Art. 22 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE 1. La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sugli esplosivi. Qualora non sia possibile o la natura dell'esplosivo non lo consenta, essa e' apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 2. La marcatura CE e' apposta sull'esplosivo prima della sua immissione sul mercato. 3. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. 4. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare. 5. In caso di esplosivi fabbricati per uso proprio e utilizzati direttamente dal fabbricante o da un suo dipendente sul luogo dell'esplosione, la marcatura CE e' apposta sui documenti di accompagnamento. 6. E' vietato apporre sugli esplosivi marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilita', la riconoscibilita' o la leggibilita' della marcatura CE di conformita' e del numero di identificazione dell'organismo notificato.