Articolo 15 
 
 
             Premi per meriti scientifici e tecnologici 
 
  1. Per la valorizzazione del merito, gli Enti, possono, nei  limiti
dello 0,5  per  cento  della  spesa  complessiva  per  il  personale,
istituire premi biennali per il personale  ricercatore  e  tecnologo,
che  abbia  conseguito  risultati  di  eccellenza  nelle   specifiche
discipline di competenza, nel limite massimo annuale  del  venti  per
cento del trattamento retributivo e comunque nei limiti delle risorse
disponibili a  legislazione  vigente  per  il  trattamento  economico
fondamentale ed accessorio del personale. 
  2. Le procedure per l'assegnazione dei premi di cui al comma 1 sono
disciplinate  dal  consiglio   di   amministrazione   dell'Ente,   in
conformita'   con   i   principi   di   trasparenza,   imparzialita',
oggettivita', di cui all'articolo 12 della legge  7  agosto  1990  n.
241.