(( Art. 21 bis Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa 1. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa in ragione dei flussi migratori e dei connessi adempimenti in materia di protezione umanitaria, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, e' prorogato al 15 dicembre 2017. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalita' e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto legge 24 gennaio2015, n. 4 convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2015, n. 19: «Art. 1-bis (Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa). - 1. In considerazione del permanente stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'art. 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 10, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, e' prorogato al 15 dicembre 2016. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalita' e con i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.».