Art. 22 
 
 
                Regole e condizioni per l'apposizione 
                         della marcatura CE 
 
  1. La marcatura  CE  e'  apposta  in  modo  visibile,  leggibile  e
indelebile sugli esplosivi. Qualora non sia  possibile  o  la  natura
dell'esplosivo non lo consenta, essa e' apposta sul suo imballaggio e
sui documenti di accompagnamento. 
  2. La marcatura  CE  e'  apposta  sull'esplosivo  prima  della  sua
immissione sul mercato. 
  3. La  marcatura  CE  e'  seguita  dal  numero  di  identificazione
dell'organismo notificato, qualora tale  organismo  intervenga  nella
fase di controllo della  produzione.  Il  numero  di  identificazione
dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base
alle  sue  istruzioni,  dal  fabbricante  o  dal  suo  rappresentante
autorizzato. 
  4. La marcatura CE e, se del caso,  il  numero  di  identificazione
dell'organismo notificato possono essere seguiti da  qualsiasi  altro
marchio che indichi un rischio o un impiego particolare. 
  5. In caso di esplosivi fabbricati per  uso  proprio  e  utilizzati
direttamente dal  fabbricante  o  da  un  suo  dipendente  sul  luogo
dell'esplosione,  la  marcatura  CE  e'  apposta  sui  documenti   di
accompagnamento. 
  6.  E'  vietato  apporre  sugli  esplosivi  marchi   o   iscrizioni
ingannevoli  o  comunque  tali  da   ridurre   la   visibilita',   la
riconoscibilita' o la leggibilita' della marcatura CE di  conformita'
e del numero di identificazione dell'organismo notificato.