Art. 7 
 
 
              Salvaguardia dei vigneti eroici o storici 
 
  1.  Lo  Stato  promuove   interventi   di   ripristino,   recupero,
manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio
di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio  paesaggistico,
storico  e  ambientale,  di  seguito  denominati  «vigneti  eroici  o
storici». 
  2. I vigneti di cui al comma 1 sono situati  in  aree  vocate  alla
coltivazione  della  vite  nelle  quali  le  particolari   condizioni
ambientali e  climatiche  conferiscono  al  prodotto  caratteristiche
uniche,  in  quanto  strettamente  connesse  alle  peculiarita'   del
territorio d'origine. 
  3. Il Ministro, con proprio decreto, emanato entro  un  anno  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, di  concerto  con  il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere
entro trenta giorni dalla data di assegnazione del  relativo  schema,
stabilisce i criteri per: 
    a) individuare i territori nei quali sono situati  i  vigneti  di
cui al comma 1; 
    b)  definire  le   tipologie   degli   interventi   eventualmente
finanziabili   attraverso   contributi,   compatibilmente   con    la
programmazione finanziaria e con l'ordine di priorita'  di  cui  alla
lettera d), nonche' i potenziali  beneficiari  con  l'indicazione  di
eventuali  criteri  di  priorita';  il  decreto  puo'  definire   gli
interventi   ammessi   a   beneficiare   dei   predetti   contributi,
individuando  prioritariamente  quali  tecniche  sostenibili   legate
all'agricoltura tradizionale, di  produzione  integrata,  secondo  le
linee guida  nazionali  sulla  produzione  integrata  (LGNPI)  o  del
sistema di qualita' nazionale di produzione integrata (SQNPI),  o  di
produzione biologica  devono  essere  impiegate  nel  rispetto  degli
elementi  strutturali  del  paesaggio  e  con  tecniche  e  materiali
adeguati  al  mantenimento  delle  caratteristiche  di  tipicita'   e
tradizione delle identita' locali; 
    c) individuare i proprietari o i conduttori, a qualsiasi  titolo,
dei vigneti di cui al comma 1; 
    d) individuare l'ordine  di  priorita'  che  il  Ministero  o  le
regioni   possono   adottare   nei   provvedimenti    attuativi    di
programmazione delle risorse  finanziarie  destinate  a  legislazione
vigente al settore vitivinicolo, nell'ambito del programma  nazionale
di sostegno al settore vitivinicolo adottato ai sensi del regolamento
(CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e  successive
modificazioni; 
    e) affidare alle regioni i controlli degli interventi per i quali
sono stati erogati i contributi di cui  alla  lettera  b),  affinche'
provvedano allo svolgimento dei  controlli  medesimi  sulla  base  di
linee guida concordate con il Ministero. 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo  del  regolamento  (CE)  n.  555/2008  della
          Commissione, del  27  giugno  2008,  recante  modalita'  di
          applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio
          relativo    all'organizzazione    comune    del     mercato
          vitivinicolo, in ordine  ai  programmi  di  sostegno,  agli
          scambi con i paesi terzi, al  potenziale  produttivo  e  ai
          controlli nel settore  vitivinicolo,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 giugno 2008, n. L
          170.