(( Art. 21 bis 
 
Sospensione di  adempimenti  e  versamenti  tributari  nell'isola  di
                              Lampedusa 
 
  1. In considerazione del permanere dello stato di crisi  nell'isola
di  Lampedusa  in  ragione  dei  flussi  migratori  e  dei   connessi
adempimenti in  materia  di  protezione  umanitaria,  il  termine  di
sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi,  previsto
dall'articolo  1-bis  del  decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.   4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.  34,  e'
prorogato al 15 dicembre 2017. Gli adempimenti tributari  di  cui  al
periodo precedente, diversi dai versamenti, sono  effettuati  con  le
modalita' e nei termini stabiliti  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto legge
          24 gennaio2015, n. 4 convertito,  con  modificazioni  dalla
          legge 24 marzo 2015, n. 34 (Misure urgenti  in  materia  di
          esenzione IMU),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          gennaio 2015, n. 19: 
              «Art. 1-bis (Sospensione di  adempimenti  e  versamenti
          tributari nell'isola di Lampedusa). - 1. In  considerazione
          del permanente stato di crisi nell'isola di  Lampedusa,  il
          termine  della  sospensione   degli   adempimenti   e   dei
          versamenti  dei  tributi,  previsto  dall'art.  23,   comma
          12-octies,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n.  135,  come  modificato  dall'art.  10,  comma  8,   del
          decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, e' prorogato al  15
          dicembre 2016. Gli adempimenti tributari di cui al  periodo
          precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con  le
          modalita' e con i termini stabiliti con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate.».