosivi
per uso civile il riconoscimento di cui  all'articolo  53  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con  regio  decreto
18 giugno 1931, n. 773. 
 
            NOTE ALL'ART. 19 
            Il testo dell'articolo 53 del citato  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno  1931,
          n. 773, cosi' recita: 
            "Art. 53 (art. 52 T.U. 1926) 
            E'  vietato  fabbricare,  tenere  in  casa   o   altrove,
          trasportare, immettere sul mercato,  importare,  esportare,
          trasferire,   o   vendere,   anche   negli    stabilimenti,
          laboratori,  depositi  o   spacci   autorizzati,   prodotti
          esplodenti che non siano stati riconosciuti e  classificati
          dal  Ministero  dell'interno,  sentito  il  parere  di  una
          commissione tecnica, ovvero che sono privi della  marcatura
          CE e che non hanno superato la valutazione  di  conformita'
          previsti dalle disposizioni di recepimento delle  direttive
          comunitarie in materia di prodotti esplodenti. 
            Nel regolamento sono classificati nelle categorie  e  nei
          relativi gruppi, tutti i  prodotti  esplodenti  secondo  la
          loro natura, composizione ed efficacia esplosiva. 
            L'iscrizione   nell'allegato   A   al   regolamento   per
          l'esecuzione del presente testo unico  dei  prodotti  nelle
          singole categorie e' disposta con  provvedimento  del  capo
          della  polizia  -   direttore   generale   della   pubblica
          sicurezza.  Gli  articoli  pirotecnici   marcati   CE   non
          necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma. 
            Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  le
          violazioni di cui al comma 1 sono punite con la  reclusione
          da sei mesi a tre anni e con la  multa  da  10.000  euro  a
          100.000 euro. 
            La pena di cui al comma 4 si applica anche  nei  casi  in
          cui le condotte  di  cui  al  comma  1  sono  riferibili  a
          prodotti oggettivamente difformi dai modelli  depositati  o
          altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura  "CE
          del  tipo"  ovvero  gli  estremi   del   provvedimento   di
          riconoscimento del Ministero dell'interno.".