Art. 21 
 
 
                Principi generali della marcatura CE 
 
  1. La  marcatura  CE  e'  soggetta  ai  principi  generali  di  cui
all'articolo 30 del regolamento (CE) n.  765/2008  e  corrisponde  al
modello previsto dall'Allegato V. 
 
            NOTE ALL'ART. 21 
            Per  i  riferimenti  normativi   del   regolamento   (CE)
          09/07/2008,  n.  765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio si veda nelle note alle premesse.